A3-0435/93
Risoluzione sul Libro verde della Commissione "Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno"
Il Parlamento europeo,
-visto il Libro verde della Commissione "Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno" (COM(92) 0480 - C3-0035/93),
-visto l'articolo 51 del proprio regolamento,
-visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0435/93),
A.considerando le proprie risoluzioni del 15 febbraio 1990 sulla concentrazione di mezzi d'informazione e del 16 settembre 1992 sulla concentrazione dei mezzi d'informazione e la pluralità d'opinioni , nelle quali richiamava l'attenzione sui rischi che la concentrazione dei media comporta per la diversità delle opinioni e il pluralismo e rilevava che le normative nazionali sui mezzi d'informazione non sono più sufficienti da sole a garantire la diversità delle opinioni e il pluralismo nell'Europa,
B.rallegrandosi per il fatto che, da allora, la Commissione ha affrontato il problema presentando un Libro verde su "Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno" e che essa ha già avviato, prima di intraprendere un'azione comunitaria, un ampio processo di consultazione delle parti interessate,
C.considerando che la concentrazione dei mezzi di comunicazione e le interrelazioni tra di essi sono in aumento nella Comunità e che tali interrelazioni, qualora pregiudichino la diversità delle opinioni, sono difficilmente rescindibili una volta avviate,
D.convinto che occorra pertanto adottare senza indugi una legislazione che permetta alla Comunità, se necessario, di prendere misure per limitare quelle concentrazioni di mezzi di comunicazione di portata europea che mettono a repentaglio la diversità delle opinioni e il pluralismo,
E.considerando necessaria un'armonizzazione delle legislazioni nazionali di restrizione per i mezzi di comunicazione, da una parte per prevenire la loro elusione e, dall'altra, per garantire il funzionamento del mercato interno, mirando nel contempo a un rafforzamento della competitività dei mezzi di comunicazione europei,
F.considerando l'importante contributo apportato dall'emittenza pubblica alla promozione della molteplicità delle opinioni, del pluralismo e dell'istruzione in generale, e che essa è soggetta a condizioni di mercato diverse da quella commerciale,
G.considerando che, in seguito all'avvento delle emittenti commerciali, in alcuni Stati membri la quota di mercato delle emittenze pubbliche è in notevole diminuzione,
H.considerando la rapida transizione verso i "multimedia" a seguito dei nuovi sviluppi tecnologici e ritenendo che occorra tener conto dei relativi effetti sui mezzi di comunicazione di massa in un'apposita direttiva ,
I.considerando che la Comunità deve aderire alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che in tal modo essa si assume in particolare l'obbligo di tutelare la libertà di espressione di opinioni e il pluralismo che ne è il corollario, fornendo un contributo all'ulteriore sviluppo di tale diritto, anche in relazione a paesi con i quali ha concluso accordi di associazione e di altro genere,
J.considerando che il mercato mondiale dei media (TV, radio, stampa) è gigantesco, che la CE detiene attualmente un'importante quota individuale in tale mercato e che per il futuro tale settore ha un notevole potenziale in termini di occupazione,
K.considerando che il mercato interno per l'industria dei media può comportare un aumento dei profitti, dei posti di lavoro e della molteplicità culturale, il che incrementa la disponibilità agli investimenti delle imprese nel settore dei media e consente la creazione di un numero maggiore di posti di formazione nonché un aumento delle attività di ricerca e di sviluppo del settore,
L.ricordando che la legislazione sulla concentrazione dei media deve tener conto non solo della dimensione economica ma anche, in uguale misura, della dimensione culturale e che il rafforzamento della competitività economica globale dei media europei deve essere accompagnato da un rafforzamento del pluralismo economico e culturale in tale settore,
M.considerando che il controllo di una vasta utenza in una regione determinata da parte di qualunque singolo individuo o impresa costituisce un rischio per il pluralismo, la diversità culturale e la qualità dei mezzi di comunicazione, di cui riduce l'autonomia e l'indipendenza,
N.convinto che il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione rappresenti un elemento essenziale per la costruzione dell'Unione europea in conformità delle esigenze di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo, come sancito dall'articolo F del trattato sull'Unione europea,
O.ritenendo che le diverse normative vigenti negli Stati membri in materia di pluralismo e concentrazione potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, in particolare nei settori della prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento,
1.invita la Commissione, previa consultazione delle parti interessate di cui alla "opzione III. c)" del Libro verde (direttiva o regolamento affiancati da un comitato indipendente), a presentare una proposta di direttiva che in primo luogo armonizzi le restrizioni nazionali sulla concentrazione dei mezzi di comunicazione e, in secondo luogo, permetta alla Comunità di intervenire nel caso di operazioni di concentrazione che mettano a repentaglio il pluralismo su scala europea; tale strumento dovrà tener conto dei criteri seguenti :
