A3-0121/94
Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Stamoulis
Il Parlamento europeo,
-ricevuta la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Stamoulis, trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia della Repubblica ellenica in data 10 dicembre 1992 e comunicata il 20 gennaio 1993 dal Presidente del Parlamento europeo,
-visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
-viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ,
-visto l'articolo 62 della Costituzione ellenica,
-visto l'articolo 6 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0121/94),
1.decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Stamoulis;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione della sua commissione, alle competenti autorità della Repubblica ellenica.