(art. 90 del regolamento)B3-0137/94
Risoluzione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'apertura di negoziati tra la Comunità e taluni paesi terzi nel settore del trasporto di viaggiatori e di merci su strada
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo 90 del proprio regolamento,
-vista la raccomandazione di decisione al Consiglio relativa all'apertura di negoziati tra la Comunità e taluni paesi terzi nel settore del trasporto di viaggiatori e di merci su strada, presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 228, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea,
-viste le conclusioni del Consiglio dei ministri dei trasporti del 29 novembre 1993 sullo stesso argomento ,
1.chiede al Consiglio di non autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione elvetica nel settore del trasporto di viaggiatori e di merci su strada prima che il Parlamento europeo si sia pronunciato sul progetto di mandato negoziale presentato dalla Commissione;
2.incarica la sua commissione per i trasporti e il turismo, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento, di esaminare quanto prima tale mandato negoziale con una relazione specifica;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato economico e sociale.