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Parlamento Europeo - 21 gennaio 1994
Scioglimento del "Gibraltar Social Insurance Fund"

B3-0141 e 0142/94

Risoluzione sullo scioglimento del "Gibraltar Social Insurance Fund"

-visto l'articolo 117 del Trattato CE, il quale stabilisce che gli Stati membri "convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera" europea,

-visto l'articolo 118, il quale stabilisce che "la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale" e tra gli ambiti di questa collaborazione annovera esplicitamente "il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro" nonché "la sicurezza sociale",

-vista la decisione presa dalle autorità del Regno Unito e di Gibilterra di sciogliere e liquidare a decorrere dal 31 dicembre 1993 il "Gibraltar Social Insurance Fund", che garantiva la protezione sociale dei lavoratori subordinati a Gibilterra,

A.considerando che tale decisione si ripercuoterà in modo grave su cittadini comunitari che hanno lavorato e versato contributi al fondo summenzionato, e ai quali sono state riconosciute e venivano corrisposte le relative pensioni da parte dell'istituto di previdenza sociale a Gibilterra,

B.considerando che fra i cittadini comunitari colpiti vi sono quasi 7.500 pensionati spagnoli, più altri 5.000 lavoratori spagnoli che per determinati periodi lavorativi hanno versato contributi al fondo summenzionato e altri 2.500 circa che attualmente lavorano a Gibilterra e sono anch'essi affiliati a detto fondo cui versano regolari contributi,

C.considerando che lo scioglimento del fondo summenzionato può provocare ai pensionati spagnoli una perdita di più di 2 miliardi di pesetas all'anno e che la zona in cui vive la maggior parte di questi lavoratori è tra quelle che maggiormente necessitano dell'appoggio e della protezione dell'Unione,

D.considerando che la mancata protezione dei pensionati del fondo desta viva preoccupazione, non essendo mitigata dalla ripartizione delle rimanenze del fondo dovuta al suo scioglimento,

E.considerando la normativa comunitaria in materia, in particolare i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e subordinati ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunhità e n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché gli articoli 48, 51 e 227, paragrafo 4, del trattato CE,

1.esorta la Commissione a intraprendere opportune iniziative allo scopo di ottenere dalle autorità britanniche la massima informazione sul provvedimento in questione;

2.rivendica il diritto dei lavoratori comunitari a circolare liberamente in tutto il territorio comunitario e, di conseguenza, ad avvalersi del diritto a una protezione sociale dignitosa e adeguata nel contesto di una corretta applicazione dei principi sanciti dal trattato CE nel quadro del trattato sull'Unione europea, principi che devono ispirare il coordinamento dei sistemi di protezione e previdenza sociale degli Stati membri;

3.esorta la Commissione a far applicare i trattati, soprattutto i sopra citati articoli 117 e 118 del Trattato CE nonché il regolamento 1408/71,

4.chiede alla Commissione di informarlo sulle azioni intraprese e sulle misure adottate nonché sulla necessità di applicare l'articolo 169 del suddetto Trattato;

5.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi del Regno Unito e della Spagna.

 
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