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Parlamento Europeo - 21 gennaio 1994
Ripartizione dei diritti a pensione a favore delle donne divorziate

A3-0418/93

Risoluzione sulla ripartizione dei diritti a pensione a favore delle donne divorziate o separate dal coniuge negli Stati membri della Comunità

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di risoluzione presentata dalla on. Lulling sulla suddivisione dei diritti pensionistici per le donne divorziate o separate dal marito (B3-1046/91),

-vista la petizione n. 479/92 presentata dalla sig.ra Nicole Penninckx, cittadina belga, sulla sua pensione,

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per i diritti della donna (A3-0418/93),

A.considerato che il numero dei divorzi è cresciuto a ritmo accelerato praticamente in tutti gli Stati membri, lasciando numerosi ex-coniugi - soprattutto le donne che hanno interrotto la propria attività professionale per dedicarsi alle responsabilità domestiche e alla cura della prole - in una situazione difficile, specie per quanto riguarda i diritti a pensione in caso di invalidità e di vecchiaia,

B.considerando che l'invecchiamento della popolazione comporta una crisi dei sistemi pensionistici basati esclusivamente sul trasferimento dell'onere contributivo su una quota più ridotta di popolazione attiva e che gli schemi tradizionali operanti nella maggior parte degli Stati membri mantengono la persona che esercita responsabilità domestiche - nella maggior parte dei casi la donna - in condizioni di dipendenza nei riguardi del coniuge, per tutti gli aspetti della protezione sociale,

C.ricordando la sua risoluzione del 25 gennaio 1991 sul mercato interno del 1992 e le sue conseguenze per le donne nella Comunità , in cui invitava tra l'altro la Commissione a elaborare uno studio comparativo sulla ripartizione dei diritti pensionistici in caso di divorzio nei vari Stati membri in vista dell'elaborazione di procedure miranti all'armonizzazione di tali diritti e aventi effetti giuridici equivalenti e considerando che la nozione stessa di sicurezza sociale vuole che a ogni individuo siano garantiti diritti autonomi alla protezione sociale e, soprattutto, a una pensione di vecchiaia e di invalidità, a prescindere dal suo stato civile,

D.considerando che, in attesa che venga istituito un regime di autonomia previdenziale dei coniugi che prescinda dalla loro situazione professionale, occorre rimediare alle conseguenze sovente drammatiche che la sua assenza ha determinato, soprattutto per le donne divorziate che hanno dedicato parte della propria esistenza alle responsabilità domestiche e alla cura della prole,

E.considerando che in alcuni Stati membri della Comunità vige un sistema di ripartizione dei diritti pensionistici in caso di divorzio e che in altri è in discussione il problema della ripartizione dei trattamenti pensionistici,

F.considerando l'opportunità di promuovere un'armonizzazione delle disposizioni nazionali di legge concernenti la ripartizione dei diritti a pensione e dei trattamenti pensionistici mediante uno strumento comunitario da adottare nel quadro della politica di parità di trattamento e di opportunità fra uomo e donna,

1.ritiene che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per prevedere un sistema di ripartizione dei diritti a pensione in caso di separazione o divorzio;

2.chiede inoltre agli Stati membri, in conformità della raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 , di prendere le misure necessarie per riconoscere a ogni persona divorziata o separata il diritto a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana, in particolare in relazione ai diritti pensionistici; invita la Commissione a studiare un sistema di ripartizione dei diritti pensionistici che, rispetto alle disposizioni di legge generalmente vigenti in materia di divorzio, garantisca una maggiore equità fra gli ex-coniugi e, soprattutto, una più elevata protezione sociale per i coniugi divorziati che si sono accollati le responsabilità familiari interrompendo la propria attività professionale;

3.raccomanda inoltre in tale contesto agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di prevedere nei loro sistemi di sicurezza sociale

-la ripartizione dei diritti a pensione in caso di divorzio sia per i regimi pubblici che per i regimi privati professionali di sicurezza sociale;

