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Parlamento Europeo - 19 gennaio 1994
Politica europea per i profughi

A3-0402/93

Risoluzione sui principi generali di una politica europea per i profughi

Il Parlamento europeo,

-viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.

a)Turner, sui principi comuni che dovrebbero essere alla base di una futura politica comune per i rifugiati da parte degli Stati membri della CE (B3-1665/92),

b)C. Beazley, sui bambini rifugiati (B3-0309/93),

c)Gröner, sulla situazione dei bambini profughi abbandonati nei paesi della CE (B3-0484/93),

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-visti gli articoli 3, 7 A, 100, 100 C e 235 del Trattato CE e il Titolo VI del Trattato sull'Unione europea,

-vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

-visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

-vista la propria risoluzione del 9 luglio 1991 sui diritti umani,

-vista la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 1967, atti che sono stati ratificati da tutti gli Stati membri,

-viste le proprie risoluzioni, del 12 marzo 1987, sui problemi inerenti al diritto d'asilo e del 18 novembre 1992, sull'armonizzazione nella Comunità delle legislazioni e delle politiche in materia di diritto d'asilo ,

-vista la propria risoluzione sulla relazione annuale concernente la situazione dei diritti umani nella Comunità ,

-viste le relazioni della sua commissione competente, sulla politica europea di immigrazione, la politica d'asilo, il rispetto dei diritti umani nella CE e gli Accordi di Schengen,

-vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni sui principi generali di una politica europea per i rifugiati (A3-0402/93),

A.considerando che è osservabile un mutamento dei fattori che inducono i profughi a lasciare il proprio paese; che le guerre civili, le persecuzioni a sfondo religioso ed etnico, le catastrofi naturali e le violazioni dei diritti umani su vasta scala costringono ora milioni di persone a espatriare,

B.considerando necessario individuare le categorie di rifugiati che non possono godere della protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra e dal Protocollo di New York,

C.considerando che l'articolo 1 del Protocollo n. 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali stabilisce che

"1.uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso se non in esecuzione di un provvedimento adottato conformemente alla legge e deve poter

a)far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;

b)far esaminare il suo caso

c)farsi rappresentare a tali fini dinanzi all'autorità competente o ad una o più persone designate da questa autorità.

2.Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti elencati al precedente paragrafo 1 quando tale espulsione è necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale",

D.considerando necessario che l'Unione europea assuma iniziative volte ad armonizzare le politiche degli Stati membri in materia di rifugiati e che si definisca a tal uopo una politica organica sul piano europeo,

E.persuaso che l'Unione europea abbia una particolare responsabilità per la soluzione del problema mondiale dei profughi perché, oltre ad avere responsabilità storiche, è anche una delle più ricche aree geografiche della terra,

F.considerando necessario che l'Unione europea contribuisca a livello mondiale a una strategia globale a lungo termine mirante a far fronte al problema dei crescenti e imprevedibili movimenti di popolazione,

G.considerando che le strutture e le disposizioni di accoglienza nei vari paesi sono di livello e qualità estremamente diversi,

H.considerando che il profugo è per definizione molto isolato e messo in disparte dall'ambiente nazionale ufficiale,

I.considerando che, nell'affrontare la complessa problematica dei profughi e di tutte le categorie di migranti, è insispensabile tener conto degli aspetti etici ed umanitari, al fine di estirpare il razzismo e la xenofobia riemergenti, che il Parlamento europeo ha ripetutamente e duramente condannato,

J.considerando che, se si accetta il principio secondo cui tutti gli Stati membri condividono la responsabilità di una politica comune per i profughi, dovrebbe derivarne che è giusto ripartire equamente fra i medesimi l'onere che grava con particolare intensità su alcuni di essi per ragioni geografiche o di altra natura,

K.considerando che la Conferenza intergovernativa ha stabilito che il Consiglio esaminerà in via prioritaria le politiche degli Stati membri in materia d'asilo per dar vita con il 1993 a un'azione comune volta ad armonizzarne alcuni aspetti,

L.considerando che, in tale contesto, la Conferenza ha stabilito che il Consiglio esaminerà anche entro il 1993 la possibilità di applicare l'articolo K.9 a tali materie,

M.considerando che nelle sue precedenti risoluzioni questo Parlamento si è pronunciato per determinati standard e garanzie a favore dei profughi,

1.sollecita la Commissione ad assumere maggiori responsabilità, svolgendo pienamente il ruolo previsto dal titolo VI del trattato sull'Unione, e a presentare una relazione sulla possibilità di applicare senza ulteriori ritardi l'articolo K.9 alle questioni concernenti il diritto d'asilo;

