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Parlamento Europeo - 17 novembre 1993
Dichiarazione interistituzionale

A3-0356/93

Risoluzione

.sulla dichiarazione interistituzionale concernente la democrazia, la trasparenza e l'accordo interistituzionale sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarietà

.sulla decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore

.sulle modalità di funzionamento del Comitato di conciliazione previsto all'articolo 189 B

Il Parlamento europeo,

-visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli F, 3 B, 138 E e 189 B che prevedono procedure diverse di attuazione,

-vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1992 sullo stato dell'Unione europea e la ratifica del Trattato di Maastricht ,

-vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1992 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore ,

-visto il parere della Commissione in ordine alla decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore,

-vista la sua risoluzione del 18 novembre 1992 sull'attuazione del principio di sussidiarietà ,

-vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1992 sulla procedura di conciliazione ,

-visti gli Accordi interistituzionali siglati il 25 ottobre 1993,

-vista la Dichiarazione della delegazione del Parlamento europeo concernente la democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà, contenuta nel processo verbale della Conferenza interistituzionale del 25 ottobre 1993,

-visto l'Accordo interistituzionale 1993-1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio del 29 ottobre 1993,

-visto il proprio parere del 17 novembre 1993 sulla proposta di modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ,

-vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-0356/93),

A.considerando che l'attuazione del principio di sussidiarietà potrebbe comportare incidenze finanziarie sul bilancio della Comunità,

B.ricordando che nel progetto di bilancio 1994 - sezione I - Parlamento figura un allegato intitolato "Mediatore",

1.approva la Dichiarazione interistituzionale sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà, l'Accordo interistituzionale sulle procedure per l'attuazione del principio di sussidiarietà, la propria decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore conformemente all'articolo 138 E, paragrafo 4, del trattato CE, le modalità di funzionamento del Comitato di conciliazione di cui all'articolo 189 B, nonché la propria Dichiarazione sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà, figuranti in allegato;

2.deplora tuttavia i limiti stabiliti dal Consiglio alla nozione di trasparenza e di democrazia che, ai sensi dell'articolo 138 C del Trattato CE, deve potersi espletare anche tramite le commissioni temporanee d'inchiesta che non possono essere insediate a causa delle inadempienze del Consiglio;

3.ritiene del resto che la trasparenza della procedura legislativa debba essere totale;

4.ritiene che la procedura di conciliazione debba essere avviata su richiesta del Consiglio e del Parlamento e che pertanto la proposta secondo cui il comitato di conciliazione dovrebbe essere convocato dal Consiglio, d'intesa con il Parlamento, non sia soddisfacente;

5.ritiene che tali accordi interistituzionali costituiscano solo un primo passo sulla via della democratizzazione e della trasparenza delle istituzioni comunitarie, in particolare della procedura legislativa;

6.ribadisce la sua posizione secondo cui l'approvazione, mediante una votazione pubblica, di tutti i testi legislativi, costituisce una conditio sine qua non della democrazia e della trasparenza in seno all'Unione europea;

7.si attende che il Consiglio onori le proprie dichiarazioni approvate a Birmingham e a Edimburgo e adotti, urgentemente, i provvedimenti necessari perché i suoi metodi di lavoro riflettano una trasparenza e una democrazia autentiche nell'ambito dell'Unione;

8.approva ogni accordo ai sensi delle rispettive procedure (artt. 3B, 138 E e 189 B);

9.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri e di pubblicare nella Gazzetta ufficiale la decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di mediatore, non appena il Consiglio avrà formalmente approvato gli accordi interistituzionali.

ALLEGATI

DICHIARAZIONE INTERISTITUZIONALE SULLA DEMOCRAZIA, LA TRASPARENZA E LA SUSSIDIARIETA'

1.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, quali istituzioni dell'Unione europea, rispettano pienamente, nel quadro della procedura legislativa, i principi democratici che sono alla base dei sistemi di governo degli Stati membri e riaffermano il loro interesse per l'attuazione della trasparenza da parte delle Istituzioni.