a)deve essere coperto l'intero settore dei mezzi di comunicazione, vale a dire la stampa oltre ai mezzi di comunicazione audiovisivi; solo così sarà possibile valutare effettivamente ed eventualmente limitare la concentrazione multimediale ("cross-ownership");
b)non si deve tener conto delle sole condizioni formali di proprietà : deve essere possibile accertare se esista una "influenza dominante" dovuta ad altre cause, quali, per esempio "sleeping partners", relazioni di parentela, dipendenza da un fornitore di programmi o da un committente pubblicitario;
c)alcuni gruppi/imprese devono essere esclusi dalla partecipazione a taluni settori dei mezzi di comunicazione ("disqualified persons"); per esempio, le agenzie pubblicitarie non devono poter gestire giornali, radio o televisioni e viceversa;
d)i centri di acquisto di spazi pubblicitari devono anch'essi essere soggetti a rigorose disposizioni nazionali e comunitarie in materia di concorrenza, affinché non possano influire, né direttamente né indirettamente, sulle linee editoriali dei diversi media; occorre limitare l'abbinamento di pubblicità e programma (Bartering);
e)le interrelazioni tra fornitori di programmi - inclusi i detentori di diritti sui programmi e i produttori di programmi da una parte e le emittenti dall'altra - devono essere soggette alla rigorosa applicazione del diritto di concorrenza;
f)deve essere applicato il principio dell'assoluta trasparenza delle condizioni di proprietà; le emittenti radiofoniche e televisive devono essere tenute a rendere pubbliche tutte le informazioni relative alla proprietà e alla gestione, nonché ogni altra informazione economica rilevante (analogamente alla legge sui monopoli); i mutamenti di proprietà devono essere resi noti; esperti indipendenti nominati dalle autorità di sorveglianza per i mezzi di comunicazione e impegnati al rispetto della confidenzialità devono poter esaminare, su richiesta, i documenti necessari, inclusi quelli fiscali; non deve essere possibile rifiutare di fornire tali informazioni qualificandole come segreti commerciali;
g)laddove un ente emittente, in virtù di efficaci misure di diritto nazionale, sia strutturato in modo indipendente e pluralista e non operi a fini di lucro, esso non deve essere soggetto alle disposizioni della direttiva, fatta eccezione per quelle relative alla trasparenza;
h)conformemente al principio della sussidiarietà, l'azione comunitaria deve lasciare agli Stati membri un margine sufficiente per rispettare le esigenze specifiche dei mezzi di comunicazione nazionali; ciò vale innanzitutto per la struttura organizzativa dei mezzi di comunicazione, per le norme sulla programmazione e per le misure positive, per esempio quelle per la promozione di emittenti radiofoniche non commerciali o di giornali indipendenti;
i)deve essere possibile, anche a livello degli Stati membri, rispondere a nuove minacce alla diversità delle opinioni attualmente imprevedibili, per esempio qualora le reti telefoniche offrissero di distribuire programmi;
j)il comitato indipendente o Consiglio europeo dei media deve svolgere una funzione esclusivamente consultiva; con il sostegno delle istituzioni nazionali competenti per i media, gli saranno conferiti i compiti e le competenze seguenti :
-osservazione del panorama dei media europeo ed extraeuropeo, nonché degli sviluppi tecnico-economici e sociali di tale settore; presentazione di una relazione sui media a scadenze biennali;
-controllo della completa trasparenza nei casi di intrecci tra imprese (divulgazione di tutte le partecipazioni private e pubbliche);
-redazione di relazioni e pareri destinati alla Commissione in merito a progetti di fusione tra imprese a livello comunitario o europeo;
-presentazione di proposte alla Commissione in merito a eventuali misure anticoncentrazione;
2.ritiene che il numero relativo di utenti dei media raggiunto da un singolo detentore di tali mezzi di comunicazione (controllore) costituisca un adeguato criterio supplementare per la valutazione del grado di concentrazione del mezzi di comunicazione;
3.ritiene che la qualità e la diversificazione di questo settore (ossia le linee di sviluppo dell'industria e quale informazione cerca di fornire) siano alle radici stesse della democrazia;
4.auspica che l'armonizzazione delle disposizioni nazionali sulle limitazioni della concentrazione nel settore dei mezzi di comunicazione offra un elevato livello di protezione al pluralismo e alla diversità di opinioni e si attende nel contempo una facilitazione dell'accesso al mercato per le nuove imprese del settore;
5.invita la Comunità e gli Stati membri ad adoprarsi affinché la direttiva comunitaria sia in seguito completata da una Convenzione del Consiglio d'Europa, per meglio tener conto della dimensione paneuropea del fenomeno;
6.invita nuovamente la Commissione a presentare proposte relative al catalogo di misure presentato nella summenzionata risoluzione del 16 settembre 1992 e un programma d'azione destinato a promuovere la diversità delle opinioni e il pluralismo nei mezzi di comunicazione; in particolare, essi dovranno includere
-una proposta di direttiva sull'accesso alle informazioni detenute da autorità comunitarie e nazionali, sul modello del "Freedom of Information Act" statunitense;
-un Codice europeo dei mezzi di comunicazione per il rispetto dell'etica professionale, possibilmente elaborato dalle parti interessate;
-una direttiva quadro a tutela dell'indipendenza giornalistica ed editoriale in tutti i mezzi di comunicazione.
7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.