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Parlamento Europeo - 18 novembre 1993
Comitato delle Regioni

A3-0325/93

Risoluzione sulla rappresentanza e la partecipazione delle regioni alla

costruzione europea: il Comitato delle regioni

Il Parlamento europeo,

-vista la dichiarazione finale e le risoluzioni adottate dalla seconda Conferenza Parlamento europeo-Regioni della Comunità svoltasi dal 27 al 29 novembre 1991, in particolare la risoluzione sulla rappresentanza delle regioni e la loro partecipazione all'elaborazione, applicazione e valutazione delle politiche strutturali e delle politiche comuni, nonché la risoluzione su una Carta delle regioni della Comunità,

-viste le proprie precedenti risoluzioni concernenti la politica regionale comunitaria e il ruolo delle regioni, e in particolare la risoluzione del 18 novembre 1988 ,

-visto che il trattato sull'Unione europea "segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini" (articolo A),

-viste le risoluzioni adottate dalle regioni e dalle loro associazioni rappresentative,

-vista la propria risoluzione del 23 aprile 1993 sul Comitato delle regioni ,

-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

-viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.

a)N.F. Köhler, sulla creazione di un Comitato delle regioni (B3-0273/92),

b)Raffarin, sulla creazione del Comitato delle regioni (B3-0916/92),

c)Pack e altri, sul Comitato delle regioni (B3-1067/92),

-visti la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e il parere della commissione per gli affari istituzionali (A3-0325/93),

A.considerando che il trattato sull'Unione europea trasforma la Comunità ampliandone le competenze e passando da un sistema di attribuzioni concrete in funzione di obiettivi puramente economici a una vocazione politica di carattere generale,

B.considerando che, parallelamente al processo di costruzione europea, negli Stati membri si è verificato un fenomeno di ristrutturazione profonda della distribuzione territoriale del potere, che in taluni Stati è sfociata in una struttura federale o fortemente regionalizzata mentre in altri si manifesta tramite una tendenza crescente decentramento e in tutti con un riconoscimento dell'autonomia degli enti locali,

C.richiamando gli obiettivi del trattato sull'Unione europea, segnatamente quelli concernenti la promozione di un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, il rafforzamento della coesione economica e sociale e la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini,

D.considerando che la Costituzione di taluni Stati membri riconosce alle regioni l'esercizio di determinate competenze di carattere legislativo e agli enti locali l'autonomia necessaria ai fini dello svolgimento delle funzioni loro attribuite,

E.considerando che tali obiettivi possono essere conseguiti con maggiore efficacia grazie alla presenza di istituzioni regionali autonome dotate di poteri e risorse adeguate,

F.considerando che in taluni Stati membri le regioni sono dotate di autonomia politica e che, pertanto, condividono il potere legislativo con le strutture centrali dello Stato,

G.considerando che il trattato sull'Unione europea ha sancito la partecipazione degli enti territoriali al processo legislativo mediante la creazione di un Comitato delle regioni dotato di funzioni consultive,

H.considerando i problemi sorti a seguito dell'applicazione delle politiche comunitarie per il fatto che le regioni, che in taluni Stati membri sono incaricate dell'attuazione di determinate politiche, sono soggette alle disposizioni comunitarie nei settori di loro competenza mentre gli Stati membri, in ultima analisi, hanno la responsabilità politica e giuridica nei confronti delle istituzioni comunitarie,

I.considerando che l'ampliamento radicale delle sfera di intervento della Comunità previsto dal trattato sull'Unione comporta un rischio di ingerenza ancora maggiore che in passato nell'ambito delle competenze proprie delle collettività regionali e locali e considerando, pertanto, l'urgenza di associare adeguatamente queste ultime al quadro istituzionale comunitario onde garantire l'efficacia delle politiche comunitarie,

J.considerando che l'ampliamento delle competenze della Comunità previsto dal trattato sull'Unione, anche in settori di competenza regionale, è accompagnato da alcune misure tendenti a favorire la partecipazione delle regioni ai processi decisionali della Comunità concernenti gli stessi settori e dall'affermazione del principio di sussidiarietà, in base al quale le decisioni devono essere prese al livello più vicino possibile ai cittadini,

