A3-008/94
Risoluzione sugli aspetti ambientali dell'ampliamento della Comunità a Svezia, Austria, Finlandia e Norvegia
Il Parlamento europeo,
-vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Collins e altri sulle disparità esistenti fra gli standard ambientali della CE e quelli di Svezia, Austria, Finlandia e Norvegia (B3-1153/93),
-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
-viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 27 maggio 1993 su iniziative della Comunità europea contro la preannunciata ripresa della caccia alle balene da parte di Norvegia e Giappone e quella del 15 luglio 1993 sull'ampliamento della Comunità ,
-vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3- 0008/94),
A.considerando che il 2 maggio 1992 quattro paesi dell'EFTA hanno firmato con la Comunità europea e i suoi Stati membri l'accordo sullo spazio economico europeo,
B.considerando che questi quattro paesi hanno presentato una richiesta di adesione alla Comunità,
C.considerando che i negoziati attualmente condotti con i quattro paesi candidati all'adesione si sono scontrati con difficoltà nel settore ambientale,
D.considerando che tali difficoltà sono dovute principalmente all'esistenza in tali paesi di norme ambientali che garantiscono un livello di protezione più elevato, in numerosi settori, rispetto a quello esistente nella Comunità,
E.considerando che nel corso dei negoziati i paesi candidati hanno espresso l'auspicio di mantenere dopo l'adesione il loro elevato livello di protezione ambientale,
F.considerando che sin dall'inizio dei negoziati la Comunità ha indicato ai paesi candidati che essi devono accettare l'insieme dell'acquis comunitario,
1.ritiene che la richiesta dei paesi candidati di poter mantenere successivamente all'adesione il loro elevato livello di protezione ambientale costituisca una preoccupazione legittima, di cui gli organi comunitari devono tener debitamente conto;
2.considera che il successo della conclusione dei negoziati di adesione e la necessaria approvazione dei risultati di tali negoziati da parte dei cittadini dei paesi candidati dipendono in gran parte dalla soddisfacente soluzione della questione della differenza, laddove esiste, tra le norme ambientali comunitarie e quelle dei paesi candidati;
3.fa osservare che l'acquis comunitario implica diritti e doveri per tutti gli Stati membri in un mercato unico senza frontiere;
4.accoglie con soddisfazione il recente accordo con i paesi candidati sulla questione delle norme ambientali, che prevede un periodo transitorio di 4 anni durante il quale la Comunità riesaminerà l'acquis comunitario, tenendo conto dei risultati scientifici più recenti e, in particolare, del maggior rigore delle norme ambientali di tutti i paesi candidati;
5.sottolinea che i paesi candidati contribuiranno in modo significativo al miglioramento, in un prossimo futuro, della legislazione comunitaria in vigore nel settore ambientale;
6.saluta positivamente il fatto che, nei negoziati a livello di Ministri svoltisi il 21 dicembre 1993, siano state trovate soluzioni volte a permettere ai paesi candidati il mantenimento delle loro rigorose norme ambientali laddove le normative comunitarie prevedano disposizioni meno severe in materia di ambiente;
7.invita la Commissione e il Consiglio, a questo proposito, ad adoprarsi con ogni mezzo affinché sia realizzato al più presto possibile un riesame delle normative comunitarie nel senso di un'armonizzazione volta ad assicurare un più elevato livello di protezione ambientale in tutta l'Unione europea;
8.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e a quelli dei paesi candidati.