A3-0421/93
Risoluzione sull'adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Il Parlamento europeo,
-vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui diritti fondamentali in data 5 aprile 1977 ,
-visto il preambolo dell'Atto unico europeo,
-visto il preambolo e gli articoli F, par. 2, K.2, par. 1, e J 1, par. 2, del Trattato sull'Unione europea e visto l'articolo 130 U, par. 2, del Trattato CE,
-viste le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del 28 e 29 giugno 1992,
-vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 1990 sull'adesione della Comunità alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (SEC(90) 2087 - C3-0022/93),
-vista la dichiarazione adottata a Vienna il 9 ottobre 1993 in occasione del Vertice degli Stati membri del Consiglio d'Europa,
-vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea ,
-vista la sua risoluzione del 21 aprile 1993 sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa e il pericolo della violenza estremista di destra ,
-visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per gli affari istituzionali e della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0421/93),
A.ricordando che il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali costituisce una preoccupazione costante dell'Unione, che condiziona le sue relazioni sia interne sia esterne; ricordando altresì che tale principio di base volto a creare una scala di valori umani inalienabili e duraturi ispira l'azione dell'Unione e riveste un valore simbolico fondamentale, in particolare nello sviluppo delle relazioni dell'Unione con i paesi terzi, sulla base di accordi contenenti sistematicamente una clausola relativa ai diritti dell'uomo,
B.sottolineando che la costruzione dell'Unione europea non si limita più a promuovere il progresso economico degli Stati membri ma mira anche e soprattutto a creare uno spazio di pace che assicuri lo sviluppo dell'individuo nei settori politico, economico, sociale e culturale; che, in tale prospettiva, la promozione e il rispetto dei diritti dell'uomo, quali devono essere concepiti in questo periodo di fine secolo, rappresentano la condizione stessa del successo di tale progetto europeo, fermo restando che l'individuo deve essere considerato il principale beneficiario degli sforzi volti all'integrazione europea,
C.considerando che ai fini della legittimità democratica della costruzione europea è necessario un sistema giuridico completo e coerente, accompagnato da un'adeguata tutela sul piano giudiziario dei diritti fondamentali,
D.ricordando che già al momento dell'approvazione dell'Atto unico gli Stati membri hanno sottolineato l'importanza di promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali, soprattutto quelli figuranti nella Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata CEDU), e sottolinea che con il trattato sull'Unione europea l'Unione si è impegnata a rispettarli in quanto principi generali del diritto comunitario,
E.ritenendo che ci si debba adoperare in ogni modo affinché le persone possano disporre di tutte le garanzie che impediscono la violazione dei loro diritti fondamentali mediante l'azione delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nel contesto comunitario,
1.sottolinea che se da un lato la Comunità è una comunità di diritto che dispone di un sistema completo di mezzi di ricorso e di procedure nell'ambito del quale la Corte di giustizia esercita il controllo della conformità degli atti degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie alla "Carta costituzionale", che è il trattato, ciò non toglie che continueranno a sussistere delle lacune nel regime di tutela dei diritti fondamentali fintantoché la Comunità non sarà soggetta, come già lo sono i suoi Stati membri, al meccanismo di controllo previsto dalla CEDU;
2.ritiene che l'ampliamento delle competenze della Comunità, come previsto dal trattato sull'Unione europea, avrà come conseguenza una maggiore ingerenza nella sfera dei diritti fondamentali degli individui attraverso il diritto comunitario e le azioni della Comunità nonché le norme che ne derivano e pertanto comporta un rischio maggiore di violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali;
3.constata che le recenti esperienze dimostrano che la Corte di giustizia delle Comunità si troverà sempre più frequentemente dinanzi a problemi di interpretazione della CEDU, con il rischio che su un'unica controversia le due Corti europee possano pronunciare sentenze contraddittorie, in particolare nei casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo non abbia ancora sviluppato una giurisprudenza;
4.ritiene che sia opportuno valutare i vantaggi offerti dalla concessione all'individuo della possibilità di presentare un ricorso diretto dinanzi a un'istanza giurisdizionale internazionale esterna all'Unione in merito alla compatibilità di un atto comunitario o di un atto nazionale di esecuzione con i suoi diritti fondamentali, quali sanciti nella CEDU;
