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Parlamento Europeo - 16 dicembre 1993
Problemi di comitologia

A3-0417/93

Risoluzione sui problemi di comitologia connessi all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea

Il Parlamento europeo

- visti gli articoli 145,155,189,189 B, 191 del Trattato CE,

- vista la decisione del Consiglio 87/373/CEE del 13 luglio 1987 ,

- visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione dei bilanci (A3-0417/93),

A.considerando che, conformemente all'art.145 del Trattato CE, le disposizioni della summenzionata decisione del 13 luglio 1987 si applicano unicamente agli atti del Consiglio e non anche agli atti del Consiglio e del Parlamento, in particolare alle decisioni prese conformemente all'art. 189 B,

B.considerando che in mancanza di disposizioni sulla gerarchia delle norme, peraltro auspicate dal Parlamento, la piena responsabilità degli atti normativi appartiene, per le materie soggette alle disposizioni dell'articolo 189 B, al Consiglio e al Parlamento,

C.considerando l'esigenza di affidare alla Commissione la più ampia delega per gli atti normativi di esecuzione, pur conservando un potere di controllo politico alle istituzioni legislative,

D.considerando che la suddetta delega non può comportare clausole di sostituzione, in particolare che essa non può comportare una clausola di sostituzione del solo Consiglio,

E.considerando che la Commissione deve svolgere la propria azione esecutiva in stretto contatto con le amministrazioni degli Stati membri, in particolare consultandole al fine di adattare le proprie decisioni alle varie situazioni negli Stati membri,

F.ricordando che la responsabilità principale dell'esecuzione delle norme comunitarie tocca agli Stati membri, sotto il controllo della Commissione e, in caso di violazione del diritto comunitario, della Corte di giustizia,

G.ricordando tuttavia che la posta in essere di un atto comunitario da parte delle istituzioni dell'Unione deve preservarne il carattere comunitario in tutti i suoi aspetti, compresi quelli relativi alle modalità d'esecuzione,

H.ricordando che, per quanto riguarda gli atti che comportano conseguenze finanziarie, alla Comunità è rimborsato l'importo delle spese relative alla partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri ai comitati di programma;

1.chiede al Consiglio e alla Commissione l'immediata apertura di negoziati per fissare una linea di condotta per la definizione delle norme di esecuzione nelle materie regolate dalle disposizioni dell'articolo 189 B; conferma che la definizione delle conseguenti disposizioni è per le istituzioni un'obbligazione che scaturisce dal Trattato e che, dunque, impone agli Stati membri, anche in sede di Consiglio, il pieno rispetto dell'obbligo di collaborazione, di cui all'articolo 5 del Trattato CE;

2.chiede in particolare che, su proposta della Commissione e conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del Trattato CE, il Consiglio e il Parlamento approvino una decisione generale per la delega dei poteri di esecuzione alla Commissione, contenente gli elementi seguenti:

a)i poteri di esecuzione sono delegati alla Commissione, nella misura in cui non spettino agli Stati membri sotto il controllo della Commissione stessa;

b)gli atti del Parlamento e del Consiglio possono contenere indicazioni vincolanti per determinati atti di esecuzione della Commissione, senza mettere in causa la funzione a essa delegata;

c)il Consiglio ed il Parlamento esercitano un potere di controllo politico sull'attività di esecuzione; in particolare il Consiglio nomina, qualora lo giudichi opportuno, un comitato consultivo composto di esperti degli Stati membri avente la funzione di consigliare la Commissione segnatamente sull'impatto delle decisioni nei diversi sistemi nazionali o locali; il Parlamento è informato dell'avvio di una procedura per la definizione di un atto normativo di esecuzione da parte della Commissione; ogni proposta è messa a disposizione di ciascun deputato, conformemente alle disposizioni interne; il Parlamento europeo ne può discutere in seno alla commissione competente; la Commissione può fissare un termine al comitato e alla commissione parlamentare entro il quale essi possono, se lo desiderano, esprimersi;

d)il Consiglio, alla maggioranza qualificata, o il Parlamento, alla maggioranza dei deputati che lo compongono, possono chiedere all'altra istituzione di annullare una decisione normativa di esecuzione della Commissione; se l'altra istituzione, alle suddette maggioranze, accetta la proposta, la decisione normativa di esecuzione è annullata e la Commissione è tenuta a formulare una nuova decisione, tenendo conto delle eventuali indicazioni approvate dai due rami dell'autorità legislativa; la proposta di annullamento non ha effetto sospensivo sulla decisione della Commissione;

3.decide che, prima della definizione di una decisione nella materia, si atterrà ai principi di cui al paragrafo 2 nelle materie oggetto della procedura di cui all'articolo 189 B;

4.ritiene necessario, per quanto riguarda gli atti diversi da quelli emanati a norma dell'articolo 189 B, rivedere la summenzionata decisione 87/373/CEE che fissa le modalità dell'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione, e ciò come stabilito nella Dichiarazione sulla comitologia contenuta nell'Accordo interistituzionale 1993-1999 riguardante la disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio;chiede pertanto alla Commissione di presentare una proposta di revisione della decisione;

5.invita il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

 
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