A3-0259/93
Risoluzione sulla pornografia
Il Parlamento europeo,
-viste le proposte di risoluzione degli onn
a)Pollack e altri sulla pornografia (B3-0420/93)
b)D. Martin sulla necessità per la Comunità europea di adottare un'ampia normativa contro la pornografia con sfruttamento di minori (B3-0121/93)
c)Breyer, a nome del gruppo Verde, sulla pornografia (B3-1101/93)
d)Ceci, Napoletano e Papayannakis sullo sfruttamento sessuale, la pornografia e la prostituzione nonché sul traffico di minori in Europa (B3-0505/90)
-vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, in particolare il suo articolo 3, nonché la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo,
-vista la Carta sociale europea, in particolare i suoi articoli 16 e 17,
-visto il trattato CE, in particolare i suoi articoli 7A, 8A, 30, 36 e 234,
-vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979),
-vista la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984),
-vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
-vista la Convenzione internazionale per la repressione della circolazione e del traffico di pubblicazioni oscene (Ginevra 1923),
-vista la Convenzione per la repressione e l'abolizione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione (Lake Success 1947),
-vista la Convenzione postale universale rinnovata a Losanna nel 1974 ed entrata in vigore sotto tale forma nel 1976,
-vista la proposta di risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla pornografia presentata dall'on. Atkinson e molti suoi colleghi (doc. 614),
-vista la raccomandazione R(89)7 del Comitato dei ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa concernente principi relativi alla distribuzione di videogrammi a contenuto violento, brutale o pornografico,
-vista la raccomandazione 1065(1987) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla tratta e ad altre forme di sfruttamento dei bambini e la relazione avente lo stesso titolo dell'on. Stoffelen (doc. 577),
-viste le relazioni sommarie del Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa e la raccomandazione R(91)11 del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione nonché il traffico di minori e di adolescenti,
-visti i lavori del Consiglio d'Europa sulla parità tra donne e uomini,
-vista la convenzione sulla televisione transfrontaliera approvata dal Consiglio d'Europa il 5 maggio 1989,
-viste le sentenze della Corte di giustizia europea 34/79 e 121/85 ,
-viste le sue risoluzioni dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo e del 9 marzo 1993 sulla sottrazione di minori ,
-visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni nonché i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i media e della commissione per i diritti della donna (A3-0259/93),
A.considerando che i cittadini, fra cui i bambini, vengono sempre più a contatto involontariamente con la pornografia nei mezzi di informazione (inserzioni di carattere sessuale, programmi televisivi), sulla pubblica via (cartelloni) e nei negozi (letteratura, riviste),
B.considerando che la pornografia attenta alla dignità umana e stimola determinate manifestazioni di comportamenti indesiderabili sul piano sociale, in particolare nei confronti delle donne,
C.convinto che il rispetto dell'integrità della persona, e in particolare la protezione dell'infanzia e della donna, abbiano una fondamentale importanza in materia di pornografia,
D.considerando che, anche se la prevenzione e l'eventuale repressione della pornografia restano di competenza degli Stati membri a titolo dell'esercizio dei loro poteri in materia di ordine pubblico, la Comunità non può disinteressarsi di tale problema, in particolare in quanto alcune delle sue dimensioni sono connesse all'abolizione delle frontiere interne tra gli Stati membri,
E.considerando che la competenza comunitaria è legittimata dal nuovo quadro all'interno del quale operano le forze di ordine pubblico nazionali, vale a dire uno spazio senza frontiere nel quale persone, merci, servizi e capitali beneficiano in teoria di una libera circolazione,
F.deplorando ancora una volta che il Titolo VI del Trattato sull'Unione,che ha per oggetto la cooperazione giudiziaria, doganale, statistica e di polizia, sancisca unicamente l'attività intergovernativa e trascuri invece il controllo democratico e la dinamica che il Parlamento potrebbe far valere in materia,
G.rilevando che la tutela dei consumatori, l'istruzione, la formazione professionale e la sanità rientrano ormai fra le competenze comunitarie (articolo 3) e che è possibile, su tali basi, elaborare idonee proposte d'azione,
H.rallegrandosi per il fatto che l'articolo K.2, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione si richiama esplicitamente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale stipula che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti" (articolo 3),
I.ritenendo che il carattere "delicato" degli interventi da adottare, in termini preventivi e repressivi, impone la ricerca costante di un equilibrio tra il rispetto della libertà del singolo e la lotta contro le moderne forme di sfruttamento e di violazione della dignità umana,
