A3-0013/94
Risoluzione sulle proposte pendenti davanti al Consiglio al 31 ottobre 1993
per le quali l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea comporta un cambiamento della base giuridica e/o della procedura
Il Parlamento europeo,
-visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
-visto il trattato sull'Unione europea,
-visto il documento della Commissione del 10 novembre 1993 contenente un elenco delle proposte pendenti davanti al Consiglio al 31 ottobre 1993 per le quali l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea comporta un cambiamento della base giuridica e/o della procedura (COM(93) 570 - C3-0369/93),
-consultato con lettera del 15 novembre 1993 del Presidente della Commissione al Presidente del Parlamento europeo,
-visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché i pareri della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per i bilanci, della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per gli affari istituzionali, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A3-0013/94),
A.considerando che con l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea gli atti comunitari più significativi saranno adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
B.considerando che esso intende attribuire al suo nuovo ruolo di colegislatore la massima priorità nell'organizzazione dei suoi lavori,
C.considerando che in quanto colegislatore il Parlamento ha la volontà politica di lavorare in stretta cooperazione con il Consiglio e la Commissione nell'esercizio delle rispettive competenze, sempre vegliando a far rispettare scrupolosamente i suoi diritti e prerogative nel processo normativo comunitario,
D.ritenendo che il trattato sull'Unione europea costituisce una tappa importante nell'evoluzione dell'Unione, ma che una fase ulteriore è indispensabile per riconoscergli il posto che spetta a ogni parlamento eletto, cioè quello di detentore del potere legislativo dell'Unione,
E.ribadendo la propria volontà di dare applicazione al trattato sull'Unione nelle migliori condizioni possibili, in particolare laddove si applichi la procedura di codecisione o di parere conforme,
1.si compiace dell'iniziativa della Commissione e dell'approccio costruttivo da essa adottato facendo iniziare dal 1· novembre 1993 le procedure di codecisione, a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE;
2.esprime il proprio accordo in ordine alla maggior parte delle modifiche della base giuridica e/o della procedura apportate dalla Commissione nel documento summenzionato, così come risulta dall'allegato pubblicato nella relazione della propria commissione giuridica (A3-0013/94), con riserva tuttavia della successiva applicazione dell'articolo 53, paragrafi 4 o 5 del suo regolamento a talune proposte legislative o specifici accordi internazionali;
3.sottolinea, in relazione agli accordi internazionali, che in quanto autorità di bilancio gli spetta valutare se un determinato accordo abbia "ripercussioni finanziarie considerevoli", ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE e se, di conseguenza, si applichi la procedura del parere conforme; a questo proposito, fa riferimento al summenzionato parere formulato dalla commissione per i bilanci secondo il quale questa espressione dovrebbe essere interpretata come riguardante tutti gli atti che comportano spese operative (e non semplici spese amministrative); in questo contesto, si richiama inoltre al parere della commissione per le relazioni economiche esterne, soprattutto quando quest'ultima sostiene che, di norma, dal momento in cui la stipula di un accordo esterno prevede l'istituzione di organismi di cooperazione nonché un programma di cooperazione economica e commerciale dalle ricadute finanziarie trascendenti le pure spese amministrative, si impone l'applicazione dell'artic
olo 228, paragrafi 2 e 3, secondo comma (Accordi Brasile/Patto Andino/America centrale);
4.ritiene, per quanto riguarda l'atto finale dell'Uruguay Round del GATT, che il Consiglio debba rivolgersi al Parlamento sulla base dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (procedura del parere conforme);
5.nel settore sociale, attende con interesse la scelta della Commissione, ovvero se manterrà le proposte attuali o le sostituirà nel quadro del protocollo sociale e, pur riservandosi di prendere posizione,
-fa già osservare che preferisce che si ricorra, nella misura del possibile, alla procedura di codecisione;
-esprime il parere che la Commissione debba utilizzare il protocollo sociale, se necessario, per far progredire la politica sociale comunitaria;
-ritiene che tutte le proposte legislative basate sull'articolo 118 A del trattato CE, concernenti la salute e il lavoro, debbano continuare ad avere la suddetta base giuridica;
6.constata che nell'elenco citato la Commissione ha omesso di inserire le seguenti proposte legislative:
-proposta modificata di direttiva del Consiglio in materia di pubblicità ai prodotti del tabacco (COM(91)0111) ,
-proposta di direttiva del Consiglio relativa al distacco dei lavoratori effettuato nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(91)0230) ,
-proposta legislativa concernente la creazione di un comitato per i valori mobiliari (in effetti, il Consiglio aveva sottoposto al Parlamento un testo di "posizione comune" senza che il Parlamento fosse stato consultato in prima lettura; in seguito il Consiglio ha modificato la sua posizione riconoscendo che il Parlamento aveva il diritto di pronunciarsi su tale testo in prima lettura),
-proposta modificata di decisione del Consiglio concernente una decisione relativa a una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni commerciali con paesi terzi nel settore del trasporto aereo (COM(92)0434) ,
e chiede alla Commissione di trasmettergli quanto prima tali proposte legislative;
7.chiede alla Commissione di trasmettergli nuove proposte legislative modificate tenendo conto dei lavori già svolti nel suo ambito e degli impegni politici assunti a tempo debito dai commissari competenti
a)su una tredicesima direttiva in materia dei diritti delle società concernente le offerte pubbliche di acquisto o di scambio (COM(88)823, COM(90)416) ,
b)su una direttiva sulla responsabilità dei prestatori di servizi (COM(90)482) ;
8.fa riferimento alla sua risoluzione legislativa del 17 novembre 1993 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la disciplina di bilancio e ricorda che il Parlamento ha modificato la proposta della Commissione a proposito della base giuridica aggiungendovi gli articoli 126, 127, 130D, 130I e 203 del trattato CE;
9.chiede alla Commissione di accettare di modificare le sue basi giuridiche conformemente agli auspici espressi dal Parlamento;
10.chiede di essere nuovamente consultato sulle proposte per le quali le procedure di consultazione o di cooperazione sono state sostituite dalla procedura del parere conforme;
11.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione e al Consiglio.