K.considerando che la situazione è complicata dall'assenza di poteri regionali in taluni Stati membri,

L.considerando che le regioni e gli enti locali costituiscono un quadro privilegiato per la partecipazione dei cittadini e che tale partecipazione rappresenta uno dei principali elementi del sistema democratico,

M.considerando che il trattato sull'Unione, istituendo la cittadinanza europea, creando il Comitato delle regioni, rendendo possibile la partecipazione delle regioni attraverso le delegazioni governative in seno al Consiglio e riconoscendo il principio di sussidiarietà, fornisce una prima risposta all'integrazione delle regioni e dei poteri locali nel processo di costruzione europea,

N.considerando che si prevede di modificare il trattato entro il 1996 e considerando altresì la prospettiva di una costituzione per l'Unione europea,

1.ritiene che il riconoscimento politico dell'elemento regionale effettuato dal trattato sull'Unione rappresenti un progresso positivo tanto dal punto di vista del radicamento degli enti territoriali nel processo di costruzione europea quanto della possibilità di conferire una maggiore efficacia alle politiche strutturali intraprese dall'Unione;

2.si compiace dell'integrazione delle regioni e dei poteri locali nel processo decisionale della Comunità e, in particolare, giudica la cittadinanza europea, il Comitato delle regioni, così come è previsto dal trattato, e il principio di sussidiarietà un primo passo che dovrà essere sviluppato e completato con la riforma prevista per il 1996;

Il principio di sussidiarietà: una nuova dimensione per le regioni

3.ritiene che il principio di sussidiarietà in senso lato, così come definito nel preambolo e negli articoli A e B del trattato sull'Unione, ovverosia nel senso che le decisioni debbono essere prese il più vicino possibile al cittadino, debba essere uno dei principi alla base sia delle decisioni che dell'applicazione delle politiche comunitarie e chiede pertanto alle istituzioni comunitarie di adattare il loro operato a tale principio nel rispetto delle strutture politico-amministrative interne degli Stati membri;

4.ritiene che l'articolo 3 B del trattato CE, che definisce il principio di sussidiarietà come criterio di esercizio di competenze ripartite tra la Comunità e gli Stati membri, non si riferisca unicamente alle strutture centrali dello Stato;

5.ritiene che, conformemente al principio di sussidiarietà, l'applicazione e la gestione delle politiche comunitarie debba avvenire sul piano amministrativo più decentrato possibile, tenendo conto delle competenze delle regioni e dei poteri locali nonché dell'organizzazione politico-amministrativa degli Stati membri;

6.ritiene che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, l'Unione debba intervenire soltanto nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri;

Partecipazione delle regioni al quadro istituzionale comunitario

7.fa rilevare la necessità di associare al processo decisionale, fin dalla fase di definizione delle politiche comunitarie, coloro che saranno chiamati ad attuarle, onde garantirne l'efficacia;

8.si compiace della creazione del Comitato delle regioni, considerandolo un primo passo verso l'integrazione delle regioni nel processo decisionale comunitario, e ribadisce che occorre considerarlo un elemento importante nel processo di costituzione dell'Unione europea: il Parlamento e la Commissione dovranno studiare, alla luce dell'esperienza acquisita nell'ambito della gestione e dell'attività del suddetto Comitato, le eventuali modifiche da apportare ai trattati al fine di garantire il funzionamento e la rappresentatività ottimali del medesimo;

9.insiste, in conformità della summenzionata risoluzione del 23 aprile 1993, sulla necessità di soddisfare le seguenti condizioni in sede di creazione del Comitato:

-"garantire che i suoi membri, sia titolari che supplenti, ricoprano cariche elettive di rango immediatamente inferiore a quello statale e/o dispongano di una legittimità democratica diretta dinanzi a un'assemblea regionale o locale,

-garantire, per quegli Stati membri la cui struttura è prevalentemente regionale, che nel suo seno siano rappresentate tutte le regioni riconosciute dal punto di vista costituzionale,

