B3-0081, 0082, 0083 e 0124/94
Risoluzione sul GATT
Il Parlamento europeo,
-vista la dichiarazione della Commissione del 16 dicembre 1993 sui risultati dei negoziati GATT,
-vista la dichiarazione del suo Presidente del 16 dicembre 1993 sulla conclusione dei negoziati dell'Uruguay Round e la lettera da lui inviata al Consiglio il 21 dicembre 1993,
-vista la dichiarazione della Commissione sulla base giuridica da applicare all'accordo GATT, da concludersi per conto della Comunità europea il 19 gennaio 1994,
A.ricordando gli obblighi che incombono ai Capi di Stato o di governo a seguito della dichiarazione solenne sull'Unione europea firmata a Stoccarda nel 1983,
B.ricordando la dichiarazione resagli dal Presidente della Commissione sul Programma legislativo 1990, in cui si confermava che il Parlamento europeo deve essere consultato ed esprimere parere conforme in merito ad accordi internazionali di rilevante importanza,
1.esorta la Commissione a non presentare al Consiglio, a nome dell'Unione europea, i risultati dei negoziati a conclusione dell'Uruguay Round esclusivamente sulla base dell'articolo 113 del trattato CEE, dato che tale base giuridica riguarda unicamente le parti di politica commerciale, e non il risultato nel suo insieme;
2.chiede di essere consultato in questo caso a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CEE, dato che nel quadro dell'accordo GATT gli accordi internazionali non avranno solo ripercussioni sul bilancio comunitario ma prevederanno altresì la creazione di strutture istituzionali autonome (ordine commerciale mondiale) e comporteranno l'adeguamento di disposizioni giuridiche interne alla Comunità, da emanarsi in base alla procedura di codecisione;
3.invita il Consiglio a consultarlo formalmente prima della firma dell'Atto finale prevista per il 15 aprile 1994 nel corso della Conferenza ministeriale di Marrakesh, onde permettergli di applicare la procedura del parere conforme prima della fine dell'attuale legislatura;
4.chiede che la Commissione faccia tutto il possibile per permettergli di discutere dei contenuti dell'accordo GATT nel corso delle sedute di marzo, onde esprimere parere conforme nell'ultima tornata della legislatura;
5.chiede alla Commissione e al Consiglio di fare quanto necessario per associarlo alla delegazione dell'Unione europea e consentirgli così di partecipare alla Conferenza ministeriale di Marrakesh, come è del resto accaduto in occasione delle conferenze ministeriali del GATT a Montreal nel dicembre 1988 e a Bruxelles nel dicembre 1990;
6.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretariato generale del GATT, nonché ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.