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Parlamento Europeo - 19 gennaio 1994
Applicazione dell'articolo 4 del regolamento

A3-0415/93

Risoluzione sull'applicazione dell'articolo 4 del regolamento del Parlamento europeo concernente la partecipazione dei deputati alle sedute e alle votazioni

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di modifica del proprio regolamento presentata dall'on. Galland, a nome del gruppo LDR,

-visti la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità e il parere della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0415/93),

A.tenendo presenti i principi stabiliti dal trattato che istituisce la Comunità europea,

B.considerando l'articolo 6 del trattato CE, il quale vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità,

C.considerando l'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto,

D.considerando che l'articolo 8 del trattato CE istituisce una cittadinanza dell'Unione, attribuisce tale cittadinanza a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, senza eccezione alcuna, e sancisce che i cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal trattato stesso, senza distinzione alcuna tra i vari diritti e doveri,

E.considerando che l'articolo 138 A del trattato CE prevede l'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione per il tramite dei partiti politici a livello europeo, rendendo quindi indipendente detta volontà politica dall'appartenenza a uno Stato determinato,

F.considerando che il Parlamento europeo nomina un Mediatore che, a mente dell'articolo 138 E del trattato CE, è abilitato a ricevere le denunzie di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, tanto nel caso che esso partecipi a tutte le politiche comunitarie quanto nel caso contrario,

G.considerando che, a mente dell'articolo 8 B, paragrafo 2, del trattato sull'Unione, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, il che implica che i deputati al Parlamento europeo non rappresentano gli Stati riuniti nella Comunità bensì l'insieme dei suoi popoli, ovverosia rappresentano un unico corpo politico-elettorale,

H.considerando che tanto i protocolli concernenti determinate disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al Regno di Danimarca allegati al trattato CE, quanto l'accordo sulla politica sociale tra undici Stati membri, anch'esso allegato a detto trattato, nonché la decisione dei Capi di Stato o di governo riuniti a Edimburgo in seno al Consiglio europeo relativa a determinati problemi sollevati dalla Danimarca in relazione al trattato, fissano unicamente eccezioni relative alla partecipazione dei rappresentanti di detti Stati in seno al Consiglio dei ministri, senza prevedere nessuna eccezione o esclusione per quel che riguarda le altre istituzioni,

1.esclude che un qualsiasi Stato membro si sottragga alla partecipazione piena a tutti gli aspetti fondamentali dell'Unione;

2.rileva che l'esistenza di istituzioni di carattere comunitario, nel cui seno non si possono tollerare discriminazioni tra i membri, implica per ciascuno Stato membro l'obbligo di sottoscrivere i medesimi impegni nei confronti di tutti gli altri;

3.ribadisce che le riserve avanzate dal Regno di Danimarca e dal Regno Unito non possono influenzare il funzionamento interno delle istituzioni comunitarie;

4.chiede che, per quanto riguarda la politica sociale, si proceda con sollecitudine all'adozione di tutte le misure necessarie ad approfondirla e qualificarla, e ne chiede energicamente l'applicazione affinché il Regno Unito aderisca quanto prima a tutti gli aspetti di carattere sociale del trattato CE;

5.dichiara che l'insieme dei suoi deputati parteciperà a tutte le procedure per le quali i trattati gli attribuiscono competenze, nonché a ogni altro aspetto dell'attività parlamentare;

6.respinge ogni interpretazione e ogni azione volta a limitare o negare l'unitarietà dell'istituzione parlamentare europea e ribadisce il fatto che non è possibile attribuire ai deputati europei alcun mandato imperativo.

7.ritiene altresì necessario, tuttavia, che venga definitivamente chiarita l'unitarietà della legislazione e della procedura decisionale nel corso della Conferenza dei governi e degli Stati membri prevista per il 1996;

8.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle Istituzioni della Comunità, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 
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