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Parlamento Europeo - 21 gennaio 1994
Status degli animali
(art. 52 del regolamento)

A3-0003/94

Risoluzione sul benessere e sullo status degli animali nella Comunità

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di risoluzione dell'on. Collins sulla condizione e lo status degli animali nella Comunità europea (B3-1096/92),

-viste le petizioni nn. 277/91 e 150/91 sullo status degli animali nella Comunità europea,

-visto l'invito approvato dal Parlamento nella sua risoluzione del 17 febbraio 1989 sull'impiego di animali a fini sperimentali "a tutti gli Stati della Comunità europea a formulare proposte a livello di legislazione nazionale per abolire l'utilizzazione di animali in test relativi ad armi" ,

-visto l'invito approvato dal Parlamento nella stessa occasione "alla Commissione a formulare un progetto di direttiva quadro mirante a porre fine all'utilizzazione di animali in test relativi a prodotti cosmetici",

-vista la nuova proposta di direttiva recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (COM(90) 488 del 5 febbraio 1991), che riafferma i contenuti della direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ,

-vista la direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose , modificata da ultimo con direttiva 79/831/CEE ,

-vista la proposta di regolamento del Consiglio relativa alla valutazione e al controllo dei rischi ambientali connessi con le sostanze chimiche esistenti (COM(90) 227),

-vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche,

-visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e successive modifiche,

-vista la direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati e successiva modifica,

-vista la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ,

-vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ,

-avendo delegato il potere deliberante, in applicazione dell'articolo 52 del regolamento, alla propria commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori,

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0003/94),

A.considerato che gli animali, nel Trattato, vengono erroneamente classificati in base alla denominazione "prodotti agricoli",

B.ritenuto che la legislazione comunitaria nei confronti degli animali ha risentito in determinati casi negativamente di questa classificazione, nel senso che talvolta si è puntato a soddisfare gli interessi economici dell'uomo a scapito del "benessere degli animali",

C.considerando la propria risoluzione del 12 luglio 1985 sul benessere degli animali di allevamento , nella quale si chiedeva alla Commissione di creare una divisione speciale che si occupi delle questioni relative al benessere degli animali,

D.considerata la "Dichiarazione universale" dei diritti degli animali emanata a Parigi sotto l'egida dell'UNESCO il 15 ottobre 1978,

E.considerando necessaria l'educazione scolare dei bambini al rispetto per l'ambiente e per gli animali con cui essi vivono,

F.considerando la proposta di direttiva del Consiglio, del 31 luglio 1991, recante norme minime sulla custodia degli animali in giardini zoologici (COM(91)0177 - C3-0340/91) e il proprio relativo parere del 25 giugno 1993 ,

G.considerando il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà ,

H.considerando che i diritti degli animali si basano sul fondamentale e inalienabile diritto all'identità genetica, che non potrà mai rientrare tra i diritti di proprietà intellettuale,

1.invita la Commissione a istituire presso di sé un "Comitato consultivo per la tutela degli animali", in cui figuri in particolare un rappresentante delle associazioni animaliste per ciascuno Stato membro ;

2.invita la Commissione a evitare sistematicamente l'impiego del termine "prodotti" in tutte le sue proposte legislative riguardanti gli animali e ad avvalersi, invece, del termine "animali" oppure delle denominazioni specifiche delle varie specie ;

3.plaude all'adozione durante la Conferenza sull'Unione politica tenutasi a Maastricht di una dichiarazione sulla protezione degli animali, con cui si sollecita un'attenzione particolare ai requisti di benessere degli animali al momento di elaborare e attuare la legislazione comunitaria ;

4.si rammarica che nel Trattato sull'Unione non sia stata modificata la parte del Trattato che classifica erroneamente gli animali come "prodotti agricoli";

