A3-0091/94
Risoluzione sulla nuova dimensione sociale del trattato sull'Unione europea
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
-visti il Protocollo n. 14 sulla politica sociale e l'Accordo degli undici Stati membri, allegati al trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992,
-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sull'applicazione del Protocollo concernente la politica sociale (COM(93) 600 - C3-0008/94),
-vista la propria risoluzione del 16 dicembre 1993 sulla dichiarazione della Commissione sullo svolgimento della riunione del Consiglio "affari sociali" ,
-visti la seconda relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e il parere della commissione per i diritti della donna (A3-0091/94),
A.considerando che, nonostante le sue carenze e ambiguità, il trattato di Maastricht, per quanto riguarda la politica sociale, consente un certo progresso nella realizzazione della dimensione sociale, grazie alla legislazione e agli accordi conclusi tra le parti sociali a livello comunitario,
B.deplorando tuttavia la modestia del ruolo demandato al Parlamento europeo nel processo legislativo di tutto il settore sociale, ambito in cui i settori soggetti alla maggioranza qualificata e alla procedura di cooperazione restano troppo limitati, mentre i settori di rilievo risultano totalmente esclusi dalla competenza comunitaria,
C.considerando che la prassi dei negoziati fra le parti sociali è divenuta un fattore importante della normativa economica e sociale che caratterizza il modello sociale europeo,
D.considerando che questo Accordo modifica in maniera significativa il ruolo che alle istituzioni firmatarie compete nella procedura legislativa,
E.considerando che, per realizzare gli obiettivi economici e sociali enunciati all'articolo 1 dell'Accordo, è necessario rafforzare il ruolo delle parti sociali in questa procedura,
1.prende atto della comunicazione concernente l'attuazione del Protocollo sulla politica sociale e incarica la sua commissione competente di elaborare nel merito una relazione specifica;
2.ritiene che per l'applicazione e l'esecuzione delle disposizioni del Protocollo sociale, in particolare per quanto concerne la procedura del dialogo sociale, sia necessario un chiaro accordo tra le istituzioni comunitarie che partecipano al processo legislativo;
3.auspica pertanto che la Commissione trasmetta parallelamente alle istituzioni che partecipano al processo legislativo ordinario le proposte sulle quali le parti sociali intendono pervenire tra loro a un accordo, in modo che allo scadere del termine previsto e in caso di esito negativo il Parlamento e il Consiglio possano esaminare senza perdita di tempo la proposta della Commissione;
4.deplora che il trattato di Maastricht abbia solo un effetto limitato sull'attività della Comunità nel settore della politica sociale poiché si applica solo agli undici Stati membri che si sono impegnati a realizzare progressi in questo settore, specialmente per quanto riguarda i problemi connessi alla sicurezza sociale e alla codecisione;
5.deplora l'atteggiamento del governo britannico, che ha condotto all'adozione di un regime derogatorio a favore del Regno Unito nel settore della politica sociale, e chiede fermamente a detto governo di aderire quanto prima all'accordo concluso dagli Undici sulla politica sociale;
6.deplora che il Consiglio, nonostante la possibilità di stabilire direttive a carattere sociale alla maggioranza qualificata dei voti, tenda ad adottare decisioni all'unanimità, la qual cosa comporta disposizioni d'eccezione inaccettabili, una mancanza di coerenza e un livello troppo basso di protezione sociale;
7.auspica che fino a quando non si pervenga a un consenso con la Gran Bretagna ai sensi delle disposizioni sociali che continuano ad applicarsi a tutti i Dodici, l'accordo degli Undici sulla politica sociale sia rigorosamente applicato;
8.ricorda che qualsiasi modifica apportata dal Consiglio agli accordi conclusi fra le parti sociali è soggetta alla procedura legislativa della Comunità e che qualsiasi decisione adottata dal Consiglio su accordi delle parti sociali deve essere in precedenza concordata con il Parlamento all'insegna della partnership;
9.chiede, al fine di rafforzare e consolidare la propria partecipazione al processo legislativo nel settore sociale e in attesa che la conferenza intergovernativa prevista per il 1996 introduca un diritto d'iniziativa di carattere legislativo per il Parlamento europeo e rafforzi sensibilmente le competenze comunitarie fra l'altro in materia sociale, che il Consiglio e la Commissione definiscano con il Parlamento, nell'ambito di un accordo interistituzionale, un codice di condotta che potenzi i suoi diritti nell'ambito della procedura legislativa e gli riconosca un diritto d'iniziativa che gli consenta, in caso di rifiuto dell'accordo delle parti sociali, di chiedere alla Commissione di avviare quanto prima la procedura legislativa;
10.allega pertanto alla presente risoluzione un progetto di testo che funga da base per un accordo interistituzionale tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento volto a stabilire disposizioni comuni per l'applicazione pratica del protocollo e chiede alla Commissione e al Consiglio di avviare senza indugi negoziati con il Parlamento al riguardo;
11.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Unione europea delle organizzazioni sindacali, all'UNICE, alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro degli Stati membri.
