A3-0347/93
Risoluzione sulla tutela giuridica contro le interferenze nella vita privata delle persone
Il Parlamento europeo,
-vista la sua risoluzione del 10 ottobre 1991 sulle attività della "Economic League" ,
-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0347/93),
A.considerando che nella sua risoluzione dell'8 maggio 1979 sulla protezione dei diritti delle persone in rapporto agli sviluppi tecnici nell'elaborazione dei dati invitava la Commissio a elaborare una proposta di direttiva concernente l'armonizzazione della legislazione sulla protezione dei dati al fine di fornire ai cittadini comunitari il massimo della tutela,
B.ricordando che il Consiglio lo ha consultato su una proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio sulla protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali (COM(90)74) ,
C.considerando di avere apportato in prima lettura, l'11 ùarzp 1992, taluni emendamenti alla suddetta proposta , segnatamente l'emendamento n. 63 che proibisce il trattamento manuale o automatico di dati di natura strettamente privata nel settore privato,
D.considerando che il paragrafo 1 dell'articolo 3 della proposta modificata (COM(92) 422) prevede che le disposizioni della stessa si applichino al trattamento di dati personali con mezzi interamente o parzialmente automatici e al trattamento con mezzi diversi da quelli automatici di dati personali che fanno parte di un archivio o sono destinati a far parte di un archivio,
E.considerando che il paragrafo 1 dell'articolo 8 della proposta modificata (COM(92) 422) vieta il trattamento di dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche e morali, l'appartenenza a sindacati nonché di dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale,
F.considerando che l'obiettivo delle legislazioni nazionali in materia di trattamento dei dati personali è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente il diritto alla vita privata, che è riconosciuto sia dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che come principio generale del diritto comunitario,
G.considerando che le disposizioni della proposta modificata relative alla salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone, segnatamente il diritto alla vita privata, danno consistenza e forza a quelle previste dalla convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale del 28 gennaio 1981,
H.considerando che i dati che - per la loro natura - possono portare alla violazione delle libertà fondamentali o della vita privata non dovrebbero essere trattati a meno che il diretto interessato non dia il suo consenso per iscritto; che, tuttavia, il trattamento di tali dati deve essere consentito se effettuato da una fondazione o da un'associazione senza scopo di lucro, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nel corso delle sue legittime attività a condizione che il trattamento riguardi esclusivamente membri della fondazione o dell'associazione e persone che hanno regolare contatto con essa nell'ambito dei suoi scopi e che i dati non siano resi noti a terzi senza il consenso del soggetto cui i dati si riferiscono; che, per motivi di interesse pubblico rilevante, segnatamente per quanto riguarda la professione medica, possono essere concesse deroghe mediante leggi o decisioni dell'autorità di controllo che dispongano i limiti e le clausole di salvaguardia adeguate per il trattamento dei
dati di tale natura,
I.considerando che la vita privata è un diritto fondamentale e, in quanto tale, fa parte dell'"acquis communautaire",
J.considerando che qualsiasi deroga al divieto di trattare i dati deve essere di carattere limitato,
K.considerando che la "Economic League" continua a trattare automaticamente e manualmente dati relativi alle opinioni politiche e all'appartenza a sindacati senza il consenso delle persone interessate; considerando che, oltretutto, dette informazioni sono inviate a terzi, anche in questo caso senza il consenso delle persone interessate,
L.considerando che tale tipo di trattamento non è effettuato in condizioni tali da non recare manifestamente pregiudizio alla vita privata e alle libertà fondamentali, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della proposta modificata (COM(92) 422),
1.ritiene che il diritto alla vita privata debba essere salvaguardato mediante normative comunitarie relative al trattamento dei dati;
2.afferma che ci sono categorie di dati di natura personale (dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la fede religiosa, le convinzioni filosofiche o etiche o l'iscrizione al sindacato, le condizioni di salute o la vita sessuale) che, salvo limitate eccezioni, dovrebbero essere esclusi dal trattamento dei dati in quanto sono generalmente ritenuti strettamente collegati all'essenza stessa della persona;
3.afferma che le deroghe a detto principio possono essere accettate unicamente in un numero limitato di casi ben definiti;
4.sottolinea l'importanza di poter disporre di normative comunitarie nel settore del trattamento dei dati;
5.invita il Consiglio a recepire gli emendamenti proposti dal Parlamento nella summenzionata prima lettura dell'11 marzo 1992 al fine di giungere a un sistema armonizzato comunitario di protezione dei dati;
6.condanna qualsiasi tipo di attività collegata al trattamento dei dati che minacci i diritti fondamentali dell'uomo;
7.si impegna a sorvegliare la protezione degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nella sua relazione annuale sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea;
8.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.