2.invita il Consiglio, in conformità della Dichiarazione sull'asilo allegata all'atto finale del Trattato sull'Unione europea, a decidere entro la fine del 1993 l'applicazione dell'articolo 100 C del Trattato, ai fini di una più idonea politica dell'Unione in materia di asilo e di profughi;

3.riafferma l'esigenza di un dibattito pubblico e di un adeguato controllo democratico sulle conclusioni e risoluzioni adottate finora nel quadro della cooperazione intergovernativa; esprime le più grandi riserve sul contenuto delle conclusioni e risoluzioni adottate dai ministri CE responsabili dell'immigrazione, soprattutto in materia di "Stato d'accoglienza sicuro", di "Stato d'origine sicuro" e richieste d'asilo "manifestamente infondate"; si richiama in proposito alla summenzionata risoluzione del 18 novembre 1992 sull'armonizzazione nella Comunità delle legislazioni e delle politiche in materia di diritto d'asilo;

4.chiede che tutte le dichiarazioni, risoluzioni, conclusioni, politiche comuni ecc. decise dai ministri responsabili per l'immigrazione siano immediatamente sostituite da convenzioni, come previsto al titolo VI del Trattato sull'Unione europea, o da disposizioni legislative comunitarie sulla base dell' articolo 100 C, utilizzando come base orientativa le raccomandazioni contenute nella summenzionata risoluzione del 18 novembre 1992 sull'armonizzazione nella Comunità delle legislazioni e delle politiche in materia di diritto d'asilo;

5.ribadisce tuttavia l'opportunità di definire criteri comuni in merito agli Stati d'accoglienza e d'origine "sicuri" e alle procedure accelerate per richieste di asilo "manifestamente infondate";

6.chiede con fermezza di essere pienamente informato e regolarmente consultato, con le stesse procedure previste per le normali proposte legislative, su ogni azione intrapresa nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea in materia di politiche di asilo e dei profughi;

7.sollecita la Commissione ad avanzare proposte per una strategia di più ampio respiro in materia di rifugiati, e di migrazione, che tenga conto degli orientamenti formulati dal Parlamento europeo e coordini gli aiuti tecnici, economici e politici ai paesi terzi, e la invita ad organizzare in accordo con tale strategia le relazioni tra l'Unione europea e detti paesi;

8.chiede alla Commissione di presentare proposte relative all'organizzazione di programmi di accoglienza (insegnamento della lingua e formazione professionale) per i profughi, e parallelamente di campagne di informazione per la popolazione del paese di accoglienza sulla situazione sociale e politica dei paesi d'origine dei profughi;

9.afferma che le disposizioni relative alle frontiere esterne e la loro applicazione devono essere elaborate in modo tale da non compromettere il diritto all'asilo conformemente alla Convenzione di Ginevra sui profughi;

10.ritiene che la politica dei visti debba tener conto del fatto che generalmente i profughi non sono in condizione di presentare domanda di visto nel loro paese di origine con un congruo anticipo; reputa pertanto che, nella misura del possibile, il visto alla frontiera debba essere rilasciato entro un ragionevole lasso di tempo;

11.considera in proposito che eventuali provvedimenti che prevedano la responsabilità del vettore nel caso in cui i passeggeri non siano in possesso dei documenti richiesti, non devono discostarsi dalle disposizioni dell'allegato 9 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 1944; provvedimenti di questo tipo potranno giustificarsi solo per grave negligenza accertata da parte della compagnia interessata;

12.ritiene che i profughi debbano presentare richiesta di riconoscimento non appena ciò sia possibile e debbano ricevere un trattamento dignitoso;

13.ritiene che l'interpretazione delle disposizioni concernenti lo status dei profughi debba avvenire caso per caso sulla scorta del manuale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi in quanto fornisce orientamenti autorevoli per l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione del 1951;

14.ribadisce che la categoria meglio definita di profughi è quella costituita da coloro che hanno diritto alla protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951 modificata dal Protocollo di New York del 1967;

