Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
gio 30 apr. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 18 gennaio 1994
Professione notarile nella Comunità

A3-0422/93

Risoluzione sulla situazione e sull'organizzazione della professione notarile negli Stati della Comunità

Il Parlamento europeo,

-vista la sua risoluzione presentata dall'on. Lucas Pires e altri sulla situazione e sull'organizzazione della professione notarile nei dodici paesi della Comunità (B3-0673/90),

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0422/93),

A.considerando le disposizioni del Trattato CE in materia di diritto di stabilimento - segnatamente gli articoli 52 e seguenti - che tendono a garantire il libero accesso dei cittadini degli Stati della Comunità alle libere professioni e al loro esercizio,

B.ricordando che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità , le disposizioni dell'articolo 52 prescrivono un obbligo di risultati la cui concreta osservanza deve essere agevolata ma non condizionata dall'attuazione di un programma di misure progressive , e che, di conseguenza, esse costituiscono norme di diritto comunitario direttamente applicabili,

C.ritenendo che l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di libertà di stabilimento e il completamento del mercato interno abbiano incidenze sull'attività notarile, le cui funzioni prevedono compiti fra loro indissociabili di consulenza e di autenticazione di documenti,

D.consapevole, d'altro canto, che l'attività notarile è connotata da una parziale delega di sovranità da parte dello Stato, finalizzata in particolare ad assicurare il servizio pubblico della redazione degli atti, della loro autenticità e legalità nonchè della loro forza esecutoria e probatoria, e quello di assistenza preventiva e imparziale alle parti interessate, onde contribuire al decongestionamento dei tribunali,

1.constata che la realizzazione del mercato interno - e più in particolare l'attuazione delle disposizioni del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi - dà adito a una crescente mobilità dei soggetti giuridici e a un'accelerazione degli scambi di titoli, degli atti e dei contratti, il che implica un aumento notevole dell'attività notarile all'interno di tutti gli Stati membri della Comunità nel quadro del mercato unico;

2.prende pertanto nota dell'importanza che viene assumendo la professione notarile a livello comunitario e reputa molto opportuni tutti gli sforzi di riflessione e studio accurato sull'organizzazione della professione notarile; tiene a sottolineare che un eventuale studio consentirebbe di evidenziare i principi su cui si basa la funzione notarile, nonché le sue specifiche caratteristiche; una valutazione di queste ultime avrebbe importanza per rispondere in modo appropriato all'interrogativo relativo all'eventuale applicazione delle norme del Trattato CEE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi per quanto riguarda la non discriminazione sulla base della nazionalità con riferimento alla professione notarile;

3.tiene a ricordare che la professione notarile - pur essendo organizzata in maniera diversa nei dodici Stati membri della Comunità e nell'ambito stesso di alcuni di questi Stati - è sostanzialmente caratterizzata da una serie di elementi praticamente comuni, i principali dei quali sono sintetizzabili come segue:

delega parziale della sovranità da parte dello Stato affinché possa essere assicurato il servizio pubblico dell'autenticazione delle convenzioni e della prova; attività indipendente esercitata nel quadro di una carica pubblica, sotto forma di libera professione (a eccezione del Portogallo e di un Land tedesco nonché del sistema del tutto particolare del Regno Unito), ma soggetto al controllo dello Stato - o dell'organo statutario che le pubbliche autorità hanno incaricato di tale compito - per quanto attiene all'osservanza delle prescrizioni dell'atto notarile, alla tarificazione regolamentata e imposta nell'interesse dei clienti, all'accesso alla professione o all'organizzazione della medesima; funzioni preventive rispetto a quella del giudice, con eliminazione o riduzione dei rischi di controversie; ruolo di consulenza imparziale;

4.ritiene che il configurarsi di una delega parziale dell'autorità dello Stato quale elemento inerente all'esercizio della professione notarile sia tale da giustificare, nei confronti di detta professione, l'applicazione dell'articolo 55 del Trattato CE in virtù del quale sono escluse dall'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi le attività che nei singoli Stati membri "partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

5.ritiene pertanto - nonostante l'interpretazione restrittiva di cui è oggetto la deroga di cui all'articolo 55 - che le disposizioni vigenti del trattato CE in materia di libero stabilimento e di libera prestazione di servizi non offrano una base giuridica adeguata e tale da consentire un'armonizzazione al livello comunitario delle norme in materia di organizzazione della professione notarile;

6.invita tuttavia la Commissione - cui spetterebbe in linea di principio il compito di proporre un'iniziativa del genere - gli Stati membri e le istituzioni notarili a concertarsi in ordine alla messa in opera delle riforme necessarie, suscettibili di consentire, da un lato, un ravvicinamento a livello comunitario di taluni aspetti caratteristici dell'organizzazione della funzione notarile e, dall'altro, un approccio normativo settoriale dell'esercizio di tale professione nella misura in cui l'evoluzione nella realizzazione del mercato interno lo giustifichi; auspicherebbe a tale proposito che venissero adottate misure in ordine alla soppressione per quanto riguarda i cittadini dell'Unione europea, requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione - fatto salvo il diritto di ciascuno Stato di imporre altre condizioni - e che fossero presentate proposte adeguate in ordine al completamento della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione degli atti giud

iziari mediante disposizioni che tengano conto degli aspetti particolari della "circolazione" transfrontaliera degli atti notarili;

7.chiede infine alla Commissione e agli Stati membri di ricorrere agli strumenti giuridici del Trattato sull'Unione per garantire il mutuo riconoscimento senza formalità degli atti notarili, in particolare l'articolo 220, per rendere compatibile nel quadro della sussidiarietà l'eccezione per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 55 con il principio generale della parità di trattamento sancita dall'articolo 6;

8.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail