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Parlamento Europeo - 19 gennaio 1994
Obiezione di coscienza

A3-0411/93

Risoluzione sull'obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità

Il Parlamento europeo,

-viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.

a)Kostopoulos sul riconoscimento del diritto degli "obiettori di coscienza" di rifiutare il servizio militare e sull'istituzione di un servizio alternativo non armato e a finalità sociale (B3-0248/91),

b)von Wechmar e altri, a nome del gruppo LDR, sulla persecuzione di obiettori di coscienza e di minoranze etniche in Grecia (B3-0623/92),

c)Sisó Cruellas sull'assolvimento dell'obligo militare da parte di giovani residenti in uno Stato membro diverso da quello d'origine (B3-0459/92),

-viste le sue risoluzioni del 7 febbraio 1983 sull'obiezione di coscienza , del 13 ottobre 1989 rispettivamente sul rifiuto di compiere il servizio militare per motivi di coscienza e sul servizio sostitutivo , del 21 gennaio 1993 sulla libertà religiosa e l'obbligo di menzionare la religione di appartenenza sulla carta d'identità in Grecia , dell'11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea e del 22 aprile 1993 sull'obbligo della menzione della religione sulla carta di identità greca ,

-viste le interrogazioni scritte nn. 1241/90, 1274/90, 1389/90, 2295/90, 2645/90, 2646/90, 2898/90, 2905/90, 2908/90, 130/91, 694/91, 1449/91,

-viste le petizioni nn. 34/92, 161/92, 184/93 e 343/93,

-vista la risoluzione 1989/59 della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite,

-vista la Raccomandazione R (87) 8 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa,

-visti l'articolo F 100 del Trattato UE nonché gli artt. 7, 8A e 48 par. 2 del Trattato,

-visto l'art. 45 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0411/93),

A.deplora che non sia stato dato seguito alle sue summenzionate risoluzioni in materia del 1983 e del 1989, in particolare per quanto riguarda la possibilità di sottrarsi, per motivi di coscienza, all'obbligo di assolvere il servizio militare,

B.sottolineando ancora una volta che la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali è uno dei compiti principali della Comunità europea così come affermato anche nel preambolo del Trattato di Maastricht,

C.ritenendo che l'obiezione di coscienza al servizio militare sia inerente alla nozione di libertà di pensiero, di coscienza e di religione, così come sancito dall'art. 9 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

D.considerando che la commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha confermato questa interpretazione il 20 luglio 1993 nel suo commento generale all'articolo 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici,

E.ribadendo ancora una volta che il diritto all'obiezione di coscienza è un principio riconosciuto dalle legislazioni di tutti gli Stati in cui esiste l'obbligo del servizio militare, a eccezione della Grecia dove esiste unicamente un servizio militare non armato, ma che le disposizioni che disciplinano tale diritto variano molto tra uno Stato e l'altro e che ciò rappresenta un ostacolo al processo d'integrazione europea tra i giovani,

F.ricordando le sue risoluzioni del 14 giugno 1991 e del 21 novembre 1991 sulla cittadinanza europea in cui tra l'altro si afferma che lo status di cittadino europeo implica la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei confronti di tutti i cittadini e l'inammissibilità di discriminazioni fondate sull'appartenenza a uno Stato membro,

1.considera l'obiezione di coscienza un vero e proprio diritto soggettivo, riconosciuto dalla risoluzione 89/59 della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e intimamente connesso all'esercizio delle libertà individuali e ritiene pertanto che si possa servire la collettività sia prestando il servizio militare sia prestando un servizio di tipo civile;

2.ritiene che per "obiettore di coscienza" debba intendersi colui che dovendo assolvere l'obbligo del servizio militare opponga un rifiuto per motivi religiosi, etici, filosofici o di coscienza e invita tutti gli Stati membri a far propria tale definizione;

3.sottoscrive i principi di base definiti dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella sua raccomandazione relativa all'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio (R(87)8) e ritiene che tale raccomandazione costituisca una base minima per una regolamentazione concernente il servizio civile che dovrebbe interessare tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