15.ritiene che la procedura di asilo debba essere garantita a ogni singolo rifugiato di status B e che abbiano diritto alla protezione in base al diritto dell'Unione europea, qualora non abbiano i requisiti per lo status di rifugiato ma necessitino assolutamente di una protezione internazionale, coloro che

a)fuggono dal paese d'origine per il fondato timore che la loro vita sia minacciata dalla violenza, generalizzata o individuale, diretta contro di loro, e non possono essere rimandati in patria perché la loro vita sarebbe in pericolo, per esempio a motivo di guerre civili;

b)fuggono dal proprio paese per il fondato timore personale di una punizione eccezionalmente severa legata a fatti avvenuti nel paese in questione, qualora in esso sia manifestamente insufficiente il rispetto generale dei diritti dell'uomo così come contemplato nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o nella summenzionata risoluzione del Parlamento del 9 luglio 1991 sui diritti umani;

c)risiedono o si trovano legalmente nel territorio dell'Unione e non possono essere costretti a tornare nel loro paese d'origine per il fondato timore che sarebbero sottoposti a torture, a trattamenti inumani o degradanti, alla pena di morte o ad altre gravi violazioni dei diritti umani fondamentali;

d)se rientrassero nel paese di prima accoglienza verrebbero a trovarsi in una delle situazioni indicate ai punti a), b) o c);

e)se riportati nel paese di prima accoglienza, sarebbero rimandati nel loro paese d'origine dove verrebbero a trovarsi in una delle situazioni indicate ai punti a), b) o c);

f)sono esposti a persecuzione a causa del loro sesso o della propria identità sessuale e rientrano in una delle fattispecie descritte ai punti a), b) e c) (condizione denominata in appresso status di persona tollerata);

16.chiede alla Commissione di elaborare una proposta relativa a un Fondo europeo per i profughi e a varare un piano di emergenza per accoglierli, in base a criteri di distribuzione equilibrata fra i paesi della Comunità;

17.sollecita, nel quadro d'una politica europea dei profughi, l'introduzione di disposizioni di accoglienza che rispettino la dignità morale e culturale dei profughi nonché l'equilibrio sociale dei paesi di accoglienza;

18.propone che le amministrazioni delle città, dei comuni e dei quartieri siano maggiormente interessate alla definizione e all'attuazione di una politica dei profughi;

19.propone che le domande per il riconoscimento dello status di rifugiato siano registrate ed esaminate al più presto possibile da un'autorità centrale indipendente, previo colloquio con l'interessato, e che

a)la relativa decisione sia redatta in lingua per lui comprensibile,

b)le decisioni dell'autorità centrale debbano possano essere oggetto di ricorso presso un tribunale o analogo organo indipendente;

c)l'assistenza e la consulenza legale dei profughi da parte di organizzazioni o associazioni indipendenti debba essere resa possibile fin dalla prima presentazione della richiesta e fino alla decisione definitiva,

d)non possa essere effettuata l'espulsione per la durata del procedimento,

e)le richieste non possano essere respinte in blocco (facendo p. es. riferimento a paesi di origine o paesi terzi "sicuri");

20.ritiene che le possibilità di appello restino la colonna portante della tutela dei profughi a livello internazionale e quindi propone che in caso di reiezione siano mantenute le possibilità di appello conformemente alla Conclusione n. 30 del comitato esecutivo dell'UNHCR relativa a domande manifestamente infondate o irregolari per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la concessione di asilo, la quale recita che "qualora la domanda di asilo sia stata respinta, ai richiedenti dovrebbe essere concessa la possibilità di revisione della decisione negativa prima di essere respinti alla frontiera o di essere espulsi dal territorio";

21.ribadisce che, conformemente all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, la Corte di giustizia deve essere competente per interpretare le disposizioni relative all'asilo e per comporre le controversie connesse con la loro applicazione;

22.considera inaccettabile l'accordo degli Stati membri circa l'obbligo delle imprese di trasporto di effettuare controlli sui viaggiatori;

23.ritiene che, oltre agli aspetti sopra menzionati, per i quali occorre una definizione comune, una futura politica per i profughi debba tener conto delle forti motivazioni umanitarie che consentono a cittadini di paesi terzi di risiedere nell'Unione;

24.ribadisce che i profughi, a prescindere dal loro status, non devono essere oggetto di discriminazioni e che occorrono idonee misure per impedire che diventino vittime del razzismo e della xenofobia;

25.raccomanda che i profughi, a prescindere dal loro status, ottengano un permesso di lavoro unitamente al diritto di circolare all'interno dell'Unione e di soggiornarvi;

26.invita la Commissione a prevedere sul piano comunitario l'obbligo della tutela dei dati personali anche per i profughi e i richiedenti asilo;

27.ritiene che la protezione dell'Unione sia temporanea e che i profughi aventi lo status di persona tollerata, abbiano pertanto l'obbligo di abbandonare l'Unione quando non siano più in possesso dei requisiti per beneficiare di tale tutela; rileva la necessità che l'Unione e gli Stati membri adottino tutti i necessari provvedimenti in materia di attuazione e monitoraggio;

28.sollecita gli Stati membri ad adoperarsi per un'armonizzazione del trattamento legislativo dei bambini non accompagnati, prevedendo particolari procedure per lo status di rifugiato e idonee misure assistenziali;

29.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

 
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