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Parlamento Europeo - 9 marzo 1994
Fondazioni

A3-0419/93

Risoluzione sulle Fondazioni e l'Europa

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di risoluzione della on. Llorca Vilaplana sulle Fondazioni culturali in Europa (B3-0877/92),

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0419/93),

A.considerando che le fondazioni, vale a dire le organizzazioni sorte dall'iniziativa privata, sono un istituto rappresentativo dell'essenza dell'Europa in quanto nascono, evolvono e si diversificano di pari passo con quest'ultima quali organizzazioni in cui confluiscono le responsabilità dei cittadini nei confronti delle loro democrazie e riflettono le peripezie della storia del vecchio continente,

B.considerando che il movimento delle fondazioni riacquista forza e vigore dopo la seconda guerra mondiale e che, proprio come la stessa Comunità europea, si sovrappone e si oppone alla guerra in quanto testimone di una sfida a favore della pace, della prosperità, della creatività e del volontariato,

C.considerando che le fondazioni possono essere considerate come un fattore essenziale nel riconoscimento della responsabilità propria delle organizzazioni sociali in ordine allo sviluppo della società nonché per un maggior progresso e una maggiore libertà e che, secondo un bilancio obiettivo delle fondazioni moderne, in particolare negli Stati Uniti, esse risultano essere le promotrici delle riforme dell'insegnamento e dell'organizzazione sanitaria, degli aiuti a università e istituti superiori, responsabili dello sviluppo delle biblioteche pubbliche, ispiratrici dei primi studi spaziali e delle campagne di lotta contro l'usura, sostenitrici della lotta contro la povertà e della lotta per la parità dei diritti, in particolare tra bianchi e negri, modernizzatrici dell'urbanismo e della sociologia industriale, dispensatrici di assistenza tecnica e culturale ai paesi in via di sviluppo, protettrici dell'ambiente, ecc.,

D.considerando che fin dagli albori della CEE è emersa l'idea che l'istituto delle "fondazioni" possa fornire un contributo alla costruzione europea e che la Commissione e soprattutto il Parlamento europeo hanno più volte dimostrato il loro interesse per le fondazioni, che il Parlamento si è impegnato a creare fondazionei e che la Commissione ha fatto ricorso ai servizi di alcune fondazioni e ha fornito aiuti a organismi promotori di fondazioni, tavolta senza (e questo è deplorevole) averne messo al corrente in via preliminare e in modo completo le commissioni parlamentari competenti e il Parlamento stesso,

E.considerando la necessità di definire i parametri giuridici e fiscali entro cui le fondazioni europee debbono operare, parametri che devono essere sufficientemente ampi per includere le caratteristiche specifiche delle fondazioni dei vari Stati membri e sufficientemente precisi per consentire un'efficace azione comunitaria, ove la si ritenga necessaria,

F.considerando l'opportunità di eliminare le barriere giuridiche e fiscali che ostacolano le fondazioni le quali intendono operare su scala europea, mediante idonee misure suscettibili di facilitare, nel pieno rispetto della sussidiarietà, lo sviluppo delle loro attività transnazionali e la possibilità di attribuire alle donazioni transnazionali gli stessi vantaggi delle donazioni nazionali,

G.considerando che, nel momento di crisi che stiamo attraversando, appare particolarmente opportuno dare libero sfogo al volontariato facendo decollare le fondazioni che siano più efficacemente impegnate nella realizzazione dell'Unione europea e nella promozione dei valori su cui quest'ultima si basa,

H.considerando che, se da un lato il sostegno della Comunità all'istruzione e alla cultura nel bilancio 1994 non soddisfa le aspettative create dal Trattato di Maastricht e la Commissione ha ritardato a sviluppare le azioni previste dagli articoli 126 e 128 del Trattato sull'Unione, dall'altro le attività delle fondazioni culturali impegnate a realizzare l'Unione europea potrebbero controbilanciare in parte la lentezza delle risposte istituzionali alle nuove sfide, a considerare che i loro finanziamenti siano veramente addizionali rispetto a quelli comunitari,

1.riconosce l'importanza del volontariato e delle fondazioni nel mondo moderno e si compiace pertanto dell'aumento della bibliografia e dell'informazione in materia, della pubblicazione in corso di inventari nazionali delle fondazioni, dello sviluppo del programma ORFEO, condotto dal Centro europeo per le fondazioni, che si auspica esaustivo per quanto riguarda l'inventario e completo in ordine alla tipologia, e chiede alla Commissione di incoraggiare lo sviluppo di tali iniziative;

2.é consapevole che la Commissione e il Parlamento si sono talvolta pronunciati a favore della creazione di fondazioni europeee a vocazione generale e di carattere agglutinante nel loro ambito, alle loro dipendenze o in stretta collaborazione con essi; ritiene tuttavia che, più che da tale misura, alquanto dirigista e centralizzatrice, la Comunità e l'Unione europea beneficerebbero maggiormente di una strategia comunitaria a favore delle fondazioni indipendenti che promuova il volontariato, l'iniziativa, la creatività e la concorrenza;

3.prende atto con compiacimento della moltiplicazione delle fondazioni nella seconda metà di questo secolo e l'apparizione, negli ultimi anni, di centri d'informazione specializzati nell'instaurazione di relazioni reciproche tra fondazioni e nel loro raggruppamento;

4.osserva che, in clima di privatizzazione e liberalizzazione, dopo aver privilegiato le attività delle fondazioni, si sta assistendo a una loro proliferazione in vari paesi e che, quando le fondazioni sollecitano donazioni private, sarebbe opportuno che esse indicassero chiaramente al pubblico su quale base sono state create;

