A3-0436/93
Risoluzione sulla partecipazione del Parlamento europeo alle convenzioni internazionali stipulate dagli Stati membri e dell'Unione in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni
Il Parlamento europeo,
-visto il Trattato sull'Unione europea firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht ed entrato in vigore il 1· novembre 1993, con specifico riferimento al titolo VI,
-visto l'accordo sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una richiesta d'asilo presentata in un paese membro della Comunità europea, il cosiddetto "Accordo di Dublino sul diritto d'asilo",
-visto il progetto di convenzione sul varco delle frontiere esterne della Comunità,
-viste le disposizioni esecutive dell'Accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania oltre che della Repubblica francese in ordine alla graduale abolizione dei controlli alle frontiere interne, la cosiddetta "Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen",
-vista la propria risoluzione del 15 luglio 1993 sulla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, ai sensi del Trattato sull'Unione europea (titolo VI e altre disposizioni) ,
-visto il regolamento del Parlamento europeo, entrato in vigore il 1· novembre 1993 (con specifico riferimento al Capitolo XVI - Articoli 93 e 94),
-vista la proposta di risoluzione presentata dagli onn. Malangré e Jarzembrowski sulla sicurezza interna nella Comunità (B3-0996/93),
-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-436/93),
A.considerando che la cooperazione fra gli Stati membri nei settori della giustizia e degli affari interni fa parte dei compiti precipui dell'Unione europea in quanto concerne direttamente i diritti e i doveri dei cittadini dell'Unione e che pertanto il Parlamento europeo va efficacemente associato alla genesi e all'applicazione delle convenzioni internazionali,
B.considerando che questo compito precipuo deve essere realizzato non disgiunto dalla libera circolazione delle persone e dalla cittadinanza dell'Unione, create dal Trattato,
C.preoccupato per il fatto che la cooperazione degli Stati membri nel settore della polizia si esplica con "misure congiunte", "risoluzioni" e "dichiarazioni" nel quadro di regolari incontri dei ministri responsabili e dei gruppi di lavoro ad hoc in assenza di una qualsiasi base giuridica e che pertanto ne restano esclusi non soltanto le istituzioni dell'Unione ma anche i parlamenti e i tribunali degli Stati membri,
D.considerando che detta cooperazione, espletatasi in passato pressoché esclusivamente a livello intergovernativo, dovrebbe confluire a medio termine nel sistema di integrazione della Comunità europea e che all'uopo si dovrebbe sin d'ora reperire una soluzione transitoria fra le istituzioni dell'Unione europea ai fini di un'efficace partecipazione del Parlamento alla genesi e all'applicazione delle convenzioni internazionali,
E.considerando che anche i paesi aspiranti all'adesione dovrebbero riconoscere i succitati principi e che pertanto l'Unione europea dovrebbe porre detti obiettivi quale oggetto dei negoziati di adesione,
F.considerando che anche in occasione di conferenze e consultazioni internazionali, come per esempio nell'ambito del Consiglio d'Europa e con i paesi dell'Europa orientale o dell'America settentrionale, vengono conclusi accordi nei settori della giustizia e degli affari interni sui quali il Parlamento europeo dovrebbe essere informato analogamente ai parlamenti degli Stati membri e ai quali sia l'uno che gli altri dovrebbero partecipare efficacemente,
G.considerando che anche convenzioni internazionali stipulate unicamente fra singoli Stati membri come, per esempio, la Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, disciplinano de facto la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni in seno all'Unione europea, concernendo i diritti e doveri dei cittadini dell'Unione e che pertanto anche in detti casi risulta necessaria un'efficace partecipazione del Parlamento;
H.considerando che anche i testi concernenti la cooperazione in materia di diritto di asilo (per esempio riguardanti richieste infondate) vincolanti per gli Stati membri sono già stati interpretati, a livello nazionale, come impegni internazionali e che da ciò deriva il fatto che non si possono più distinguere da convenzioni internazionali se non per quanto attiene alla loro forma,
