B3-0171 e 0200/94
Risoluzione sugli accordi di Schengen
Il Parlamento europeo,
-visti gli articoli 3, 5, 7, 8 A, 100, 100 A, 169, 175 e 235 del Trattato CE,
-viste le proposte della Commissione contenute nei Libri Bianchi del 1985 e del 1987,
-vista la dichiarazione politica relativa alla libera circolazione delle persone allegata all'Atto unico europeo,
-visto il programma di lavoro della Commissione per il 1989, in particolare l'applicazione dell'articolo 8 A del Trattato CE,
-vista la settima relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'applicazione del Libro Bianco sul mercato interno,
-visto il ricorso proposto dal Parlamento contro la Commissione presso la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 175 del trattato CE, per mancata attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 A del trattato,
A.considerando che sono necessarie iniziative e decisioni comunitari onde garantire l'effettiva realizzazione della libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione,
B.considerando che l'applicazione degli Accordi di Schengen viene sistematicamente ritardata e che tali Accordi, sebbene siano stati raggiunti a livello intergovernativo, sono stati l'unico strumento su cui la Commissione ha basato tutta la sua strategia,
1.prende atto del fatto che l'entrata in vigore della Convenzione di Schengen, fissata al 1· febbraio 1994, č stata rinviata e che per la quarta volta la data di applicazione non č stata rispettata;
2.invita i governi degli Stati aderenti all'Accordo di Schengen ad avviare tempestivamente un'efficace cooperazione e un coordinamento pratico fra gli organi incaricati dell'applicazione delle norme nazionali, sulla base di accordi bilaterali e multilaterali di mutua assistenza; chiede che vengano prese tutte le misure necessarie per risolvere le questioni tecniche irrisolte;
3.rileva che la storia degli Accordi di Schengen del 1985 e del 1990 costituisce la dimostrazione dell'inadeguatezza di procedure a livello puramente intergovernativo e sollecita pertanto la rapida ed effettiva realizzazione del terzo pilastro sulla base di un accordo interistituzionale tra Parlamento, Consiglio e Commissione, onde ovviare al deficit democratico nel settore della giustizia e degli affari interni;
4.ribadisce che la questione della libera circolazione delle persone nell'Unione e della soppressione delle frontiere interne č di competenza comunitaria e fa parte integrante del mercato interno;
5.invita la Commissione a prendere quanto prima le misure generali o particolari necessarie per garantire il rispetto degli obblighi a norma del Trattato;
6.invita la Commissione a prendere misure a breve termine per porre rimedio al ritardo intervenuto nell'effettiva realizzazione della libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione, tenendo conto degli imperativi in materia di sicurezza che condizionano la soppressione effettiva delle frontiere interne e dell'esigenza di un controllo efficace alle frontiere esterne;
7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla presidenza del gruppo di Schengen e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.