B3-1691, 1692 e 1724/93
Risoluzione sulla cooperazione di polizia
Il Parlamento europeo,
-visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il suo titolo VI, nonché l'allegata dichiarazione sulla cooperazione di Polizia,
-visto l'Accordo ministeriale del 2 giugno 1993 sull'istituzione di un'Unità antidroga di Europol,
-viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 22 gennaio 1993 sull'istituzione di Europol e del 15 luglio 1993 sulla cooperazione in materia di giustizia e affari interni ,
-viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 29 ottobre 1993 e del 10-11 dicembre 1993,
A.desiderando essere informato sull'evoluzione della situazione e ricevere anticipatamente informazioni sul progetto di convenzione Europol, onde poter esprimere i suoi suggerimenti,
B.esprimendo preoccupazione per il fatto che i parlamenti, incluso il Parlamento europeo, ricevono informazioni insufficienti su tale cooperazione e che il controllo parlamentare è pressoché inesistente,
C.considerando che il controllo di questa cooperazione, effettuato per esempio dalla squadra di progetto, come per la creazione di Europol, è effettuato unicamente dai ministeri competenti e che quindi il controllo sui funzionari è affidato ai funzionari stessi,
D.considerando che Europol dovrebbe ampliare senza indugi la sua sfera operativa, in modo da includervi la lotta contro il crimine internazionale organizzato,
E.considerando che le stesse normative nazionali in materia di protezione dei dati sono assolutamente insufficienti per affrontare la dimensione europea dello scambio di dati e si rivelano inadeguate per il controllo della riproduzione di dati a livello europeo,
F.considerando che gli Stati membri dovrebbero raggiungere un accordo per cui qualsiasi individuo che abbia subito un pregiudizio dovrebbe beneficiare di patrocinio legale pubblico e aver facile accesso alla giustizia,
1.sottolinea che la cooperazione tra forze di polizia per combattere la grande criminalità transfrontaliera non è fine a se stessa bensì un presupposto per garantire la sicurezza del cittadino;
2.sottolinea che, poiché tale cooperazione influenza indirettamente i diritti e i doveri dei cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo dovrebbe partecipare effettivamente all'elaborazione e all'attuazione delle Convenzioni per l'Unità antidroga di Europol e per Europol e per altri accordi previsti, come il Sistema di informazione europea;
3.deplora che le discussioni interistituzionali per raggiungere accordi volti a concretare il diritto del Parlamento di essere informato e consultato nonché di proporre raccomandazioni, diritto che gli è attribuito dall'articolo K 6, non siano state portate a termine prima del 1· novembre 1993, data dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea; deplora anche che tale problema non sia ancora stato risolto;
4.chiede che il diritto di essere informato e consultato, ex articolo K 6, si applichi a tutti i documenti, compresi quelli redatti dal Comitato di coordinamento per il Consiglio dei ministri competenti;
5.chiede di essere senza indugi informato sull'evoluzione attuale della situazione nonché sull'avvio delle attività di Europol e dell'unità europea antidroga dell'Aja, nonché di ricevere regolarmente informazioni sui loro lavori;
6.attende con ansia le conclusioni di un accordo interistituzionale sul titolo VI del Trattato sull'Unione europea, che recepisca pienamente il diritto del Parlamento di essere consultato e informato sull'Unità antidroga di Europol e su Europol nonché su tutti gli altri aspetti di cooperazione per quel che riguarda l'analisi, la programmazione e l'effettuazione di operazioni fra forze di polizia, autorità doganali e servizi di sicurezza e di informazione;
7.chiede con fermezza che le Convenzioni siano elaborate dal Consiglio in modo da porre l'Unità antidroga di Europol ed Europol sotto la responsabilità esecutiva della Commissione, sotto il controllo giudiziario della Corte di giustizia e sotto il controllo parlamentare del Parlamento europeo;
8.invita gli Stati membri a prendere in considerazione per la cooperazione tra le forze di polizia
-le finalità e l'ambito di tale cooperazione,
-le adeguate basi giuridiche,
-i diritti fondamentali dei cittadini (ad esempio in materia di protezione dei dati),
-le giurisdizione competente,
-un costante controllo parlamentare a livello nazionale e dell'Unione;
9.chiede che le relazioni tra Europol e Interpol siano caratterizzate dalla chiarezza;
10.sottolinea che la cooperazione tra forze di polizia deve andare di pari passo con una migliore cooperazione fra autorità giudiziarie, soprattutto attraverso migliore assistenza giudiziaria e migliori accordi di estradizione;
11.auspica che le disposizioni del trattato e del regolamento 1 del Consiglio sul regime linguistico si applichino senza indugi a Europol e che, a tal uopo, vengano adottate misure adeguate;
12.ha preso atto delle discussioni e delle decisioni del Consiglio dei ministri "Giustizia/Interni" del 29 e 30 novembre 1993 ma teme, una volta ancora, che la collaborazione internazionale tra le polizie si realizzerà in ordine sparso (l'unità "droghe" Europol, la criminalità organizzata, le autovetture rubate, l'analisi della criminalità, la tratta degli esseri umani per scopi di prostituzione, la criminalità contro l'ambiente, le frodi di dimensioni internazionali); chiede invece una sola iniziativa di collaborazione tra polizie che si distingua dalla lotta antiterroristica e da quella della protezione degli interessi finanziari dell'Unione;
13.invita gli Stati membri ad attuare la cooperazione con i paesi terzi nel rispetto dei diritti umani e degli accordi internazionali e a verificare in tutte le loro relazioni in quale misura tali Stati rispettino i diritti umani e gli accordi internazionali;
14.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione, nonché al Comitato di coordinamento di cui all'articolo K 4 del Trattato.