2.Non appena il Parlamento abbia adottato la sua risoluzione sul programma legislativo annuale proposto dalla Commissione, il Consiglio si pronuncia su tale programma con una dichiarazione e s'impegna ad attuare quanto prima le disposizioni che ritiene prioritarie, in base a proposte formali della Commissione e nel rispetto delle procedure fissate dai trattati.

3.Per accrescere la trasparenza comunitaria, le Istituzioni rammentano le misure che già hanno adottato in tal senso:

Il Parlamento europeo ha confermato, con l'adeguamento del regolamento interno avvenuto il 15 settembre 1993, il carattere pubblico delle riunioni delle sue commissioni e delle sue sedute plenarie.

Il Consiglio ha convenuto di prendere misure volte a realizzare:

-l'apertura al pubblico di alcuni suoi dibattiti;

-la pubblicazione dei risultati delle sue votazioni e delle relative dichiarazioni di voto;

-la pubblicazione delle posizioni comuni adottate dal Consiglio stesso secondo le procedure fissate dagli articoli 189B e 189C, e della relativa motivazione;

-il miglioramento dell'informazione della stampa e del pubblico sui suoi lavori e sulle sue decisioni;

-il miglioramento dell'informazione generale sul suo ruolo e sulle sue attività;

-la semplificazione e codificazione della legislazione comunitaria in cooperazione con le altre Istituzioni;

-l'accesso ai suoi archivi.

La Commissione ha già realizzato o sta per adottare i seguenti provvedimenti:

-consultazioni più ampie prima di presentare proposte e, soprattutto, prima di ricorrere a libri verdi e bianchi, il cui elenco di temi è stato pubblicato nel programma legislativo del 1993;

-indicazioni del programma legislativo delle proposte future che per primo potranno essere oggetto di discussioni allargate preliminari;

-introduzione di una procedura detta di notifica, consistente nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un breve riassunto di ciascuna iniziativa prevista dalla Commissione, con indicazione di un termine entro il quale le parti interessate potranno presentare i loro commenti;

-pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del programma di lavoro e del programma legislativo per far conoscere meglio le azioni previste dalla Commissione;

-conclusione della stesura del programma di lavoro in ottobre per aumentare la trasparenza;

-pubblicazione nel programma legislativo delle iniziative previste nel settore della codificazione della legislazione comunitaria;

-miglioramento dell'accesso del pubblico ai documenti della Commissione a partire dal 1· gennaio 1994;

-miglioramento delle conoscenze sulle basi di dati esistenti e della loro diffusione, compreso il miglioramento dell'attuale sistema di reti d'informazione;

-pubblicazione settimanale nella Gazzetta ufficiale degli elenchi di documenti dedicati a temi generali; più largo accesso del pubblico ai documenti di carattere settoriale;

-preparazione di una guida interistituzionale che descriva in dettaglio l'organigramma delle istituzioni;

-pubblicazione più rapida dei documenti della Commissione in tutte le lingue della Comunità;

-adozione di una nuova politica dell'informazione e della comunicazione che occupi maggiore spazio nelle attività della Commissione; coordinamento più stretto delle attività d'informazione sia all'interno che all'esterno della Commissione;

-adozione di misure supplementari per facilitare al grande pubblico la comprensione dei lavori della Commissione, in particolare con la messa a disposizione delle risorse e delle attrezzature necessarie, per poter rispondere in modo adeguato alle esigenze dei media;

-miglioramento dei contatti personali, telefonici o epistolari tra i cittadini e la Commissione;

-incoraggiamento alla realizzazione di una politica di autoregolazione da parte dei gruppi d'interesse, invitandoli a definire un codice di comportamento e un repertorio;

-costituzione, a cura della Commissione, di una banca dati su questi gruppi da utilizzare come strumento di trasparenza per il grande pubblico e i funzionari delle istituzioni.

4.p.m.Accordo interistituzionale relativo alle procedure per l'attuazione del principio di sussidiarietà.

5.p.m.Progetto di decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.

6.p.m.Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato di conciliazione previsto all'articolo 189B.

7.Le tre Istituzioni adotteranno l'insieme di questi testi secondo le loro procedure interne.

