A3-0346/93
Risoluzione sulla lotta contro la frode internazionale
Il Parlamento europeo,
-visti gli artt. 8a, 100, 220 e 235 del Trattato CE, nonchè il titolo VI del trattato sull'Unione europea,
-viste le sue risoluzioni del 24 ottobre 1991 sulla protezione giuridica degli interessi finanziari della Comunità , dell'11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità e del 15 luglio 1993 sulla Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ,
-vista la sua risoluzione del 13 maggio 1992 sui lavori della commissione d'inchiesta sul traffico di stupefacenti ,
-visto quanto esposto in occasione delle audizioni della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del 18 e 19 marzo 1993 e del 7 giugno 1993 rispettivamente con i rappresentanti dei parlamenti nazionali e con il presidente della commissione antimafia del parlamento italiano,
-visto l'art. 148 del suo regolamento,
-vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0346/93),
A.considerando l'estendersi della dimensione della frode internazionale nell'ambito della criminalità economica e il crescente processo di compenetrazione tra la criminalità economica propriamente detta e la criminalità organizzata di stampo mafioso,
B.considerando altresì che, se pur non nuovo, il processo di internaziona-lizzazione del crimine ai nostri giorni riveste carattere di ampiezza, diffusione e velocità di crescita dovuti principalmente alla internazionalizzazione delle relazioni economiche,
C.considerando che il sistema europeo di contrasto al crimine organizzato presenta tuttora molteplici e varie diversità interne tali da favorire la scelta da parte della criminalità organizzata delle aree e giurisdizioni a essa più convenienti nei diversi settori di attività,
D.considerando che, pur senza sottovalutare il passo in avanti compiuto con l'inserzione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel contesto istituzionale dell'Unione europea, la disciplina normativa del titolo VI presenta sostanziali limiti sia sul piano della democraticità e della tutela dei diritti e garanzie fondamentali dell'individuo che sul piano dell'efficacia e coordinamento dell'azione di contrasto,
E.facendo presente che esso desidera essere informato sufficientemente e tempestivamente in merito alle misure d'interesse comunitario che i ministri competenti intendono adottare in materia di lotta alle frodi di rilevanza internazionale e per quanto concerne la connessa cooperazione giudiziaria, doganale e dei servizi di pubblica sicurezza; considerando che ciò costituisce una condizione affinché il Parlamento possa efficacemente esercitare il suo diritto di esprimere suggerimenti; considerando inoltre che è urgentemente necessaria una concertazione interistituzionale sul seguito che sarà dato a tale suggerimento parlamentare;
F.considerando che la lotta alle forme di criminalità economica, in particolare alle frodi internazionali, deve essere svolta integrando la strategia di tipo repressivo penale, soprattutto imperniata sulla privazione di benefici e sul sequestro di averi, con l'azione di prevenzione e di autotutela da parte dell'economia privata e dei servizi pubblici,
G.considerando il rilievo peculiare assunto dai fenomeni di criminalità economica in generale e, nel caso delle frodi in particolare, dalla corruzione politica e amministrativa,
Frodi internazionali
1.esprime riserve sulla struttura normativa così come definita all'art. K1 del trattato sull'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la separazione sancita tra un ambito generale e non meglio definito di "lotta alla frode su scala internazionale" (punto 5) e la cooperazione giudiziaria in materia penale, doganale e di polizia (punti 7,8, e 9);
2.esprime preoccupazione per le possibili conseguenze negative che tale separazione è destinata a produrre sul piano operativo e sull'efficacia dell'azione di contrasto;
3.chiede pertanto che
a)si proceda al superamento del doppio regime per le azioni di lotta alla frode su scala internazionale a seconda che si tratti di atti di assistenza amministrativa o di atti di cooperazione giudiziaria in materia penale e che tale punto costituisca uno dei settori prioritari oggetto di revisione in occasione della nuova Conferenza intergovernativa prevista ai sensi del Trattato sull'Unione per il 1996,
b)in attesa della suddetta revisione, la Commissione si attivi nel promuovere, ai sensi dell'art. K3 (punto 2), immediate iniziative volte ad acquisire una migliore conoscenza comune dei casi più rilevanti di frode e degli strumenti di cooperazione e assistenza possibili,
