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Parlamento Europeo - 18 gennaio 1994
Segretezza delle fonti di informazione dei giornalisti

A3-0434/93

Risoluzione sulla segretezza delle fonti d'informazione dei giornalisti e il diritto dei funzionari di divulgare le informazioni in loro possesso

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di risoluzione presentata il 28 agosto 1990 dall'on. Staes sulla segretezza delle fonti d'informazione dei giornalisti e sul diritto dei funzionari di rilasciare dichiarazioni (B3-1544/90),

-vista la lettera della on. Veil, presidente della commissione giuridica, al Presidente del Parlamento europeo, in data 22 marzo 1984, nella quale vengono esposti i motivi che a quell'epoca avevano indotto la commissione giuridica a non elaborare alcuna relazione sull'argomento ,

-visto l'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, che recita: "Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni",

-viste parimenti le proprie risoluzioni:

-del 15 febbraio 1990 sulla concentrazione dei mezzi d'informazione ,

-del 16 settembre 1992 sulla concentrazione dei mezzi d'informazione e la pluralità di opinioni ,

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0434/93),

1.ritiene che il diritto alla segretezza delle fonti di informazione dei giornalisti contribuisca in modo significativo a una migliore e più completa informazione dei cittadini e che tale diritto influisca di fatto anche sulla trasparenza del processo decisionale, rafforzando il carattere democratico delle istituzioni comunitarie e delle istanze nazionali degli Stati membri, e sia indissolubilmente connesso con la libertà di informazione e la libertà di stampa in senso lato, in quanto fornisce un contenuto sostanziale al fondamentale diritto alla libertà di espressione quale è definito all'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

2.reputa che nelle società democratiche, quali sono considerate quelle degli Stati membri, la libertà di stampa in tutte le sue forme costituisca un presupposto fondamentale per il corretto funzionamento del sistema democratico e in tale contesto generale esprime preoccupazione per i numerosi attacchi al segreto professionale dei giornalisti così come per il fatto che tali attacchi vengono favoriti dalla mancanza di disposizioni legislative ovvero di un codice deontologico adottato dalle associazioni professionali dei giornalisti che disciplinino le condizioni per il rispetto del segreto professionale dei giornalisti da parte delle autorità e le eccezioni - ragionevoli, e in ogni caso limitate - che vanno previste in materia;

3.chiede agli Stati membri che non hanno ancora riconosciuto il segreto professionale dei giornalisti di dotarsi di una regolamentazione legislativa, nella convinzione che in tal modo contribuiranno a una migliore e più completa informazione dei loro cittadini; i codici e le regole della deontologia del giornalista attualmente vigenti a livello nazionale e internazionale potrebbero sostenere tale impegno;

4.ritiene che la scarsa tutela del segreto professionale dei giornalisti a livello comunitario aumenti il rischio che la pluralità di opinioni venga a essere limitata dalla concentrazione dei mezzi d'informazione nel contesto comunitario e, più in generale, europeo, oltre che mondiale; ricorda di avere già formulato seri avvertimenti in merito all'importanza di tale rischio nelle summenzionate risoluzioni del 15 febbraio 1990 e del 16 settembre 1992; è convinto che le concentrazioni, che sono imposte da motivi imprenditoriali, limitino virtualmente o possano limitare il diritto alla libertà di espressione, mentre il mancato rispetto del segreto professionale dei giornalisti limita in modo indiretto il diritto all'informazione;

5.è fermamente convinto che, nel quadro delle proposte di adozione di una carta dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini della Comunità europea, andrebbe preso in considerazione anche il problema della tutela del segreto professionale dei giornalisti in vista di una migliore e più completa informazione;

6.auspica che nel frattempo sia possibile alla Corte di giustizia delle Comunità sviluppare una giurisprudenza relativa all'applicazione in ambito comunitario delle disposizioni previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente all'articolo 10, di modo che vengano a crearsi le condizioni necessarie per un'impostazione comune, quantunque indiretta, del problema della tutela della libertà di stampa e del segreto professionale dei giornalisti;

7.accoglie favorevolmente gli sforzi intrapresi dalla Commissione per dare alla sua politica nuove basi in modo da ampliare l'accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono le istituzioni comunitarie, conformemente alla dichiarazione del Consiglio europeo di Maastricht del 15 dicembre 1991 che è stata inserita nell'Atto finale del trattato sull'Unione europea; sottolinea che, con le comunicazioni che sono seguite , la Commissione ha conferito un peso particolare al miglioramento dell'accesso del pubblico alle informazioni di fronte all'obbligo di segretezza dei suoi funzionari, istituendo così un principio che sostanzialmente sostiene anche la tutela del segreto professionale dei giornalisti;

8.ritiene che l'elaborazione di tale politica a livello comunitario, che viene anche a coincidere cronologicamente con gli sforzi intrapresi dai governi nazionali , costituisca un precedente che consentirà alla giurisprudenza di trasformare più facilmente il nuovo quadro politico - attraverso l'interpretazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - in un regime giuridico, di modo che vengano definite, anche se solo in parte, la libertà di informazione e le relative deroghe imposte, in senso restrittivo, in caso di conflitto con altre libertà fondamentali come il diritto alla tutela della vita privata o per motivi di interesse pubblico;

9.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

 
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