4.sottolinea che la problematica dell'obiezione di coscienza ha dimensione internazionale, come provano la risoluzione del 1989 della Commissione per i diritti umani della Nazioni Unite, la Raccomandazione del 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e la sua risoluzione del 1989, documenti in cui si annovera, tra i diritti, l'obiezione di coscienza al servizio militare e si sottolinea che il servizio civile alternativo non deve avere carattere punitivo;

5.è convinto che il diritto all'obiezione di coscienza derivi dai diritti dell'uomo e dalle libertà fondamentali che la Comunità si impegna a rispettare ai sensi dell'articolo F, paragrafo 2, del Trattato UE e che pertanto l'armonizzazione delle legislazioni in materia rientri nella sfera di competenza della Comunità;

6.invita gli Stati membri a studiare, in quanto questione d'interesse comune, l'esperienza di coloro che hanno abolito il servizio militare obbligatorio a favore di servizi armati costituiti interamente da professionisti, accettando che tutti i cittadini di uno Stato membro godano degli stessi diritti e adempiano agli stessi obblighi;

7.chiede pertanto alla Commissione di presentare quanto prima

-una proposta volta all'armonizzazione delle legislazioni e delle garanzie minime di protezione del diritto all'obiezione di coscienza come definiti al paragrafo 49 della suddetta risoluzione dell'11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea, in vista di eliminare le attuali discriminazioni tra Stati membri;

-una proposta mirante alla creazione di un servizio civile europeo aperto sia agli obiettori di coscienza, che ai volontari degli Stati membri,

-un programma di scambi che consenta a coloro che prestano il servizio civile alternativo di poterlo effettuare in uno Stato membro diverso dal proprio nonché in un paese del Terzo mondo in un quadro di cooperazione;

8.chiede che tale servizio possa essere effettuato altresì presso organismi siti in altri Stati membri dell'Unione europea senza dovere di reciprocità e anche se non esiste la coscrizione nel paese interessato;

9.chiede agli Stati membri di prevedere per il servizio militare obbligatorio e per il servizio civile, prestato presso istituti non controllati dal Ministero della difesa, la stessa durata conformemente al paragrafo 51 della suddetta risoluzione dell'11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità;

10.considera inoltre che l'obiettore di coscienza che adempie al servizio civile deve poter usufruire degli stessi diritti conferiti a colui che presta il servizio di leva armato sia sul piano sociale, per esempio l'accesso alla formazione professionale, sia sul piano della retribuzione;

11.condanna il fatto che in certi Stati all'obiettore venga inflitta la prigione; concorda con quanto affermato da "Amnesty Internazional" e chiede che in particolare il governo greco adotti urgentemente le misure necessarie al fine di allinearsi ai principi recepiti in questa risoluzione;

12.tiene a sottolineare che la libertà di convinzioni religiose rientra in pieno nelle libertà fondamentali della persona quali sono enunciate nella Carta universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e pertanto ribadisce quanto affermato nelle summenzionate risoluzioni del 21 gennaio 1993 e del 22 aprile 1993 sull'obbligo della menzione della religione sulla carta d'identità;

13.chiede che il diritto all'obiezione di coscienza e al servizio civile figuri in un Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

14.chiede agli Stati membri dell'Unione europea in cui non siano previsti (o non lo siano più) la coscrizione e il servizio militare e civile di garantire tuttavia il diritto fondamentale all'obiezione di coscienza;

15.invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri dell'Unione europea nonché i paesi candidati all'adesione a conformarsi ai principi enunciati nelle suddette risoluzioni del 7 febbraio 1983, del 13 ottobre 1989, dell'11 marzo 1993 nonché nella presente risoluzione;

16.incarica la sua commissione per le libertà pubbliche di elaborare una relazione annuale sull'applicazione da parte degli Stati membri delle sue risoluzioni concernenti l'obiezione di coscienza e il servizio civile, facendo partecipare ai suoi lavori l'Ufficio europeo dell'obiezione di coscienza;

17.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

 
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