Gli accordi adottati nella Conferenza interistituzionale del 25 ottobre 1993 perseguono l'obiettivo di mettere in atto il trattato sull'Unione europea, rafforzandone altresì il carattere democratico e trasparente. Potranno essere completati o modificati di comune accordo su iniziativa di una delle tre Istituzioni.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1993

Per il Parlamento europeoPer il ConsiglioPer la Commissione

Progetto di Accordo INTERISTITUZIONALE

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione

relativo alle procedure per l'attuazione del

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE

visto il trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in particolare l'articolo B,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 3 B, previsto dal trattato sull'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, sulla sussidiarietà, la trasparenza e la democrazia,

decidono le seguenti misure:

I.DISPOSIZIONI GENERALI

1.Le procedure per l'attuazione del principio di sussidiarietà sono atte a disciplinare le modalità di esercizio delle competenze riconosciute alle istituzioni comunitarie dai trattati, affinché queste possano conseguire gli obiettivi previsti dai trattati stessi.

2.Queste procedure non mettono in questione l'"acquis" comunitario, né le disposizioni dei trattati relative alle funzioni delle istituzioni, né l'equilibrio istituzionale.

II.PROCEDURE

1.La Commissione, nell'esercizio del diritto di iniziativa, tiene conto del principio di sussidiarità e ne giustifica il rispetto. Il Parlamento europeo e il Consiglio fanno altrettanto, nell'esercizio delle funzioni loro conferite rispettivamente dagli articoli 138 B e 152 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2.La relazione introduttiva di ogni proposta della Commissione contiene una giustificazione della proposta rispetto al principio di sussidiarietà.

3.Qualsiasi emendamento del testo della Commissione, apportato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, che comporti una modifica della sfera di intervento della Comunità, deve essere corredato di una giustificazione circa la conformità al principio di sussidiarietà e all'articolo 3 B.

4.Le tre istituzioni, nell'ambito delle rispettive procedure interne, verificano regolarmente che l'azione prevista sia conforme alle disposizioni relative alla sussidiarietà, sia per quanto attiene alla scelta degli strumenti giuridici sia per quanto riguarda il contenuto della proposta. Tale verifica non può essere disgiunta dall'esame del merito.

III.CONTROLLO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1.Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà è effettuato nel quadro delle procedure comunitarie normali, conformemente alle regole previste dai trattati.

2.La Commissione elabora una relazione annuale per il Parlamento europeo e il Consiglio sul rispetto del principio di sussidiarietà. Il Parlamento europeo organizza un dibattito pubblico su detta relazione, con la partecipazione del Consiglio e della Commissione.

IV.DISPOSIZIONI FINALI

1.In caso di difficoltà di carattere generale relative all'applicazione del presente accordo, il Presidente del Parlamento europeo, il Presidente del Consiglio o il Presidente della Commissione possono chiedere la convocazione di una conferenza interistituzionale per superare dette difficoltà o per completare o modificare il presente accordo.

2.Il presente accordo interistituzionale è applicabile dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea.

PROGETTO DI

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO CONCERNENTE

LO STATUTO E LE CONDIZIONI GENERALI

PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL MEDIATORE

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 138 E, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e 107 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il parere della Commissione,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando che occorre fissare lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee;

considerando che bisogna determinare le condizioni alle quali al mediatore può essere presentata una denuncia, come pure le relazioni tra l'esercizio delle funzioni di mediatore e le procedure giurisdizionali o amministrative;

considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, purché non ostino motivi di segreto professionale debitamente giustificati e fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

considerando che occorre prevedere le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione; che occorre altresì prevedere la presentazione di una relazione complessiva del mediatore al Parlamento europeo, al termine di ciascuna tornata annuale;

considerando che il mediatore e il personale alle sue dipendenze hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; che il mediatore d'altra parte è tenuto a informare le autorità competenti dei fatti aventi a suo giudizio un'incidenza penale di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine;

considerando che bisogna prevedere la possibilità di una cooperazione tra il mediatore e le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti;

considerando che spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste;

