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Parlamento Europeo - 16 novembre 1993
Relazioni con i Paesi terzi nel settore della navigazione aerea

A3-0306/93

Risoluzione sulle relazioni con i paesi terzi nel settore del trasporto aereo

Il Parlamento europeo,

-vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle relazioni con i paesi terzi nel settore dei trasporti aerei (COM(92) 434 def.),

-consultato dal Consiglio (C3-0145/93),

-visti i regolamenti (CEE) del Consiglio

.n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei,

.n. 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie,

.n. 2409/92 sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e merci,

-visto l'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile,

-visto il Trattato sul Spazio economico europeo e considerati i problemi legati alla sua ratifica,

-vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0306/93),

considerato che

A.l'approvazione da parte del Consiglio del terzo pacchetto sull'aviazione civile segnerà entro il 1· aprile 1997 il completamento del mercato interno nel settore, salvo i provvedimenti di armonizzazione ancora da adottare,

B.la Comunità deve pertanto regolamentare i rapporti con i paesi terzi in materia di aviazione civile nelle aree già oggetto di normative comunitarie, in applicazione dell'articolo 84 del Trattato CEE,

C.un approccio comune in tale settore

a)è necessario per evitare che, a causa della diversità degli accordi bilaterali stipulati tra Stati membri e paesi terzi, i vettori aerei non possano operare dal territorio di un determinato Stato membro se non a condizioni sfavorevoli o comunque meno vantaggiose;

b)crea condizioni che consentono di opporre un forte potere contrattuale a forti partner negoziali;

c)rafforza indirettamente la posizione dell'industria comunitaria dell'aviazione civile nella concorrenza internazionale;

d)risponde all'aspettativa dei cittadini europei e dei partner europei della Comunità che la nascente Unione europea sappia esplicare un'azione comune nelle maggiori aree di politica estera;

D.la politica comunitaria nelle sue relazioni con i paesi terzi deve tener conto degli interessi dell'utenza, delle compagnie aeree e degli scali e mirare in ultima istanza alla liberalizzazione del traffico aereo internazionale mediante la soppressione delle limitazioni della capacità, frequenze e diritti di volo, senza pregiudizio della sicurezza o della regolarità del traffico, così come mediante l'eliminazione di ogni misura discriminatoria e la creazione di condizioni concorrenziali eque, in un quadro debitamente armonizzato,

E.la Comunità respinge la deregolamentazione dell'aviazione civile di tipo americano allo stesso modo in cui rifiuta la deregolamentazione in materia di relazioni esterne,

F.un approccio comune nei confronti dei paesi terzi non deve pertanto limitarsi agli aspetti commerciali dell'aviazione ma conseguire nel contempo gli obiettivi di armonizzazione della Comunità,

G.la Comunità deve anche tener conto del fatto che collegamenti diretti ed efficienti con i centri economici dei paesi terzi sono di notevole importanza strategica per lo sviluppo economico dei suoi Stati membri e regioni,

H.la Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e relativi organi complementari vanno aggiornati e modificati nel loro ordinamento per tener conto delle mutate condizioni economiche e politiche in Europa e per offrire alle istituzioni comunitarie lo status di membro e la piena cooperazione,

I.sarebbe pertanto opportuno enunciare organicamente in un unico documento gli orientamenti della politica estera comunitaria in materia di aviazione civile,

J.un approccio comune in tale settore deve rispettare una serie di principî generali, e precisamente

a)la necessità di dimostrare il vantaggio di negoziati condotti dalla Commissione,

b)il principio della reciprocità,

c)l'obbligo della non discriminazione,

d)l'instaurazione di condizioni di equa concorrenza,

e)la volontà di conseguire il più alto grado di sicurezza e di protezione dell'ambiente e dei consumatori, unitamente ad adeguate condizioni sociali;

f)la parità dei vantaggi nell'assegnazione dei diritti di trasporto o, qualora non fosse possibile, nella ripartizione delle opportunità,

g)il rispetto degli interessi economici e di strategia politica di tutti gli Stati membri e regioni della Comunità,

h)il divieto ai vettori dei paesi terzi di dettare i prezzi,

i)l'accesso dei paesi terzi ai trattati internazionali e l'accettazione degli obblighi che ne derivano;

