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Parlamento Europeo - 10 marzo 1994
Terrorismo e sicurezza in Europa

A3-0058/94

Risoluzione sul terrorismo e le sue conseguenze per la sicurezza in Europa

Il Parlamento europeo,

-vista la propria risoluzione del 18 aprile 1985 sulla lotta contro il terrorismo ,

-vista la propria risoluzione dell'11 luglio 1985 sulla sicurezza dei trasporti aerei e il terrorismo internazionale ,

-vista la propria risoluzione dell'11 settembre 1986 sul terrorismo ,

-viste le conclusioni del gruppo Trevi in data 28 aprile 1987,

-vista la propria risoluzione del 10 marzo 1988 sugli atti di terrorismo contro l'aviazione civile ,

-vista la propria risoluzione del 26 maggio 1989 sui problemi relativi alla lotta contro il terrorismo ,

-vista la propria risoluzione del 13 giugno 1991 sugli assassinî commessi dai terroristi nella Comunità ,

-vista la propria risoluzione del 22 gennaio 1993 sulla creazione di Europol ,

-visto il titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli K1, paragrafi 7 e 9, e K3, paragrafo 2,

-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e visti i pareri della commissione giuridica per i diritti dei cittadini e della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0058/93),

A.considerando che il terrorismo, qualunque siano le motivazioni professate, rappresenta una minaccia per la pace, la democrazia e i diritti dell'uomo e costituisce un grave problema in vari Stati membri dell'Unione europea,

B.considerando che nell'Unione europea il terrorismo supera le frontiere interne e quelle con paesi terzi,

C.considerando che l'obiettivo dell'integrazione giudiziaria europea è ancora lungi dall'essere raggiunto e che, se i principi basilari dei sistemi giuridici degli Stati europei sono comparabili, le leggi emanate non sono necessariamente identiche,

D.considerando che, malgrado tali divergenze giuridiche, le polizie europee hanno compiuto grossi sforzi per garantire un coordinamento reciproco efficace, nel rispetto dei diritti dell'imputato,

E.considerando che la costituzione delle prime strutture di Europol, provvisoriamente insediate all'Aia, migliorerà la lotta contro la droga a livello continentale e contribuirà allo sviluppo di procedure di lavoro comuni alle polizie nazionali, per la lotta contro tutte le forme di criminalità,

F.ricordando che gli Stati membri dell'Unione europea hanno previsto, nel quadro dell'integrazione europea, un "terzo pilastro" che consiste tra l'altro nella cooperazione giudiziaria in materia penale e nella cooperazione tra forze di polizia in vista della lotta contro il terrorismo,

G.ritenendo che la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione ed entrata in vigore nel 1978, il cui obiettivo è facilitare l'estradizione dei terroristi, costituisca l'elemento centrale della cooperazione tra le autorità giudiziarie in tale settore ma che essa, come rilevato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sua raccomandazione 1170 (1991), presenta evidenti lacune che sarebbe opportuno eliminare,

1.condanna nuovamente il terrorismo per le morti, le mutilazioni, le sofferenze e le distruzioni materiali che provoca e perché costituisce una minaccia per lo sviluppo armonioso della società europea, in quanto determina un rafforzamento dei controlli sulle persone e i loro spostamenti, in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea;

2.riconosce che il terrorismo, anche se non può essere mai giustificato in una società libera e democratica, ha spesso profonde radici storiche e non può essere sradicato unicamente con misure di polizia;

3.ritiene necessario affrontare e risolvere senza indugi i nodi politici, etnici/nazionali, sociali, ecologici e comunque le tensioni che possono fornire apparente giustificazione e un certo consenso ad azioni e organizzazioni terroristiche;

4.ritiene necessario, d'ora in avanti, impiegare costantemente tutti i mezzi nazionali disponibili per neutralizzare il fenomeno ed evitare la destabilizzazione degli Stati europei e ribadisce l'esigenza che gli Stati membri dell'Unione europea coordinino le loro politiche antiterrorismo a livello politico, militare e di polizia;

5.sottolinea che tale coordinamento deve essere sottoposto a scrutinio parlamentare, in seno sia al Parlamento europeo che ai parlamenti degli Stati membri;

6.ritiene che gli strumenti giuridici in vigore negli Stati dell'Unione europea debbano armonizzare al massimo il rigoroso rispetto della legalità democratica e del garantismo giuridico con la necessaria efficacia;

7.sottolinea che tutte le politiche antiterroristiche debbono inquadrarsi in un contesto di legalità;

8.ritiene che nella necessaria lotta al terrorismo non si debba di norma far ricorso a leggi e provvedimenti eccezionali, che rischierebbero di incriminare la superiorità dello Stato di diritto nei confronti di ogni forma di esercizio della forza, e che ogni abuso eventualmente commesso da organismi ufficiali o deviati dagli Stati a questo proposito debba essere severamente denunciato e punito;

9.è persuaso che negli Stati di diritto nessuna ideologia giustifichi più oggigiorno il ricorso al terrorismo, che va dunque perseguito e sanzionato come ogni altra forma di criminalità;

10.ricorda che tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare le convenzioni giuridiche contro il terrorismo sia europeo che internazionale;

11.invita il Consiglio dell'Unione a elaborare e adottare una posizione comune sulla necessaria riforma della Convenzione europea per la repressione del terrorismo;

12.ritiene che tale riforma dovrebbe consentire di eliminare almeno le principali carenze della Convenzione, ossia

a)la mancata definizione dell'impiego di armi da fuoco non automatiche quale reato che dà luogo all'estradizione;

b)la possibilità per gli Stati contraenti di formulare, al momento della firma, una riserva che permetta di rifiutare l'estradizione qualora lo Stato in causa consideri l'atto commesso un reato politico;

13.ritiene che sia legittimo dare la caccia sul territorio degli Stati europei ai terroristi pilotati da servizi esteri per assicurarli alla giustizia;

14.considera di estrema importanza che nei mezzi di informazione non vi sia alcuna enfatizzazione o compiacenza verso azioni o gruppi terroristici e considera logico potenziare le azioni di lotta contro il terrorismo, adottando contro gli Stati che lo sostengono tutte le sanzioni di ordine economico, politico e diplomatico atte ad esercitare un effetto dissuasivo;

15.incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Consiglio d'Europa.

 
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