B3-1553 e 1554/93
Risoluzione sui negoziati in vista dell'adesione dell'Austria, della Svezia, della Finlandia e della Norvegia alla Comunità
Il Parlamento europeo,
A.considerando che l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea ha conferito una nuova dimensione ai negoziati in vista dell'adesione dell'Austria, della Svezia, della Finlandia e della Norvegia,
B.ricordando le sue risoluzioni precedenti su tale tema, particolarmente quelle del 15 maggio 1991 sull'ampliamento della Comunità europea e sulle relazioni con altri paesi d'Europa , del 7 aprile 1992 sui risultati delle Conferenze intergovernative e del 15 luglio 1993 sull'ampliamento ,
C.persuaso che l'attuazione della politica comune in materia di relazioni estere e di sicurezza rappresenti per l'Unione un elemento propulsore e un rilevante fattore di sviluppo e che detta politica sia destinata a recare un contributo fondamentale alla stabilità del nostro continente,
1.ritiene che l'ampliamento non debba in alcun caso compromettere la coesione dell'Unione e la sua capacità di agire nei settori in cui le sue competenze sono state confermate o stabilite dal Trattato sull'Unione europea;
2.ribadisce che qualsiasi ampliamento deve essere accompagnato dalle trasformazioni istituzionali necessarie al buon funzionamento dell'Unione, trasformazioni che devono essere incorporate nei trattati di adesione;
3.chiede che sia immediatamente avviato un dialogo interistituzionale fra Parlamento, Consiglio e Commissione per esaminare come garantire il funzionamento efficace delle istituzioni dopo l'ampliamento; le tre istituzioni potranno designare un Comitato di saggi incaricato di assisterle in questa operazione;
4.ritiene che questo dialogo dovrebbe avere in particolare per oggetto le seguenti questioni:
a)miglioramento del meccanismo di voto a maggioranza qualificata;
b)ricorso alla maggioranza superqualificata in sostituzione dell'unanimità attualmente prevista dai trattati;
c)revisione delle modalità di composizione e di designazione della Commissione nel rispetto dell'articolo 157 del trattato affinché la Commissione possa continuare a "comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a 2" e rafforzamento dei poteri del suo Presidente, in particolare nella procedura di designazione del collegio e di organizzazione del lavoro di quest'ultimo sotto il controllo del Parlamento;
d)previsione di un sistema di rotazione automatica delle presidenze, garantendo l'accesso di ogni Stato membro alla presidenza e assicurando troike equilibrate comprendenti ciascuna almeno uno dei 5 Stati membri più popolosi;
e)semplificazione delle procedure di revisione dei trattati;
5.ricorda che il buon esito dell'ampliamento presuppone altresì una democratizzazione sostanziale dell'Unione, con particolare riferimento alle sue procedure legislative, mediante
a)l'estensione della procedura di codecisione a tutti i casi in cui il Trattato sull'Unione prevede la procedura dell'articolo 189 C (cooperazione);
b)l'estensione della procedura dell'articolo 189 C (cooperazione) a tutti i casi in cui il Trattato sull'Unione prevede la consultazione del Parlamento e una decisione del Consiglio a maggioranza;
6.auspica che il Consiglio e la Commissione avviino un dialogo costruttivo con i quattro paesi candidati allo scopo di consentire loro, sin d'ora, di far convergere le loro rispettive politiche estere con quella dell'Unione;
7.invita i paesi candidati ad accettare pienamente e senza riserve gli obiettivi e gli obblighi derivanti dal Titolo V del Trattato sull'Unione europea, che corrispondono agli interessi di tutti i popoli europei;
8.ritiene che il voto a maggioranza qualificata in materia di politica estera rappresenti una condizione indispensabile per l'efficacia della strategia globale dell'Unione;
9.chiede al Consiglio di ricorrere quanto più spesso possibile alle disposizioni dell'articolo J.3.2 del Trattato sull'Unione europea, che consentono l'approvazione di decisioni a maggioranza qualificata;
10.si riserva il diritto di esprimere il suo parere globale in merito all'insieme dei negoziati sulla base delle raccomandazioni che saranno elaborate dalla commissione competente, a norma dell'articolo 89 del regolamento;
11.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri dell'Unione nonché ai governi e ai parlamenti dell'Austria, della Svezia, della Finlandia e della Norvegia.