considerando che è necessario prevedere le condizioni alle quali il mediatore cessa dalle sue funzioni;

considerando che il mediatore deve esercitare le proprie funzioni nella più completa indipendenza, alla quale sin dal momento in cui assume l'incarico egli si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che occorre determinare le incompatibilità con la funzione di mediatore, oltreché la retribuzione, i privilegi e le immunità che gli sono accordati;

considerando che vanno previste disposizioni relativamente ai funzionari e agli agenti del segretariato che devono assistere il mediatore e disposizioni in merito al suo bilancio; che la sede del mediatore è quella del Parlamento europeo;

considerando che spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione della presente decisione; che, d'altra parte, occorre stabilire disposizioni transitorie che si applichino al primo mediatore che sarà nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

1.Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 138 E, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e 107 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

2.Il mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dai trattati alle istituzioni e agli organi comunitari.

3.Il mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi ad un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo.

Articolo 2

1.Alle condizioni e nei limiti stabiliti dai summenzionati trattati, il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e a proporre raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.

2.Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato del Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione o l'organo interessato non appena ricevuta la denuncia.

3.Nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta; quest'ultima può chiedere che la denuncia venga esaminata confidenzialmente.

4.La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.

5.Il mediatore può consigliare al ricorrente di rivolgersi ad un'altra autorità.

6.Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

7.Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

8.Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2 dello statuto dei funzionari, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata.

9.Il mediatore informa quanto prima la persona che ha presentato la denuncia sul seguito dato alla stessa.

Articolo 3

1.Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, il mediatore effettua di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie. Egli ne informa l'istituzione o l'organo interessato, il quale può fargli pervenire qualsiasi utile osservazione.

2.Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In ambo i casi, e in conformità dell'articolo 4, il mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.

3.Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, tramite le Rappresentanze Permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione. Nell'ultimo caso, tuttavia, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di venire a conoscenza di dette informazioni, purché si impegni a non divulgarne il contenuto.

4.Il mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso.

5.Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata.

6.Il mediatore, quando ha individuato un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, proponendo, se del caso, progetti di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato.

7.Il mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Egli può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il ricorrente sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall'istituzione o dall'organo interessato nonché sulle eventuali raccomandazioni che egli ha proposto.

8.Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle proprie indagini.

Articolo 4

1.Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 214 del trattato che istituisce la Comunità europea, 47, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo della riservatezza nei confronti di informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

2.Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze Permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee nonché, se del caso, all'istituzione comunitaria da cui dipende il funzionario o l'agente interessato; quest'ultima potrebbe eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

Articolo 5

Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 6

1.Il mediatore è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e per la durata della legislatura ; il suo mandato è rinnovabile.

2.Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro Stato per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

Articolo 7

1.Il mediatore cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del mandato oppure a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio.

2.Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, il mediatore resta in carica fino alla sua sostituzione.

3.In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il suo successore è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura.

Articolo 8

Il mediatore che non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo.

Articolo 9

1.Il mediatore esercita le sue funzioni nella massima indipendenza, nell'interesse generale delle Comunità e dei cittadini dell'Unione. Nello svolgere le sue funzioni, egli né chiede né accetta istruzioni da alcun governo o organismo. Egli si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere delle sue funzioni.

2.Nell'assumere l'incarico il mediatore s'impegna solennemente, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ad esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata delle sue funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla sua carica e in particolare i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettare, dopo la cessazione, determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 10

1.Per tutto il periodo del suo mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.

2.Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

3.Si applicano al mediatore e ai funzionari e agenti della sua segreteria gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 11

1.Il mediatore è assistito da una segreteria di cui egli nomina il principale responsabile.

2.Ai funzionari e agli agenti della segreteria del mediatore si applicano i regolamenti e le normative applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il loro numero è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio .

3.i funzionari delle Comunità europee e degli Stati membri designati a far parte della segreteria del mediatore, sono comandati nell'interesse del servizio con garanzia di reintegrazione automatica nell'istituzione di provenienza.

4.Per le questioni riguardanti il personale alle sue dipendenze, il mediatore è assimilato alle istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 12

Il bilancio del mediatore figura nell'allegato della sezione 1 (Parlamento) del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 13

La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo.

