A3-0043/94
Risoluzione sulla designazione di un consigliere nelle imprese
Il Parlamento europeo,
-vista la proposta di risoluzione presentata dalla on. Muscardini sulla creazione del ruolo di "consulente di fiducia" all'interno del mondo del lavoro (B3-1735/91),
-vista la proposta di risoluzione presentata dalla on. Muscardini e altri sull'estensione del ruolo di "difensore civico" a quello di "consulente di fiducia" all'interno del mondo del lavoro (B3-1736/91),
-vista la risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro ,
-vista la raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 sulla protezione della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e il codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali ,
-vista la propria risoluzione del 22 ottobre 1991 in cui figura il parere del Parlamento europeo sul progetto di raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro ,
-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per i diritti della donna (A3-0043/94),
A.ricordando che un numero troppo elevato di donne e di uomini subiscono situazioni di molestie sessuali sul luogo di lavoro, cosa che costituisce una minaccia per la parità delle possibilità in materia professionale visto il carattere sempre più misto delle imprese,
B.constatando che, secondo gli studi realizzati su tale argomento tanto in Europa quanto negli Stati Uniti e in Giappone, le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono non soltanto un attentato alla dignità della persona ma comportano anche una minore produttività e un costo supplementare in materia di gestione del personale,
C.considerando che la Comunità ha riconosciuto tramite i suddetti studi che le molestie sessuali costituiscono un vero problema nei rapporti di lavoro e che sebbene la raccomandazione e il codice di condotta costituiscono effettivamente un primo passo è anche certo che occorre compiere ulteriori progressi,
1.invita gli Stati membri dell'Unione ad adottare quanto prima una legislazione adeguata che obblighi il datore di lavoro, da un lato, a prendere misure di prevenzione prevedendo sanzioni nei regolamenti interni delle imprese e, dall'altro, a designare un consigliere con il compito, nell'ambito di queste ultime, di combattere i casi di molestie sessuali proteggendo tanto le vittime quanto i testimoni;
2.chiede che l'istituzione di tale consigliere venga effettuata in concertazione tra le parti sociali e la direzione delle imprese e, se del caso, in collaborazione con i competenti ispettorati del lavoro;
3.ritiene che in generale le donne siano in situazione migliore degli uomini per occupare un simile posto in quanto costituiscono il maggior numero delle vittime delle violenze e sono pertanto maggiormente in grado di creare un clima di fiducia e di comprensione reciproca;
4.chiede ai datori di lavoro di dare al consigliere ad hoc i mezzi per agire, in particolare sul piano materiale e psicologico (disponibilità, corsi di formazione, incontri con altri consiglieri);
5.chiede inoltre che il consigliere disponga delle stesse garanzie di lavoro dei membri del consiglio d'impresa, allo scopo di evitare le rappresaglie e di salvaguardare la sua indipendenza;
6.chiede che il consulente e i rappresentanti sindacali possano fruire di una formazione adeguata;
7.chiede che le misure adottate in seno all'impresa per combattere le molestie sessuali siano portate a conoscenza di tutti i lavoratori dal momento dell'assunzione, con il nome del consigliere, l'orario e il luogo dove può essere contattato;
8.insiste affinché le funzioni del consigliere non siano limitate alle consultazioni delle vittime ma comportino anche azioni di prevenzione nonché d'informazione e di sensibilizzazione dei lavoratori sulle varie forme di abuso di autorità in materia sessuale nelle relazioni di lavoro, nonché dei mezzi di ricorso tanto a livello dell'impresa quanto a livello giudiziario;
9.invita i governi degli Stati membri a esigere dai loro organi incaricati del controllo dell'applicazione della legislazione in materia di lavoro l'elaborazione di testi che forniscano alle vittime delle molestie sessuali informazioni sui vari gradi di ricorso:
-ricorso a livello dell'impresa (sanzioni disciplinari applicabili dal datore di lavoro)
-ricorsi a livello dei consigli professionali (comitati di conciliazione)
-ricorso presso le giurisdizioni penali e civili nei casi più gravi;
10.chiede che, nel caso delle piccole e medie imprese o delle cooperative agricole che non dispongano dei mezzi per creare un posto di consigliere, gli ispettorati del lavoro o le istanze incaricate della parità di trattamento tra uomini e donne e, all'occorrenza, le amministrazioni locali, vengano abilitate ad assicurare tale ruolo con la maggiore indipendenza, allo scopo di consentire alle donne che lavorano nelle piccole strutture di beneficiare degli stessi servizi;
11.chiede alle Istituzioni comunitarie di dare il buon esempio nominando rapidamente un consigliere incaricato di combattere le molestie sessuali in seno alle stesse istituzioni;
12.insiste d'altronde affinché gli Stati membri si impegnino positivamente nella lotta contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro creando posti di consigliere ad hoc nelle amministrazioni nazionali e nelle grandi imprese del settore pubblico;
13.chiede infine che le Istituzioni comunitarie, i governi degli Stati membri e i parlamenti degli Stati organizzino campagne d'informazione, allo scopo di favorire un clima di prevenzione contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro;
14.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il relativo allegato al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
ALLEGATO
Modello di dichiarazione che può servire come punto di partenza per la dichiarazione che deve effettuare il datore di lavoro:
DICHIARAZIONE SULLA DIGNITA' DELLE PERSONE
La direzione di questa impresa considera che gli atteggiamenti di molestie sessuali equivalgono a un attentato alla dignità dei lavoratori e per questo dichiara che non sono ammissibili e che possono essere considerate quale infrazione alla legislazione sul lavoro.
Per molestie sessuali si intendono i comportamenti a connotazione sessuale manifestamente non desiderati e continui o subordinati alle promozioni, agli aumenti salariali, al mantenimento del posto di lavoro....
La direzione dell'impresa e i lavoratori si assumono la responsabilità di porre fine a questo tipo di atteggiamento. Per questo motivo:
NOME DEL CONSULENTE/...........
LUOGO .........................
TELEFONO ......................
ORARIO ........................
Sarà a disposizione per consultazioni o per ricevere eventuali ricorsi da parte dei dipendenti e per fornire ogni informazione che possa rivelarsi necessaria.
Si garantisce la massima discrezione nelle consultazioni e che non verranno prese misure contro i denuncianti e i testimoni.