5.ritiene che la fissazione di un siffatto ricorso dovrebbe essere concepita come una prova di maturità da parte della Comunità: analogamente agli Stati membri, essa accetta che un atto del suo ordinamento giuridico sia esaminato e, eventualmente, messo in discussione dagli organi della CEDU; inoltre, una siffatta prospettiva dovrebbe indurre le istituzioni comunitarie e gli Stati membri ad adoperarsi, a titolo preventivo, affinché la legislazione comunitaria tenga debitamente conto della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
6.riconosce tuttavia che l'adesione della Comunità alla CEDU solleva talune difficoltà di ordine politico, istituzionale e giuridico; ritiene tuttavia che l'adesione costituisca un progresso per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo purché il livello della stessa sia elevato e il sistema di ricorsi previsto sia rapido ed efficace; a tale riguardo va definitivamente respinta l'idea che l'adesione potrebbe limitarsi a istituire una cooperazione fra le due Corti europee tramite un rinvio pregiudiziale ogniqualvolta sussista un problema importante in ordine alla compatibilità con la CEDU o all'interpretazione di una delle sue disposizioni; ritiene che spetti in primo luogo alla Corte di giustizia esercitare il controllo del rispetto delle disposizioni della CEDU nella sfera di applicazione delle norme della Comunità e che, in una logica ispirata al federalismo, non vi sia alcuna ragione per cui la Corte di giustizia, come tutti gli organi giurisdizionali supremi degli Stati membri, no
n possa essere assoggettata alla Corte di Strasburgo;
7.prende atto con soddisfazione del fatto che i Capi di Stato o di governo del Consiglio d'Europa si siano impegnati, in occasione della Conferenza di Vienna dell'8 e 9 ottobre 1993, a elaborare un nuovo protocollo alla CEDU, che verrà presentato alla firma degli Stati membri nel maggio 1994, che prevede la creazione di una Corte europea dei diritti dell'uomo unica e permanente che si sostituirà agli attuali organi di controllo; prende atto altresì che l'obiettivo di tale riforma è accrescere l'efficacia degli strumenti di tutela, ridurre la durata delle procedure e mantenere elevato il livello di protezione dei diritti dell'uomo e, a tale proposito, giudica positivo che in futuro l'Unione influenzi tale evoluzione dall'interno;
8.ritiene che gli articoli 235 del Trattato CE, 203 del Trattato CEEA e 95 del Trattato CECA costituiscano la base giuridica appropriata per l'adesione alla CEDU, visti il preambolo dell'Atto unico, che fa riferimento alla CEDU, gli obblighi degli Stati membri in materia (contenuti segnatamente nella dichiarazione comune delle tre istituzioni del 5 aprile 1977, e nella dichiarazione sulla democrazia, adottata dagli Stati membri l'8 aprile 1978 a Copenaghen) nonché gli articoli F, paragrafo 2, e K.2, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;
9.esprime il proprio accordo, alla luce di quanto sopra esposto, a che la Commissione riceva dal Consiglio l'autorizzazione a negoziare con il Consiglio d'Europa le modalità di adesione; il Parlamento europeo, in particolare la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, deve essere puntualmente tenuto al corrente di tali negoziati;
10.ritiene che la Comunità debba formulare talune riserve quanto all'applicazione dell'articolo 64 della CEDU, in particolare sulla portata dell'adesione, che riguarda unicamente le materie di competenza della Comunità;
11.ritiene che l'adesione della Comunità alla CEDU non debba in alcun modo compromettere l'indipendenza della Corte di giustizia delle Comunità né tantomeno la sua competenza giurisdizionale su questioni inerenti alla Comunità europea o, eventualmente, ad altri settori d'intervento dell'Unione europea;
12.ritiene che l'adesione della Comunità ai meccanismi giurisdizionali della CEDU non debba in alcun caso ridurre la rapidità e l'efficacia del sistema di ricorsi presso la Corte di giustizia delle Comunità;
13.ritiene che l'adesione della Comunità alla CEDU sia complementare all'approvazione da parte della Comunità di una sua dichiarazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che potrebbe garantire diritti supplementari rispetto alla CEDU e, vista l'approvazione da parte del Parlamento europeo di una simile dichiarazione il 12 aprile 1989, considera che, allo scopo di mettere in rilievo la complementarità delle due impostazioni, sarebbe auspicabile che, al più tardi al momento dell'adesione dell'Unione alla CEDU, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento sottoscrivano una dichiarazione comune di adesione alla summenzionata dichiarazione del 12 aprile 1989 e indichino come scopo finale l'inserimento della dichiarazione nei trattati;
14.invita la Commissione a informarlo in Aula, su base trimestrale, in merito alle iniziative e ai progressi compiuti in tale ambito;
15.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, in particolare ai loro ministri della giustizia e degli affari europei.