5.chiede alla Comunità di prevedere, dopo l'Unione, una nuova modifica dei trattati affinché gli animali siano considerati "esseri sensibili", fa di conseguenza presente che il loro benessere e la loro protezione giuridica devono essere inseriti, quali obiettivi della politica dell'ambiente, nell'articolo 130 R del Trattato, nonché tra i fattori di cui la politica agricola comune deve tenere conto in conformità dell'articolo 39, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità europea;

6.invita tutti gli Stati membri che non hanno ancora una legislazione nazionale organica in materia di tutela degli animali a emanare quanto prima norme in materia e a creare, all'interno dei ministeri competenti, servizi appositi i quali lavorino anche in collaborazione con il prospettato "Ispettorato veterinario comunitario", previsto nel regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto ;

7.invita la Commissione a garantire che a tale ispettorato sia attribuita esplicitamente la responsabilità di garantire il rispetto dei requisiti per il benessere degli animali in tutta la Comunità e a presentare una proposta a tal fine ;

8.invita gli enti radiotelevisivi e le altre radio e televisioni a trasmettere e incrementare le trasmissioni legate alla conoscenza e al rispetto degli animali e dell'ambiente e a non trasmettere, in modo acritico, spettacoli e scene contrarie alla dignità degli animali ;

9.sottolinea l'urgente necessità di approvare ulteriori misure relative soprattutto al trasporto di animali e chiede che tali misure si basino sugli standard più elevati di benessere degli animali e tengano conto delle raccomandazioni del Parlamento;

10.ribadisce la richiesta di essere consultato su qualsiasi proposta elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 13 della direttiva 91/628/CEE del 19 novembre 1991 sulla protezione degli animali durante il trasporto ;

11.invita la Commissione a garantire che le importazioni da paesi terzi sia di animali che di carni vengano effettuate in base agli stessi requisiti vigenti nella Comunità ;

12.invita la Commissione e gli Stati membri a istituire misure volte a scoraggiare l'alimentazione forzata di animali in tutto il territorio comunitario;

13.deplora che il Consiglio non sia riuscito a individuare adeguatamente i problemi di benessere connessi con l'utilizzazione di sistemi intensivi di allevamento ;

14.deplora che la Commissione non abbia tenuto conto delle opinioni del Parlamento in relazione agli standard minimi per la protezione di vitelli e suini (rispettivamente, direttive 91/629/CEE e 91/630/CEE) ;

15.sollecita la Commissione in una fase iniziale, e comunque molto prima della scadenza del 1· ottobre 1997, a presentare la relazione di cui all'articolo 6 delle direttive 91/629/CEE e 91/630/CEE sulla protezione di vitelli e suini e a consultare formalmente il Parlamento su tutte le proposte elaborate in seguito ;

16.invita la Commissione, nella sua prossima revisione della direttiva sulle galline in batteria (86/113/CEE), a inserire proposte volte a un notevole miglioramento delle norme relative al benessere degli animali per le galline ovaiole ;

17.invita la Commissione ad avviare, nell'ambito della sua politica, una campagna d'informazione rivolta ai consumatori e ai produttori intesa a porre in evidenza il nesso fra diritti degli animali e interesse dei consumatori e dei produttori ;

18.deplora l'adozione da parte del Consiglio della posizione comune sui test cosmetici senza aver tenuto conto della volontà del Parlamento, in accordo con la Commissione, di abolire la sperimentazione sugli animali entro il 1998 e lo invita a farlo al momento dell'adozione della proposta di direttiva;

19.condanna la non integrale applicazione della direttiva 79/409/CEE in alcuni Stati della Comunità, come risulta dalle sentenze della Corte di giustizia;

20.invita i governi degli Stati membri a dotarsi di legislazioni nazionali che prevengano il fenomeno del randagismo canino e tutelino gli animali domestici ;

21.condanna l'uso di metodi che comportano maltrattamenti nella cattura, detenzione, trasporto e addestramento degli animali per fini di spettacolo e di esposizione ;

22.invita il Consiglio ad adottare, nel quadro della sua direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, misure che vietino la concessione di brevetti per animali;

23.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi deli Stati membri.

 
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