Articolo 14

Il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione della presente decisione.

Articolo 15

Il primo mediatore nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea è nominato per il periodo rimanente fino al termine della legislatura.

Articolo 16

Il Parlamento prevede nel proprio bilancio le risorse finanziarie e di personale atte a consentire al primo mediatore nominato di esercitare fin dal momento della nomina i compiti assegnatigli.

Articolo 17

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Per il Parlamento europeo

(f.to)Egon KLEPSCH

ARTICOLO 189 B

FASE ANTERIORE ALL'ADOZIONE DELLA POSIZIONE COMUNE DA PARTE DEL

CONSIGLIO

Nel quadro della procedura di cooperazione si constata che la prassi corrente comporta in genere, soprattutto per le questioni più delicate, dei contatti tra la Presidenza del Consiglio, la Commissione e i Presidenti e/o i relatori delle commissioni competenti del Parlamento europeo. Le istituzioni confermano che tale prassi dovrà essere mantenuta e potrà svilupparsi nell'ambito della procedura dell'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

DEL COMITATO DI CONCILIAZIONE PREVISTO ALL'ARTICOLO 189 B

1.Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento europeo e nel rispetto delle disposizioni del trattato.

2.La Commissione partecipa ai lavori del Comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.La Presidenza del Comitato è esercitata congiuntamente dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio.

Le riunioni del Comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei Copresidenti.

Le date di riunione del Comitato e i relativi ordini del giorno sono fissati dai Copresidenti di comune accordo.

4.Il Comitato dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio e degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo.

5.I Copresidenti possono elaborare progetti comuni da presentare al Comitato ; gli possono sottoporre relazioni o proporre la nomina di relatori.

6.Qualora il Comitato dia il suo accordo su un progetto comune il cui testo non sia stato ancora messo a punto dai Giuristi-Linguisti, il progetto comune è presentato, dopo la messa a punto, all'approvazione formale dei Copresidenti.

7.I Copresidenti approvano i verbali delle riunioni del Comitato.

8.I dettagli delle votazioni e, all'occorrenza, i relativi chiarimenti nell'ambito di ciascuna delegazione nel Comitato di conciliazione, sono trasmessi al Comitato.

9.I Copresidenti provvedono a trasmettere senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti comuni approvati dal Comitato.

10.I compiti di segreteria del Comitato sono svolti congiuntamente dal Segretariato generale del Consiglio e dal Segretariato generale del Parlamento europeo, unitamente al Segretariato generale della Commissione.

11.I testi dei progetti comuni sono messi a punto dai Giuristi-Linguisti del Consiglio e del Parlamento europeo.

12.Il Comitato si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio.

13.Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini, il Consiglio terrà conto per quanto possibile degli imperativi del calendario del Parlamento europeo.

14.I precedenti punti possono applicarsi anche al Comitato di conciliazione quando agisce ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 189 B, nel rispetto delle disposizioni di questo articolo del trattato.

ADDENDUM

ALLA RELAZIONE A3-0356/93

(ACCORDI INTERISTITUZIONALI)

RELATORI:- on. GIL-ROBLES

- on. BINDI

- on. BRU PURON

Dichiarazione della delegazione del Parlamento europeo

sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà

"La delegazione del Parlamento europeo, pur riconoscendo che il Consiglio ha per la prima volta compiuto un modesto passo in avanti sulla strada della democrazia e della trasparenza, ritiene che gli impegni da esso assunti non rappresentino che una prima tappa assai modesta verso quell'Unione europea pienamente democratica e trasparente tanto auspicata dai cittadini.

Il Parlamento europeo ribadisce la sua posizione secondo la quale l'adozione con votazione pubblica di tutti i testi legislativi costituisce una condizione sine qua non per la democrazia e la trasparenza dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo si attende che il Consiglio onori le proprie dichiarazioni di Birmingham e di Edimburgo e adotti urgentemente le misure necessarie affinché i suoi metodi di lavoro riflettano una trasparenza e una democrazia autentiche nell'Unione".

 
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