K.per realizzare a lungo termine, nell'aviazione civile internazionale, la massima libertà commerciale a condizioni comparabili, la Comunità deve, a breve e medio termine, fissare priorità di azione differenziate per tener conto degli elementi di diversità nelle varie aree economiche,

L.a prescidere dalle misure che occorre prendere in materia di voli di linea, una certa dose di liberalismo orientato sul mercato dei charter può essere introdotta negli accordi con i paesi terzi, soprattutto laddove ci sono regioni che traggono vantaggi dai voli charter,

M.un accordo comunitario sui diritti di traffico da e per i paesi terzi potrà pienamente soddisfare i principî del mercato interno solo se ai vettori sarà consentito, previo rilascio di autorizzazioni secondo la normativa comunitaria, di prestare servizi di trasporto con i paesi terzi da tutti gli aeroporti internazionali della Comunità,

N.i diritti di traffico da e per i paesi terzi negoziati dalla Comunità vanno attribuiti ai vettori in modo da garantire il mantenimento delle quote di mercato ai vettori che già vi operano e che i diritti di traffico aggiuntivi e quelli non esercitati dai titolari o che si rendono disponibili allorché uno o più vettori cessano l'attività vanno assegnati a vettori comunitari su base non discriminatoria, tenendo peraltro debitamente conto degli interessi di chi si affaccia la prima volta sul mercato,

1.chiede che si proceda gradualmente alla stipula di accordi comunitari che investano le relazioni con i paesi terzi nel settore dell'aviazione civile, in mancanza dei quali il Mercato unico non sarebbe completo;

2.invita il Consiglio ad adottare, sulla base dei punti enunciati qui di seguito, una decisione che definisca gli indirizzi della politica estera comunitaria in materia di aviazione civile; invita la Commissione a sottoporre al Consiglio un'idonea proposta, ai sensi dell'articolo 84 del Trattato;

3.chiede che tali indirizzi politici tengano presente l'obiettivo a lungo termine di garantire libertà commerciale all'aviazione civile internazionale in un quadro di stabilità, onde assicurare equa concorrenza e pari opportunità a tutti i soggetti;

4.ritiene che il quadro normativo internazionale debba includere disposizioni sufficientemente armonizzate per garantire quanto segue:

a)accesso ai mercati,

b)interdizione delle pratiche distorsive della concorrenza,

c)tassazione neutra ai fini della concorrenza,

d)regolamenti di base per l'assegnazione dei diritti di traffico,

e)strutture tariffarie più trasparenti,

f)standard di sicurezza e affidabilità quanto più possibile elevati per aeromobili e collegamenti aerei,

g)protezione dell'ambiente,

h)standard sociali minimi armonizzati a un grado elevato di tutela,

i)standard tecnici tali da garantire un efficace controllo del traffico aereo nelle circostanze più avverse,

j)idonea tutela dei consumatori;

5.invita i maggiori paesi operanti nel settore dell'aviazione civile ad avviare un processo di revisione della citata Convenzione di Chicago, con l'obiettivo, tra l'altro, di garantire che la Comunità europea - ed eventualmente altre associazioni di Stati in altre parti del mondo - divengano parti contraenti della Convenzione e membri a pieno titolo delle organizzazioni internazionali nel campo dell'aviazione civile;

6.invita la Comunità a compiere un primo passo verso il conseguimento dei suddetti obiettivi a lungo termine, aprendo con i paesi terzi negoziati per i settori dell'aviazione civile già coperti dalla legislazione comunitaria, con particolare riguardo all'assegnazione dei diritti di traffico e alle norme sulle tariffe e la concorrenza, in modo che gli accordi bilaterali stipulati dagli Stati membri possano gradualmente essere sostituiti - tenendo conto dei diritti sanciti dagli accordi bilaterali che vengono a scadenza - da accordi comunitari; ricorda a tale riguardo che

a)le priorità dell'azione in sede comunitaria e degli obiettivi negoziali a breve termine possono differire a seconda delle aree geografiche;

b)occorre tuttavia sempre rispettare i principî di reciprocità e di non discriminazione;