-la possibilità di riscatto dei diritti pensionistici per i periodi di assicurazione coperti durante il matrimonio;

-che i diritti non siano limitati da riferimenti alla colpa di uno dei due coniugi e siano previsti dal momento della percezione effettiva della pensione;

-che i diritti siano calcolati in relazione alla durata del matrimonio e che possano decadere solo ove il coniuge percepisca già una propria pensione che gli garantisca un reddito sufficiente;

-che la ripartizione sia obbligatoria, indipendentemente dal regime matrimoniale, senza intervento del giudice civile;

-che il regime matrimoniale convenzionale non consenta la rinuncia, in caso di divorzio, alla ripartizione dei diritti o trattamenti pensionistici maturati durante il matrimonio;

-che al coniuge divorziato che abbia interrotto la propria attività per dedicarsi alle responsabilità familiari sia facilitato l'accesso a regimi assicurativi permanenti;

-che sia evitata ogni discriminazione fra coppie sposate e divorziate, prevedendo un trattamento in base a rigidi criteri di parità;

-che la ripartizione dei diritti pensionistici sia operata al momento del divorzio, per permettere al coniuge che abbia interrotto la propria attività professionale durante il matrimonio per provvedere alle cure di un figlio in tenera età o ad altre responsabilità familiari, di costituirsi diritti propri o di integrarli; ai fini della ripartizione, occorre prendere in considerazione come data di cessazione del matrimonio non già il giorno in cui l'autorità giudiziaria ha pronunciato il divorzio, bensì la data di presentazione della istanza di scioglimento del matrimonio;

4.ricorda che, secondo la raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio del 27 luglio 1992 , gli Stati membri sono invitati ad adattare i loro sistemi di protezione sociale onde raggiungere gli obiettivi seguenti:

-per il calcolo dei diritti a pensione, ridurre, dando in particolare la possibilità di contributi volontari, la penalizzazione dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto una carriera di lavoro incompleta a causa di un'interruzione momentanea dell'attività per allevare i figli,

-adattare i sistemi pensionistici all'evoluzione dei comportamenti e delle strutture famigliari,

-favorire, qualora necessario, la messa a punto delle condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione di quiescenza, in particolare alla pensione complementare, al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori dipendenti,

-armonizzare verso l'alto il riconoscimento ai fini previdenziali dei periodi di maternità e di cura,

-anticipare l'età pensionabile per le donne in stato di povertà,

-introdurre misure a carico del sistema di sicurezza sociale per assicurare alle donne escluse dal mercato del lavoro un reddito sufficiente;

5.chiede alla Commissione di organizzare una campagna di sensibilizzazione per richiamare l'attenzione dei governi e di tutti i soggetti interessati sulle situazioni difficili in cui possono trovarsi le persone, e più specificamente le donne, dopo una separazione o un divorzio (in particolare sotto il profilo della sicurezza sociale e della pensione) e sulla necessità di instaurare in tutti gli Stati membri un regime di ripartizione dei diritti a pensione o dei trattamenti pensionistici in caso di divorzio e ciò in quanto le donne, sovente a causa delle responsabilità familiari, non esercitano una regolare attività retribuita o sono costrette a interromperla e non possono conseguentemente far valere periodi contributivi, se non in misura minima;

6.chiede alla Commissione di analizzare gli elementi che possono influire sull'acquisizione dei diritti a pensione per le donne divorziate nel quadro della libera circolazione dei lavoratori e di formulare opportune proposte;

7.chiede alla Commissione di accertare se sia possibile presentare una proposta intesa a completare le direttive sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale relativamente alla ripartizione dei diritti pensionistici, onde rendere comparabili le misure vigenti nei vari Stati membri in caso di divorzio o di separazione;

8.chiede alla Commissione di dare l'esempio presentando una proposta volta a completare in tal senso lo statuto del personale delle Comunità e non subordinando più il diritto alla pensione al diritto a una pensione alimentare;

9.incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e alle organizzazioni comunitarie e nazionali operanti nel campo della parità di trattamento fra uomini e donne.

 
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