J.convinto che non occorra pronunciarsi su una definizione forzatamente fluttuante della pornografia o dei suoi consumatori ma che occorre assicurare la protezione delle vittime della fabbricazione dei prodotti incriminati (vittime reali),
K.persuaso che la pornografia sia una pratica sistematica di sfruttamento e sottomissione basata sul sesso che penalizza oltre misura le donne e contribuisce a creare disuguaglianze fra i sessi e a perpetuare gli attuali squilibri sociali, la subalternità della donna e il dominio maschile,
L.considerando che nel giro della pornografia operano bande criminali organizzate,
M.considerando le attività della commissione per i diritti della donna, ivi compresa la risoluzione adottata a seguito della audizione pubblica organizzata nell'aprile 1991 dalla stessa commissione sulla pornografia,
1.chiede agli Stati membri di adottare legislazioni e regolamentazioni conformi al rispetto dei diritti umani; ciò implica che la libertà del singolo trova i suoi limiti laddove comincia quella altrui;
2.deplora la posizione costantemente assunta dalla Commissione esecutiva che, per esempio in merito alla pornografia infantile, si limiti ad affermare la non competenza della Comunità, senza tenere apparentemente conto degli effetti sulla questione dell'abolizione delle frontiere interne tra gli Stati membri ;
3.ritiene necessario che gli Stati membri non ancora firmatari dei testi internazionali sulla protezione della persona, e soprattutto dei bambini, aderiscano alle Convenzioni previste a tal fine;
4.chiede alla Commissione di proporre al Consiglio l'adesione della Comunità alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per estendere la competenza comunitaria in materia;
5.chiede che, in un campo affrontato dal titolo VI del Trattato sull'Unione, si preferisca un approccio comunitario a una semplice Convenzione o a un approccio intergovernativo, in considerazione delle garanzie democratiche costituite dal controllo e dalla vigilanza del Parlamento in un settore che concerne le libertà pubbliche e la libera circolazione;
6.chiede l'armonizzazione delle legislazioni comunitarie in materia di prevenzione e repressione della pornografia e di lotta contro i suoi eccessi, al fine di evitare che, nel quadro della libera circolazione ormai predominante, differenze troppo sensibili diano luogo proprio a quegli abusi che si intende combattere, purchè, tuttavia, tale armonizzazione non obblighi uno Stato membro a consentire la pubblicazione e la circolazione di materiale pornografico o l'accesso allo stesso, nel caso in cui, attualmente, lo stia vietando;
7.chiede a quegli Stati membri che, deplorevolmente, consentono la telediffusione di pornografia di rivedere la loro politica onde non ferire la sensibilità in altri Stati raggiunti dalla telediffusione,
8.chiede l'adozione di misure concernenti l'importazione di materiale pornografico alle frontiere esterne della Comunità e l'interdizione della pubblicità che incita al turismo sessuale, le cui principali vittime sono i minori;
9.chiede che l'adozione di tali disposizioni porti all'elaborazione di testi più attuali alla luce dello sviluppo delle tecniche di comunicazione; che la Convenzione di Ginevra relativa alla repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene e la Convenzione postale universale siano modificate di conseguenza e che la Comunità sia rappresentata in quanto tale ai relativi negoziati;
10.raccomanda che, nel quadro delle Convenzioni attualmente in corso di elaborazione sull'apertura delle frontiere esterne, gli Stati membri dedichino un'attenzione particolare agli abusi cui possono dar luogo l'immigrazione clandestina, le reti d'adozione internazionali e i giri internazionali di prostituzione;
11.insiste perché sia rispettato il principio della parità tra uomini e donne, in particolare sul posto di lavoro, e che sia contrastata l'affissione di immagini pornografiche, che sono offensive soprattutto per le donne;
12.ritiene che, per quanto possa essere più agevole e meno controverso concentrarsi sulla regolamentazione della fornitura e della vendita di prodotti pornografici, tale azione non basti da sola a rendere la pornografia innocua ma si limiti a contenerne i danni alla sfera privata; è pertanto del parere che si debba, a più lungo termine, perseguire l'obiettivo del controllo della produzione e dell'uso di materiale pornografico; ciò non si applica tuttavia alla pornografia infantile, per la quale occorre punire il possesso, l'acquisto, il prestito e lo scambio dei relativi prodotti;
13.propone che la protezione delle vittime della pornografia sia realizzata, al di là dell'adesione ai testi internazionali di base, mediante l'adozione di una direttiva, o almeno di un programma quadro, che riprenda in particolare alcune delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e fondata sui seguenti principi:
a)raccolta e scambio di informazioni concernenti la scomparsa di bambini, le reti internazionali clandestine di adozione e le reti di prostituzione (l'Interpol potrebbe far beneficiare l'Europol della sua esperienza in materia);
b)programma di ricerca sull'industria del sesso e i suoi collegamenti con la criminalità, per evitare il riciclaggio di denaro sporco da parte dell'industria della pornografia;