c)il Consiglio si impegni a coordinare quanto prima le iniziative di assistenza amministrative e quelle di cooperazione giudiziaria e di polizia,
d)il Presidente del Parlamento europeo prenda senza indugio iniziative per sollecitare una concertazione interistituzionale sulla trasmissione di informazioni al Parlamento e sul seguito da dare ai suoi suggerimenti in merito all'esercizio delle competenze nei settori menzionati all'articolo K1 del titolo VI del trattato sull'Unione europea;
e)in tale ambito vengano promosse iniziative di modifica delle normative (direttive n. 77/799 e n. 79/1070 in materia di repressione delle evasioni nel settore delle imposte dirette e dell'IVA, Regolamento 19 maggio 1981 n. 1468 sugli abusi in agricoltura e Convenzione 7 settembre 1967 sulla mutua assistenza doganale), in modo da inserire nei circuiti informativi, in origine previsti unicamente per le autorità amministrative, anche quelle giudiziarie;
Frodi comunitarie
4.ritiene che gli artt. 100A e 209A del trattato CE costituiscano basi giuridiche adeguate per eliminare l'eterogeneità e la confusione degli ordinamenti processuali dei 12 Stati membri, ostacolo all'azione di tutela degli interessi finanziari della Comunità; al riguardo chiede alla Commissione di presentare entro e non oltre giugno 1994 uno strumento normativo che fissi i presupposti giuridici per l'armonizzazione delle regole penali degli Stati membri a protezione degli interessi finanziari;
5.insiste ancora una volta affinché vengano semplificate le regolamentazioni, soprattutto per quanto concerne l'agricoltura e i fondi strutturali, giacché ciò può prevenire molte frodi;
Criminalità economica e criminalità organizzata
6.chiede alla Commissione di
- avviare una ricerca approfondita avente per oggetto le diverse forme di manifestazione della criminalità economica a livello internazionale nelle loro interconnessioni con la criminalità organizzata di tipo mafioso;
- incaricare di indagini in materia i più competenti istituti universitari di ricerca europei e di organizzare a tale scopo gare d'appalto pubbliche;
7.reputa auspicabile, in vista della realizzazione di uno spazio giuridico e giudiziario comunitario, che la Commissione faccia effettuare uno studio inteso ad appurare in quale misura i principi di diritto generali quali l'opportunità, la legalità, la tutela della vittima, la presunzione di innocenza, l'equilibrio tra le parti, ecc., vengono applicati e/o sono ritenuti opportuni;
8.considera opportuno che, nell'ambito del processo destinato a realizzare uno spazio giuridico e giudiziario comunitario, si proceda da parte degli Stati membri all'individuazione nelle proprie legislazioni di una stessa figura di reato ("associazione a delinquere di stampo mafioso") o perlomeno di una stessa circostanza aggravante ("reato commesso allo scopo di agevolare una organizzazione mafiosa") e, nel contempo, all'introduzione di disposizioni per un'accurata identificazione delle banche e degli istituti di credito, per l'inversione dell'onere della prova in relazione a trasferimenti di importi sospetti di rilevante entità e per la soppressione del segreto bancario allo scopo di consentire l'indagine giudiziaria, di modo che possano scattare forme particolari di collaborazione giudiziaria internazionale;
9.ritiene altresì che vadano superati alcuni dei limiti contenuti nella direttiva 91/308 sul riciclaggio, provvedendo a una modifica che riguardi l'ampliamento della fattispecie di attività criminosa di cui all'art. 1 attraverso l'inclusione dei reati economici organizzati quali bancarotta, frodi fiscali e finanziarie;
10.chiede che nell'ambito delle competenze del Titolo VI venga varato dalla Commissione e dal Consiglio un programma d'azione per lo smantellamento dei "paradisi" o "rifugi fiscali";
11.ritiene essenziale, ai fini della separazione dell'economia legale da quella criminale e della tutela del "mercato pulito" dalle infiltrazione del "mercato sporco", che, su iniziativa della Commissione e del Consiglio, si sviluppi negli Stati membri una coerente azione di responsabilizzazione del settore privato attraverso l'adozione di regole, codici di condotta ed altre misure di autotutela capaci di integrare l'azione pubblica di tipo amministrativo e penale;
12.chiede che il fenomeno della corruzione politica ed amministrativa sia affrontato dalla Commissione e dal Consiglio come "questione di interesse comune" sviluppando adeguate iniziative sia nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia sia nel settore delle regole di trasparenza e dei codici di comportamento che le amministrazioni e i partiti politici debbono darsi;
13.invita il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.