c)nel condurre i negoziati, la Comunità deve considerare attentamente gli obiettivi economici e strategici di tutti gli Stati membri e relative regioni e le affinità particolari tra determinati Stati membri e certi paesi terzi, nonché definire i propri obiettivi negoziali in modo tale da garantire equilibrate opportunità di sviluppo per tutte le regioni;

d)nel condurre i suoi negoziati, la Comunità deve prefiggersi un approfondimento del processo di liberalizzazione dell'aviazione civile internazionale mediante la soppressione delle limitazioni delle capacità, frequenze e diritti di volo, così come mediante l'eliminazione di ogni misura discriminatoria e la creazione di condizioni di equità concorrenziale;

e)i paesi terzi titolari del diritto di volo di quinta e sesta libertà lungo una determinata rotta comunitaria, non devono imporre tariffe inferiori a quelle più basse praticate dalle compagnie aeree comunitarie;

f)la Comunità deve insistere affinché i paesi terzi con cui stipula accordi in materia di aviazione civile siano parti contraenti degli attuali strumenti giuridici internazionali che regolano il settore, per es. in materia di navigabilità, sicurezza, affidabilità e lotta contro il terrorismo e il traffico di droga;

g)la Comunità deve, in linea con gli sviluppi in direzione dell'Unione monetaria, insistere perché l'ECU abbia diritti pari alle altre monete nei rapporti internazionali di aviazione civile;

h)laddove l'approccio comunitario non appaia una priorità, singoli Stati membri o gruppi di Stati membri devono sempre includere elementi di flessibilità nei futuri negoziati bilaterali con i paesi terzi, per facilitare la transizione ad accordi comunitari in data successiva;

7.invita la Comunità, con riferimento ai suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ad adoperarsi in via prioritaria per l'abolizione di privilegi tradizionali non più giustificabili e a dar vita a un accordo che offra ai vettori americani e a quelli comunitari pari opportunità e diritti; tale accordo dovrebbe comprendere i seguenti punti:

a)revisione delle disposizioni del Capitolo 11 (USA) sui fallimenti,

b)eguali diritti di traffico (accesso al mercato e capacità) per i vettori comunitari e statunitensi, per i trasporti tra gli Stati Uniti e la Comunità,

c)diritti di traffico dei vettori comunitari tra gli scali americani identici a quelli di cui i vettori americani beneficiano fra gli scali comunitari;

d)disposizioni uniformi in materia di tariffe, con la previsione di ragionevoli clausole di salvaguardia, per i trasporti fra gli Stati Uniti e la Comunità;

e)un compromesso sull'applicazione extraterritoriale delle regole di concorrenza ai trasporti fra gli Stati Uniti e la Comunità europea;

f)in particolare, con riferimento all'assegnazione delle bande orarie e al loro inserimento nei sistemi telematici di prenotazione, effettivi diritti di accesso dei vettori comunitari negli Stati Uniti identici a quelli di cui i vettori americani beneficiano nella Comunità e previsione di misure proporzionali all'entità dei danni provocati;

8.chiede che gli accordi tra la Comunità e i paesi terzi nel settore della concorrenza consentano nuove forme di cooperazione tra le compagnie aeree comunitarie e quelle dei paesi terzi, laddove determinano un miglioramento dei servizi, un miglior impiego delle capacità e un incremento dei profitti per le compagnie, nonché tengono opportunamente conto degli interessi dell'utenza e limitano in modo ragionevole la concorrenza;

9.chiede ai partner negoziali di concordare fra loro una riduzione quanto più ampia possibile delle attuali limitazioni in materia di obblighi e proprietà di vettori comunitari nonché di compagnie dello Stato terzo interessato; ciò riguarda soprattutto le limitazioni in ordine alle partecipazioni finanziarie, alle fusioni, al diritto di nomina dei membri di presidenza, al diritto di voto, al code sharing, ecc., il tutto senza pregiudizio degli interessi dei lavoratori;

10.con riferimento agli Stati membri dell'EFTA, invita il Consiglio, qualora il processo di ratifica del trattato sullo Spazio economico europeo dovesse segnare il passo, a conferire alla Commissione il mandato per negoziare con Finlandia, Islanda, Austria e Svizzera accordi in materia di aviazione civile analoghi a quelli conclusi con Norvegia e Svezia;

