B3-1756 e 1759/93
Risoluzione sulla riduzione delle competenze comunitarie nei settori della politica commerciale e della politica di cooperazione e sviluppo
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo J7 del trattato sull'Unione europea, a norma del quale la Presidenza deve consultare il Parlamento europeo sui principali aspetti e le scelte fondamentali della politica estera e della sicurezza comune e vigilare a che l'opinione del Parlamento europeo sia debitamente presa in considerazione,
-visto l'articolo C del trattato sull'Unione,
-visto il titolo VII sulla politica commerciale comune e il titolo XVII sulla cooperazione allo sviluppo del trattato CE,
A.considerando la recente tendenza della presidenza a decidere nel quadro dei gruppi "cooperazione politica" e "azioni comuni" in merito al finanziamento di talune azioni (Sudafrica, Bosnia) la cui gestione è di competenza esclusiva della Commissione,
B.ricordando le decisioni del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, in particolare quelle sulle azioni comuni concernenti l'invio di una missione di osservatori in vista delle elezioni in Russia e la pace nella ex Jugoslavia, adottate senza previa consultazione del Parlamento europeo, come previsto dal trattato,
C.ricordando la lettera indirizzata il 10 novembre 1993 al Presidente del Parlamento europeo dal Presidente del Consiglio, in cui quest'ultimo tentava di giustificare la mancata consultazione del Parlamento prima di adottare la decisione di realizzare le summenzionate azioni comuni,
1.respinge le tendenze a una sconsiderata rinazionalizzazione, sia dissimulata da un trasferimento di politiche comunitarie nei pilastri intergovernativi che da una dubbia concezione della sussidiarietà, e ritiene, per contro, che sia sempre più urgente rafforzare la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, migliorando la sua coerenza e la sua efficacia, al fine di armonizzare quanto più possibile la cooperazione degli Stati membri e quella della Commissione;
2.chiede alla Commissione, guardiana del trattato, di applicare rigorosamente gli articoli C e J7, in modo che la necessaria coerenza tra la politica commerciale, la politica di sviluppo e la PESC non implichi in nessun caso una riduzione delle competenze comunitarie e che sia la PESC a tener conto delle due altre politiche comunitarie;
3.ricorda che l'erogazione di aiuti umanitari può essere consentita solo nel quadro di un'azione comune, salvo parere previo del Parlamento;
4.ricorda che la complementarità tra la politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità e quella degli Stati membri, di cui all'articolo 130U, non implica in nessun caso una riduzione delle competenze comunitarie in materia;
5.ricorda al Consiglio che le azioni comuni nel quadro della PESC non possono essere finanziate mediante risorse di bilancio allocate alle politiche comunitarie, salvo parere previo del Parlamento;
6.insiste sulla sua raccomandazione del 2 dicembre 1993 in cui raccomanda al Consiglio dell'Unione europea di
a)sforzarsi di giungere a un accordo con il Parlamento e la Commissione che disciplini le condizioni e procedure applicabili alle future missioni di osservatori in occasione di elezioni in paesi terzi,
b)consultare senza indugio in futuro il Parlamento prima di adottare decisioni di competenza della PESC (conformemente all'articolo J7 del trattato sull'Unione europea),
e ritiene di dover essere sistematicamente associato alla definizione della PESC nello spirito del rafforzamento del suo ruolo previsto dal trattato;
7.si attende che la PESC contribuisca attivamente alla promozione dei diritti dell'uomo e alla democratizzazione, invita la Commissione a continuare a impiegare rigorosamente, nel quadro dell'articolo 130U, le risorse allocate alla promozione dei diritti dell'uomo e alla democratizzazione nei paesi in via di sviluppo e le chiede di assicurare il coordinamento di tali politiche;
8.chiede un dialogo con il Consiglio e la Commissione per definire le procedure che garantiscono la partecipazione del Parlamento alla PESC e concludere l'accordo interistituzionale presentato dalla delegazione del Parlamento alla Conferenza interistituzionale nel quadro del mandato del Parlamento stesso;
9.incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.