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Parlamento Europeo - 19 novembre 1993
Discriminazione in base al sesso

A3-0267/93

Risoluzione sulla discriminazione in base al sesso nelle procedure di assunzione della Comunità

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di risoluzione sulla discriminazione in base al sesso nelle procedure di assunzione comunitarie (B3-0027/92),

-vista la relazione della commissione per i diritti della donna (A3-0267/93),

A.constatando che le istituzioni comunitarie, quando pubblicano i loro bandi di concorso, specificano in genere un limite di età di 35 anni, pur affermando nel contempo il rispetto della parità tra uomini e donne,

B.considerando che la maggioranza delle altre organizzazioni internazionali non fissa limiti di età oppure, se lo fa, li stabilisce a 50 o 55 anni,

C.ricordando del resto che la funzione pubblica comunitaria è organizzata in base a uno specifico sistema di carriera scaglionata, la cui struttura gerarchica risulterebbe sbilanciata in assenza di un limite di età abbastanza basso per l'entrata in servizio,

D.ricordando inoltre che lo Statuto del personale funzionari delle Comunità autorizza la fissazionee di un limite di età per le procedure di assunzione, ferme restando alcune deroghe,

E.considerando tuttavia che in numerosi casi tale limite di età ha un effetto dissuasivo per molte donne che desiderano rientrare sul mercato del lavoro dopo aver adempiuto ai loro obblighi familiari,

F.considerando pertanto che si tratta nella fattispecie di un ostacolo all'applicazione, peraltro enunciata dalle autorità amministrative, della direttiva 76/207/CEE concernente l'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro,

1.chiede che vengano allentate le disposizioni in materia di limite di età sulla base di un sistema interistituzionale di assunzione, affinché le istituzioni comunitarie dimostrino chiaramente la loro intenzione di applicare il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne all'interno delle loro stesse amministrazioni, e ciò fin dall'assunzione dei loro agenti;

2.chiede che tale allentamento delle disposizioni in materia di limite di età, pur nella salvaguardia dei principi di specificità plurilingue e pluriculturale della Comunità, venga realizzato attraverso un'estensione delle deroghe esistenti, che risultano insufficienti per quanto riguarda i candidati che abbiano fatto fronte a impegni familiari;

3.propone di aumentare inoltre il limite di età per tutti i candidati che aspirano a funzioni molto specifiche o molto specializzate;

4.chiede pertanto che il limite di età generalmente fissato a 35 anni venga spostato a 45 anni, prevedendo talune deroghe;

5.chiede che vengano previste deroghe per

a)gli anni dedicati alla cura di membri della famiglia (bambini, anziani o handicappati) e che il numero di tali anni sia contabilizzato secondo un sistema di "baby year", per un totale massimo di dieci anni,

b)il periodo attualmente riconosciuto per l'educazione di un figlio, la cui durata va portata da due a cinque anni, il che corrisponde del resto alla concessione di un'aspettativa per motivi personali allo stesso titolo; si tratterebbe in tal caso di una "deroga parentale",

6.propone di prendere in considerazione, sul modello di taluni corpi diplomatici, la possibilità di prevedere una sospensione del contratto di lavoro senza perdita dei diritti acquisiti, segnatamente sul piano della pensione, per i coniugi di funzionari costretti a lasciare la loro attività lavorativa per un certo periodo;

7.chiede alla Commissione di elaborare una relazione sulle procedure di assunzione delle organizzazioni internazionali che non fissano limiti di età e di presentare delle proposte sulla base di tale relazione;

8.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alle altre istituzioni della Comunità.

 
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