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Parlamento Europeo - 10 febbraio 1994
Discriminazioni in Turchia

B3-0173 e 0180/94

Risoluzione sulle discriminazioni poste in essere in Turchia ai danni di cittadini dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

-viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti dell'uomo in Turchia e sull'Accordo di associazione CE-Turchia, in particolare il suo articolo 9 in virtù del quale "è vietata qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità",

-visto che fino al 1988 il regime che disciplinava i diritti reali di proprietà dei cittadini di origine greca a prescindere dalla loro nazionalità soggiaceva alle disposizioni del Decreto Segreto del 1964, che limitava i diritti connessi con la proprietà e quindi i diritti di successione, e in sostanza portava alla confisca di detti beni,

-visto che in sede di negoziati sulla riattivazione del Consiglio di associazione CE-Turchia è stata posta la questione del trattamento discriminatorio delle proprietà dei cittadini interessati, dato che nel 1988 la Turchia ha abrogato con legge con effetto retroattivo il Decreto Segreto del 1964,

A.considerando che da allora i tribunali turchi continuano ciò malgrado a giudicare sulla base del Decreto Segreto del 1964 ovvero frappongono impedimenti burocratici insormontabili e cavilli giuridici di vario genere che rendono impossibile l'amministrazione della giustizia,

B.considerando che nella causa Magdalinì Callìnoglou il II Tribunale di pace di Pera ha emesso il 27 ottobre 1993 sentenza favorevole al Fisco turco annullando l'atto di successione nonostante due precedenti pronunce contrarie (le nn. 206/1988 e 998/1991 emesse dal Tribunale di pace di Istanbul),

C.considerando che dalla motivazione della sentenza emessa dal predetto tribunale risulta che "il Fisco (turco) ha sostenuto che i greci non godono del diritto alla successione per cui l'atto di successione va considerato nullo" e che tale sua richiesta è stata accolta col pretesto che nella fattispecie non si può verificare (!) il principio di reciprocità (Grecia-Turchia),

1.ritiene che la ricerca della reciprocità nel trattamento da riservare alle minoranze costituisca una pratica inaccettabile e un trattamento discriminatorio ai danni delle stesse in quanto prelude a misure di ritorsione che, in base al diritto internazionale, costituiscono azioni contrarie ai principi della Carta dell'ONU e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

2.stigmatizza senza alcuna riserva dette pratiche, che contrastano con l'Accordo di associazione CEE-Turchia e ledono gli interessi di cittadini dell'Unione europea;

3.invita il governo turco a intervenire affinché vengano definitivamente abrogati gli inaccettabili Decreti Segreti del 1964 e la circolare riservata 8-11-27433 del 10 luglio 1985 e, attraverso un atto normativo e amministrativo di più vasta portata, annullati tutti i provvedimenti giudiziari o di altra natura con cui sono stati confiscati le proprietà in questione;

4.chiede alla Commissione e al Consiglio di associazione di sottoporre senza indugio questo problema al governo turco;

5.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio di associazione CE-Turchia e ai governi turco e greco.

 
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