I.considerando che le posizioni comuni di cui all'articolo K.3, nella misura in cui esse riguardano la regolamentazione e le convenzioni, rientrano in ogni caso tra i principali aspetti delle attività nei settori citati al titolo VI del Trattato sull'Unione europea e che, visto che la presidenza vigila affinché le posizioni del Parlamento europeo vengano prese in considerazione come dovuto, tale consultazione deve aver luogo preliminarmente,
J.considerando che potrebbe essere opportuno operare una netta differenziazione tra tre categorie di procedure, ovvero le procedure del Trattato istitutivo della Comunità europea, le procedure del titolo VI del Trattato istitutivo dell'Unione europea e le procedure delle normali convenzioni internazionali tra i dodici Stati membri, al di fuori della sfera d'azione dell'Unione;
1.invita il Consiglio e la Commissione a intavolare, senza indugio, negoziati con il Parlamento sulla stipula di un accordo interistituzionale in ordine alla partecipazione del Parlamento europeo alle convenzioni internazionali di cui al titolo VI del Trattato dell'Unione;
2.reputa fermamente che detto accordo dovrebbe in ogni caso comprendere almeno i seguenti elementi:
a)il Parlamento deve essere simultaneamente informato dell'iniziativa di uno o più Stati membri, del Consiglio o della Commissione in ordine a una nuova convenzione e a esso devono essere offerte sufficienti possibilità per esprimere la propria posizione prima che il Consiglio prenda una decisione;
in tale contesto il Parlamento deve essere altresì associato alla decisione se sia opportuno addivenire a una convenzione e, in caso affermativo, se non sia meglio attenersi al combinato disposto dell'articolo 100 C CEE del Trattato CE e dell'articolo K 9 del Trattato UE;
b)il Parlamento va pienamente associato alle deliberazioni tra gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione sui contenuti di ogni singola convenzione,
all'uopo il Comitato di coordinamento di cui all'articolo K 4 del Trattato sull'Unione europea coopera strettamente con la competente commissione parlamentare;
c)l'entrata in vigore di ogni singola convenzione è subordinata all'assenso del Parlamento; ciò va disciplinato nell'ambito della convenzione unitamente alla competenza della Corte di giustizia a interpretarne le disposizioni a norma dell'articolo K 3, paragrafo 2, ultimo comma, del predetto Trattato sull'Unione europea;
d)il Parlamento e/o la sua commissione competente vanno regolarmente e su loro richiesta informati circa l'applicazione di ogni singola convenzione e, se del caso, associati a una modifica dello stesso, anche avanzando proposte;
e)i succitati principi sono sanciti dalle disposizioni esecutive della convenzione;
f)i succitati principi sono sanciti da convenzioni stipulate con paesi terzi;
3.invita il Consiglio e la Commissione a porre, senza indugio, sulla tavola dei negoziati di adesione dette proposte su un accordo interistituzionale e a informare il Parlamento delle posizioni espresse dai paesi candidati all'adesione;
4.invita i singoli Stati membri a dichiarare ufficialmente al Parlamento se siano disposti ad appoggiare attivamente una partecipazione del Parlamento anche alla genesi e all'attuazione di convenzioni fra singoli Stati membri, con riferimento all'attuazione dell'Accordo di Schengen e degli accordi con paesi terzi nel settore della giustizia e degli affari interni, e ritiene che prioritariamente l'Accordo di Schengen, l'accordo di Dublino e le dichiarazioni, le risoluzioni, le posizioni comuni, ecc. relative ai rifugiati debbano essere sostituiti da convenzioni contemplate dal titolo VI del Trattato sull'Unione;
5.ritiene di doversi occupare, sulla base di una procedura speciale, delle convenzioni tra gli Stati membri nei settori della giustizia e degli affari interni non concluse secondo la procedura di cui al titolo VI del Trattato sull'Unione;
6.auspica di ricevere entro sei mesi dalla Presidenza del Consiglio un elenco di tutte le convenzioni esistenti e degli altri testi vincolanti (a livello internazionale), quali le risoluzioni dei ministri per l'immigrazione e simili, a cui partecipano gli Stati membri, nonché, allegata a tale elenco, un'indicazione circa le convenzioni o testi che devono essere sostituiti da una regolamentazione basata sul Trattato che istituisce la Comunità europea o sul titolo VI del Trattato sull'Unione europea;
7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, oltre che ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.