11.chiede che l'azione comunitaria nei confronti dei paesi dell'Europa centrale e orientale sia ispirata dall'obiettivo di contribuire a una felice transizione verso l'economia di mercato e alla ripresa economica e raccomanda che le intese in materia di aviazione civile da raggiungere nel quadro del nuovo accordo europeo

a)siano basate su un'equa attribuzione dei diritti di traffico;

b)garantiscano il necessario grado di tutela per tutta la durata della fase iniziale di sviluppo dei servizi di trasporto aereo in tali paesi;

c)introducano progressivamente elementi di concorrenza dopo un certo periodo di tempo (con graduale flessibilità per le tariffe e le capacità);

d)prevedano il recepimento dei risultati dell'armonizzazione comunitaria;

e)includano specifiche tecniche (che la Comunità deve ancora definire) e concedano aiuti finanziari agli investimenti per garantire la creazione di un sistema europeo di controllo del traffico aereo uniforme ed efficiente;

12.invita la Comunità a intavolare colloqui con i paesi indipendenti nati dalla disintegrazione dell'Unione Sovietica al fine di

a)concludere accordi multilaterali sui diritti di traffico e di sorvolo, su basi di reciprocità e di pari trattamento;

b)introdurre gradualmente determinate misure di flessibilità commerciale parallelamente all'instaurazione dell'economia di mercato;

c)sviluppare idonee forme di cooperazione per il controllo del traffico aereo;

13.con riferimento ai paesi del Medio Oriente, invita la Comunità, una volta concluso il processo di pace, a intraprendere iniziative volte a intensificare la cooperazione economica, a migliorare le relazioni di traffico fra tali paesi e la Comunità e a ricercare nuove forme di cooperazione, sia dirette che mediate da organizzazioni quali l'ECAC, per es. in materia di armonizzazione e di controllo del traffico aereo;

14.con riferimento ai paesi dell'Estremo Oriente, invita la Comunità a chiedere eguali diritti per i vettori comunitari ovvero, ove ciò si rivelasse impraticabile a causa di particolari circostanze, ad ampliare il quadro degli accordi potenziali a un livello regionale, allo scopo di realizzare garanzie minime di pari opportunità; fa presente che gli obiettivi negoziali potranno in ogni caso essere definiti in analogia a quelli adottati per gli Stati Uniti, insistendo in particolare sul rispetto di condizioni sociali comparabili;

15.riconosce, con riferimento ai paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, che nella maggior parte dei casi le relazioni di traffico aereo potranno per il momento continuare sulla base di accordi bilaterali - o di accordi multilaterali negoziati da un gruppo di Stati membri accomunati da determinati interessi economici - rilevando peraltro l'opportunità che un rappresentante della Commissione prenda parte a detti negoziati in qualità di osservatore per assicurare che gli accordi non producano eventualmente discriminazioni fra vettori della Comunità; i termini di tali accordi potranno tener conto della particolare situazione economica e dei problemi finanziari dei paesi in questione, senza tuttavia rinunciare ai requisiti fondamentali di sicurezza, affidabilità e tutela dell'ambiente;

16.invita la Commissione a sottoporre al Consiglio entro il 31 dicembre 1993 le seguenti proposte di legislazione integrativa comunitaria:

a)un regolamento che abiliti i vettori in possesso di valida autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, sulla base dei diritti di traffico assegnati dalla Comunità o da uno Stato membro, e ovviamente nell'ambito di una convenzione sulla navigazione aerea stipulata dalla Comunità con un paese terzo, a istituire servizi fra un qualunque aeroporto comunitario abilitato ai servizi internazionali e aeroporti di paesi terzi;

b)un regolamento che detti criteri vincolanti per l'attribuzione a vettori comunitari dei diritti di traffico spettanti alla Comunità, nel rispetto dei seguenti criteri:

aa)non dovrà esservi pregiudizio per i diritti acquisiti dai vettori aerei;

bb)la ripartizione dei diritti aggiuntivi di trasporto, qualora risultino insufficienti, deve essere demandata in primo luogo ai vettori interessati della Comunità, qualora essi non addivengano a un accordo, i diritti vengono equamente ripartiti fra i vettori interessati;

cc)si dovrà tenere debitamente conto degli interessi economici delle varie regioni della Comunità;

17.incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

 
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