Allegato
PROGETTO DI DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE, ISTITUZIONI CHE PARTECIPANO AL PROCESSO LEGISLATIVO, SULL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO N. 14 E DELL'ACCORDO SULLA POLITICA SOCIALE ALLEGATI AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione,
-visto il Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992,
-visti il Protocollo n. 14 e l'Accordo sulla politica sociale allegati al Trattato,
A.considerando che questo Accordo modifica in maniera significativa il ruolo che alle istituzioni firmatarie compete nella procedura legislativa,
B.considerando che, per realizzare gli obiettivi economici e sociali enunciati all'articolo 1 dell'Accordo, è necessario rafforzare il ruolo delle parti sociali in questa procedura,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1.In vista dell'esecuzione dell'articolo 3 dell'Accordo, le istituzioni che partecipano al processo legislativo decidono le condizioni per determinare la rappresentatività delle parti sociali.
2.Le istituzioni che partecipano al processo legislativo sono immediatamente informate dalla Commissione dell'inizio della consultazione delle parti sociali, la cui durata non potrà superare sei settimane, in merito al possibile orientamento di un'azione comunitaria. La stessa scadenza si applica eventualmente anche per quanto riguarda l'esecuzione dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo.
3.La decisione delle parti sociali di dare inizio a contrattazioni deve aver luogo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo, prima della conclusione delle due consultazioni. Le istituzioni che partecipano al processo legislativo sono tempestivamente informate di questa decisione.
4.La Commissione informa tempestivamente le istituzioni che partecipano al processo legislativo degli sviluppi della contrattazione e delle proposte sottoposte all'esame delle parti sociali.
5.Se il termine previsto all'articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo scade senza che le parti sociali abbiano raggiunto un'intesa, la Commissione presenta tempestivamente una proposta alle istituzioni che partecipano al processo legislativo. In caso di mancato accordo tra le parti sociali, il Parlamento può chiedere alla Commissione di avviare senza indugi la procedura legislativa.
6.Quando le parti sociali chiedono congiuntamente alla Commissione di presentare al Consiglio un accordo secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 2, quest'ultimo può rifiutare l'attuazione di detto accordo soltanto dopo aver consultato e sentito il parere del Parlamento;
7.Qualora il Consiglio intenda modificare una parte degli accordi conclusi fra le parti sociali, l'accordo è considerato denunciato e il Parlamento chiede alla Commissione - a norma della procedura prevista all'articolo 138 B, paragrafo 2 - di avviare senza indugio il processo legislativo secondo la procedura prevista agli articoli 2 e 3 del protocollo n. 14;
8.Ai fini dell'attuazione degli accordi che le parti sociali hanno concluso a livello dell'Unione, il Consiglio e la Commissione si impegnano a promuovere gli strumenti che, nel rispetto dell'uguaglianza, garantiscano l'esecuzione ottimale degli accordi conclusi in tutti gli Stati membri.
9.Le convenzioni concluse dalle parti sociali nell'ambito degli articoli 3 e 4 dell'Accordo non possono implicare una messa in discussione delle competenze dell'autorità di bilancio definite dal Trattato.