c)armonizzazione delle politiche penali e messa a punto di una protezione specifica per l'infanzia; adozione di misure che penalizzino la produzione, il commercio, la detenzione e lo scambio di materiale pornografico che impieghi bambini;
d)sforzi di sensibilizzazione dei servizi di polizia, dei centri medici, dei servizi sociali, degli operatori sociali (insegnanti, alunni...), sia a fine preventivo che a scopi curativi (tutela giudiziaria dell'infanzia, strutture di accoglienza per le vittime, etc.);
e)ampia disponibilità di strutture di asilo, consulenza e prevenzione per le vittime della violenza sessuale; sostegno e interconnessione delle strutture già esistenti;
f)applicazione delle norme di diritto del lavoro agli artisti del settore pornografico, ivi comprese quelle relative all'assistenza sanitaria, alla previdenza sociale e alle condizioni di lavoro, ma, in particolare, aiutandoli nella ricerca di occupazioni sostitutive;
14.propone che la protezione delle vittime potenziali della pornografia si effettui parallelamente e analogamente, cercando di risparmiare quanti si sentono turbati o aggrediti dall'uso o dall'abuso di una libertà e quanti non sono i destinatari naturali dei prodotti pornografici; la regolamentazione dell'offerta porterà a inquadrare la domanda possibile nei limiti dati:
a)incoraggiando la creazione di sistemi di autoregolamentazione per i film cinematografici e televisivi, le videocassette, i servizi di messaggeria, gli articoli di stampa o la pubblicità, con qualunque mezzo di comunicazione realizzata;
b)con la creazione di un codice professionale di buona condotta , in particolare nel campo pubblicitario e dell'affissione, dovendo da una parte regolamentare la promozione di prodotti pornografici e, dall'altra, rendere più difficile l'uso di un'immagine degradante del corpo umano mediante il ricorso ad un'autoregolamentazione accettata dal settore;
c)con il divieto della pubblicità di prodotti a carattere pornografico, accompagnata da limitazioni normative della loro vendita per corrispondenza e della messa a punto di un programma di lotta contro la pubblicità sul turismo a scopi sessuali;
d)con la creazione di sistemi efficaci di classificazione e codificazione che permettano un controllo dei vari tipi di produzione pornografica e della loro diffusione (visti); con la regolamentazione della vendita al di fuori dei negozi specializzati per quanto concerne le videocassette; con la subordinazione della comunicazione di codici per l'accesso ai servizi di messaggeria telefonici o elettronici; con l'adozione di norme professionali che portino a escludere dalle reti quanti trasmettano messaggi pornografici in contrasto con le leggi in vigore e con il divieto di ogni forma di pubblicità che impieghi immagini degradanti del corpo femminile o maschile, esortando i poteri pubblici gestori di reti alla massima vigilanza;
e)con l'adozione di un appropriato metodo di distribuzione (deposito preventivo, distribuzione limitata, regolamentazione dei "sex shop", criteri di diffusione per quanto concerne l'età dei destinatari - divieto di vendita ai minori - etc.), rivolgendo particolare attenzione al moderno canale di difffusione rappresentato dalla televisione via cavo;
f)con l'applicazione dell'articolo 22 della direttiva "televisione senza frontiere" e la regolare pubblicazione di un bilancio di tale applicazione da parte della Commissione esecutiva;
g)recependo - e la Commissione è esortata ad agire in tal senso - l'articolo 7 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nella direttiva "televisione senza frontiere";
h)regolamentando gli orari delle trasmissioni TV onde garantire un'adeguata protezione dell'infanzia;
i)con l'adozione di misure fiscali e finanziarie penalizzanti nei confronti delle imprese che producono e commercializzano tali prodotti, al fine di non rendere il sistema economico incentivante in tale campo;
j)con la tassazione dei profitti e il sequestro del materiale pornografico in caso di condanna nonché mediante l'inasprimento delle pene e l'aumento dei temini di prescrizione per i reati di questo tipo;
k)con la creazione di strumenti normativi che rendano punibile anche la violenza sessuale perpetrata a danno di minori da cittadini comunitari in paesi extra CEE;
15.rammenta il primato della responsabilità individuale, soprattutto nella sfera familiare, alla cui azione l'intervento dei pubblici poteri non può che affiancarsi;
16.invita la Commissione a
a)dedicare attenzione e prevedere risorse anche per la prevenzione della pornografia infantile nel quadro di un programma di azione per i minori e ad approntare uno studio comparativo sulla violenza sessuale contro le donne e i minori, che tenga conto del crescente numero di vittime fra le donne e le ragazze provenienti dall'Europa orientale e dai paesi del Terzo mondo;
b)promuovere progetti pilota nel campo della prevenzione e dell'assistenza per le vittime e gli autori di violenze sessuali;
c)sollecitare una rapida attuazione della Carta delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia ed elaborare una Carta europea in materia;
17.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.