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Parlamento Europeo - 16 dicembre 1993
Diritto di iniziativa della Commissione - Comitologia

A3-0416/93

Risoluzione sul ruolo degli esperti nazionali e il diritto d'iniziativa della Commissione

Il Parlamento europeo

- visti gli articoli 155, 157 e 158 del Trattato CE,

- visto l'articolo 189 B del Trattato CE,

-visto l'impegno assunto dalla Commissione in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo, concernente l'approfondimento delle consultazioni che precedono la formulazione di una proposta legislativa,

-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-0416/93),

A.considerando che le disposizioni dell'articolo 189 B implicano la piena parità fra Parlamento e Consiglio nella procedura legislativa,

B.considerando che le procedure di preparazione non debbono mettere in discussione l'indipendenza della Commissione nell'esercizio del suo potere esclusivo di iniziativa legislativa - salvo quanto previsto agli articoli 138 B e 152 - nè distorcere le procedure legislative,

C.considerando in particolare che tali procedure non devono precostituire un accordo fra la Commissione e il Consiglio, prima ancora che il Parlamento abbia avuto la possibilità di esprimere il suo punto di vista,

D.considerando che la consultazione delle amministrazioni nazionali è spesso opportuna ma che essa deve svolgersi con un grado di trasparenza molto maggiore, in particolare attraverso l'informazione puntuale del Parlamento su tale consultazione,

E.considerando che la consultazione del Parlamento, preventiva alla presentazione di una proposta legislativa, deve essere migliorata, sia attraverso un maggiore impegno della Commissione sia attraverso la piena utilizzazione delle nuove disposizioni regolamentari del Parlamento,

F.considerando altresì che la presenza di esperti nazionali distaccati presso la Commissione può rivestire una considerevole utilità, purchè essa non comporti, conformemente alle disposizioni in vigore, l'esercizio di una responsabilità propria della Commissione da parte di esperti distaccati nè abbia come conseguenza un'influenza eccessiva degli esperti in determinati settori (per esempio, attraverso una presenza predominante di esperti rispetto ai funzionari in un determinato servizio),

G.considerando che le limitazioni di bilancio concordate per quel che riguarda l'assunzione di esperti nazionali sono opportune e vanno mantenute,

H.considerando che attualmente la Commissione non tiene conto dell'esigenza di un equilibrio geografico per la presenza di esperti nazionali distaccati nei suoi servizi,

per quel che riguarda il rispetto dell'indipendenza costituzionale della Commissione:

1.ricorda che il sistema istituzionale dell'Unione riposa anche sull'indipendenza della Commissione rispetto agli Stati membri, in particolare per quel che riguarda il suo potere di iniziativa;

2.invita gli Stati membri ad astenersi da ogni tentativo di rimettere in questione questo elemento costituzionale, specialmente in questa fase di riflessione sulle strutture istituzionali, anche in vista dell'ampliamento;

3.sottolinea la propria intenzione di vegliare al rispetto delle disposizioni degli articoli pertinenti dei Trattati, in particolare in vista della prossima applicazione dell'articolo 158 del Trattato CE, per quel che riguarda il suo potere di concedere l'approvazione alla nuova Commissione;

per quel che riguarda le consultazioni preventive alla presentazione di una proposta legislativa:

4.chiede alla Commissione di rispettare il suo impegno di approfondire le consultazioni, in particolare attraverso una più stretta collaborazione con le commissioni parlamentari competenti;

5.chiede alla Commissione di dare una maggiore trasparenza alle sue consultazioni con le amministrazioni nazionali e con i rappresentanti di interessi, fra l'altro attraverso una piena informazione del Parlamento al riguardo;

6.chiede alla Commissione di difendere la sua indipendenza e le prerogative legislative del Parlamento, non subordinando le proprie proposte legislative all'accordo preventivo degli esperti nazionali, ivi compresi gli esperti dei paesi aderenti allo Spazio economico europeo;

per quel che riguarda la presenza di esperti nazionali nei servizi della Commissione:

7.chiede alla Commissione di utilizzare gli esperti nazionali distaccati per rafforzare la propria conoscenza degli aspetti settoriali e nazionali e non per rinazionalizzare la gestione di alcuni settori o per affidare la responsabilità di propri settori a esperti non facenti parte del suo organigramma;

8.chiede alla Commissione di curare l'equilibrio geografico circa la presenza di esperti nazionali nei propri servizi e di riferirgli su questo aspetto;

9.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

 
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