5.ritiene che la stessa Commissione dovrebbe riflettere sulle modalità volte a facilitare, sul piano giuridico e fiscale, il funzionamento delle fondazioni che desiderano operare su scala europea ed esaminare la possibilità, nel pieno rispetto della sussidiarietà, di attribuire alle donazioni "transfrontaliere" gli stessi vantaggi delle donazioni nazionali, escludendo qualsiasi discriminazione tra fondazioni comunitarie sulla base della nazionalità;

6.auspica che l'impegno delle fondazioni che prevedono attività su scala europea non venga sostenuto se non a condizione che esse rispettino i principî di buona prassi ed eventualmente, a tempo debito, il codice di condotta spontaneo di cui ai paragrafi 10 e 13 in appresso;

7.precisa che le agevolazioni giuridiche e fiscali all'esame (paragrafo 5) dovrebbero avere come obiettivo le attività transfrontaliere delle fondazioni ma che, per quest'ultime, occorrerebbe in generale prevedere l'ipotesi di estendere i regimi attualmente più favorevoli, come sollecita la dichiarazione finale del seminario di Santiago di Compostella (1989);

8.suggerisce che vengano agevolate la creazione di reti europee di fondazioni e l'associazione di fondazioni di vari paesi, tanto comunitarie quanto di paesi terzi, in particolare in caso di progetti comuni o simili, purché i fondi concessi promuovano la dimensione europea delle loro attività e siano veramente addizionali rispetto alle loro risorse di base;

9.ricorda che una politica a favore delle fondazioni comporterà naturalmente, da parte di queste ultime, una palese conformità con le disposizioni legislative e di diritto amministrativo dei paesi in cui hanno sede e che l'incoraggiamento comunitario richiederebbe inoltre la piena trasparenza e la pubblicazione dello statuto, delle risorse e delle contabilità, delle relazioni di attività e dei programmi di lavoro;

10.prende atto con interesse delle conclusioni di seminari, come quello citato di Santiago di Compostella e l'incontro di Praga (1993) e auspica quindi che gli attuali contatti delle fondazioni europee le incoraggino a stabilire spontaneamente un codice di condotta, già abbozzato nella dichiarazione di Praga, parallelamente alle disposizioni coerenti alle quali aspirano (stesso testo) sul piano giuridico e fiscale, per il richiamo e il sostegno alle loro attività;

11.ritiene che le fondazioni, strumento di umanesimo e progresso e non fine a se stesso, dovrebbero poter gestire il patrimonio e gli utili a loro piacimento, purché si conformino alla loro natura di organismo senza scopo di lucro e al proclamato obiettivo di interesse generale;

12.valuta gli eventuali inconvenienti, nel caso delle fondazioni, della perpetuità, della durata indefinita, oltre i limiti del compito assolto o della possibilità di produrre, della distorsione delle finalità a detrimento del bene pubblico e riconosce per questo motivo che i tribunali competenti possono decidere l'eventuale scioglimento delle fondazioni in seguito ad azioni legali intentate da un ente statale competente, come avviene nei casi della Germania, dei Paesi Bassi, della Svezia o dei paesi anglosassoni;

13.sottolinea che l'adesione pubblica delle fondazioni a un codice di condotta spontaneo, come previsto al paragrafo 10, dovrebbe impedire le frodi fiscali da parte di gruppi che di fondazione usano solo il nome;

14.auspica che, sviluppando una strategia cooperativa per incoraggiare le donazioni filantropiche, la Comunità promuova i principi della buona prassi, stimoli la concorrenza e contribuisca all'instaurazione di un clima in cui le fondazioni possano prosperare senza utilizzare fondi comunitari per creare nuove strutture artificiali la cui necessità non sia stata adeguatamente provata;

15.si rallegra per il ritmo con cui stanno sorgendo fondazioni nei paesi ex comunisti e ritiene che l'allacciamento di rapporti tra queste ultime e le fondazioni comunitarie sarà vantaggioso per entrambe le parti, contribuirà alla definizione di società aperte in tali paesi e al successo, con nuove opportunità, di futuri ampliamenti della CEE;

16.invita le fondazioni, le imprese, i privati e le organizzazioni donatrici, i centri d'informazione sulle fondazioni e le associazioni di fondazioni nonché la Commissione a concedere alle fondazioni nei paesi ex comunisti che lo meritino le opportune agevolazioni logistiche e finanziarie;

17.auspica lo sviluppo di partnership tra fondazioni a vocazione analoga, in vista di più ampi risultati, attraverso un'azione concertata su scala europea;

18.ritiene che meriterebbero particolare incoraggiamento le fondazioni che contribuiscano a trovare e sviluppare risposte e iniziative dinamiche, adeguate alle necessità sociologiche della società contemporanea, quelle che si impegnano soprattutto nella difesa della democrazia, nella promozione della solidarietà, nel benessere del cittadino, nell'approfondimento dei diritti dell'uomo, nella protezione dell'ambiente, nel finanziamento della cultura, nelle scienze e prassi sanitarie, nelle strade della ricerca;

19.ritiene che la tipologia delle fondazioni che si sta esaminando nell'ambito del programma e alla quale si riferisce il programma "ORFEO" dovrebbe identificarle compiutamente in base ai vari criteri rappresentati dal tipo di atto costitutivo, dalla provenienza e l'afflusso di utili, dal campo di azione, dalla durata, dalla modalità di intervento e dalla natura del progetto e classificarle in funzione delle risorse disponibili;

20.conclude in sintesi da quanto espresso che la Commissione, basandosi sulla posizione parlamentare delineata dalla presente risoluzione, dovrebbe impostare il rapporto fondazioni/Unione europea in un documento da presentare a sua volta a questo Parlamento che lo esaminerebbe dopo aver ampiamente sentito le fondazioni e i centri o i gruppi di fondazioni interessati, in vista dello strumento pertinente;

21.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

 
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