-garantire una rappresentanza dei poteri regionali e locali in funzione del loro riconoscimento nel sistema istituzionale degli Stati membri,

-garantire, per quegli Stati membri la cui struttura sia prevalentemente regionale, che nel suo seno siano rappresentate tutte le regioni riconosciute dalla Costituzione,

-garantire al Comitato risorse finanziarie e personale adeguato, nonché la piena autonomia del suo organigramma e del suo bilancio";

ricorda inoltre la sua ferma intenzione di stabilire un contatto diretto e permanente con il Comitato delle regioni e chiede che le relazioni dello stesso gli vengano trasmesse ufficialmente e non siano comunicate unicamente al Consiglio e alla Commissione;

10.ritiene che i membri dei parlamenti e dei governi degli Stati membri non debbano essere contemporaneamente membri del Comitato delle regioni;

11.invita gli Stati membri che, in base al loro ordinamento costituzionale, hanno regioni dotate di competenze legislative esclusive a facilitare l'assistenza di rappresentanti delle stesse alle riunioni del Consiglio, quando si tratti di questioni di loro competenza;

12.ritiene che tra le "persone giuridiche" aventi diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 173, quarto comma, del Trattato CE, debbano intendersi comprese anche le autorità regionali e locali;

13.sottolinea che tutte le istituzioni comunitarie devono ripettare rigorosamente i diritti conferiti dal Trattato al Comitato e che quest'ultimo deve avere la possibilità di difendere il rispetto dei suoi diritti;

Partecipazione delle regioni all'applicazione delle politiche comunitarie

14.esprime il suo convincimento che un maggior decentramento in sede di esecuzione delle politiche comunitarie assicurerebbe non soltanto il loro avvicinamento ai cittadini ma anche il miglioramente dell'efficacia e del controllo delle stesse;

15.ricorda che il Comitato delle regioni non deve divenire un'Assemblea partecipante, nel quadro di una procedura bicamerale, all'elaborazione della legislazione comunitaria;

16.ritiene, a tale riguardo, che la Comunità, in particolare la Commissione, dovrebbe poter delegare direttamente alle regioni, laddove l'ordinamento costituzionale lo permetta, compiti di esecuzione delle politiche comunitarie con relativa assunzione di responsabilità da parte delle amministrazioni regionali;

17.giudica necessario, dopo la recente riforma del Fondi strutturali e in base all'esperienza della tappa precedente, migliorare l'esercizio del principio di cooperazione con le autorità regionali e locali, principio chiave per aumentare l'efficacia della programmazione, attuazione e controllo delle politiche strutturali;

18.sollecita, nel quadro della riforma dei Fondi strutturali, l'ampliamento delle esperienze di gestione diretta di programmi portati avanti congiuntamente dalla Commissione e dalle regioni (o, negli Stati laddove non esistono regioni, dai poteri locali), come nel caso del programma RECITE;

19.sollecita le istituzioni comunitarie a dare maggiore impulso e vigore alla cooperazione interregionale, in particolare alla cooperazione transfrontaliera in settori in cui le collettività regionali e locali condividono interessi comuni;

Le regioni in una prospettiva costituzionale

20.ritiene che il progetto di Costituzione europea attualmente in fase di elaborazione debba prevedere un meccanismo che permetta, quando il progresso verso un'integrazione maggiore dell'Unione lo giustifichi, l'adozione di una norma che definisca la funzione istituzionale delle regioni;

21.invita la Commissione e il Consiglio ad avviare un dialogo costruttivo ai fini dell'elaborazione della dichiarazione comune sulle relazioni tra la Comunità e i poteri regionali e locali, in base alla dichiarazione comune del 18 giugno 1984, alla Carta comunitaria della regionalizzazione annessa alla summenzionata risoluzione del 18 novembre 1988 e, in particolare, alle risoluzioni approvate nel corso della seconda Conferenza Parlamento europeo-Regioni della Comunità svoltasi dal 27 al 29 novembre 1991;

22.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea delle regioni d'Europa e al Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa.

 
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