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Parlamento Europeo - 11 marzo 1994
Metodi alternativi per le prove di laboratorio
(articolo 52 del regolamento)

A3-0119/94

Risoluzione sul ruolo del CEVMA, un centro europeo per la convalida e la messa a punto di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Ford sull'istituzione di un Centro europeo per la ricerca, lo sviluppo e la valutazione scientifica di metodi alternativi per le prove di laboratorio (B3-0712/92),

-vista la sua risoluzione del 17 febbraio 1989 sulla diminuzione dell'impiego di animali a fini sperimentali ,

-vista la direttiva del Consiglio 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, in particolare gli articoli 7 e 23 ,

-vista la direttiva del Consiglio 93/35/CEE recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, in particolare l'articolo 4, lettera i) ,

-visto il Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente illustrato dalla Commissione nella relazione "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" (COM(92)0023 - Volume II), in particolare la tabella 15, lettera d) ,

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-avendo delegato, in applicazione dell'articolo 52 del regolamento, il potere decisionale alla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia,

-vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-0119/94),

A.considerando che il Parlamento, pronunciandosi in prima lettura sul Quarto programma quadro in materia di ricerca, ha aggiunto al numero degli "obiettivi specifici identificati per la scelta delle azioni comunitarie di RST", la sostituzione, "qualora sia possibile, di esperimenti e prove sugli animali con metodi in vitro e altri metodi di sostituzione ,

1.accoglie con soddisfazione la creazione del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (CEVMA) quale passo essenziale verso una riduzione dell'impiego e della durezza degli attuali metodi di sperimentazione sugli animali come pure verso una loro sostituzione in tempi brevi con metodi che non ricorrano agli animali;

2.sottolinea che la convalida dei metodi di sperimentazione alternativi alla sperimentazione animale implica per il CEVMA un certo numero di attività di ricerca;

3.sottolinea che il Quarto programma quadro di ricerca deve avere tra i suoi obiettivi, come chiesto dal Parlamento, la sostituzione della sperimentazione animale con i metodi alternativi e che, in questo contesto, il CEVMA svolgerà un ruolo fondamentale;

4.è consapevole che, se si vuole che il CEVMA riesca nel suo compito, saranno necessari adeguati finanziamenti come pure il pieno appoggio e la cooperazione delle Istituzioni comunitarie e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne la modifica delle legislazioni e regolamentazioni comunitarie e nazionali;

5.ricorda a tale riguardo che il Parlamento ha modificato il commento all'articolo B6-421 del progetto di bilancio 1994, il quale tra l'altro finanzia le attività del CEVMA per il preciso motivo che devono essere accordati al centro i mezzi finanziari e le risorse umane per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo stabilito dalla Comunità di ridurre del 50%, a breve scadenza, la sperimentazione sugli animali;

6.invita la Commissione a dare esecuzione agli stanziamenti dell'articolo B6-421 tenendo debitamente conto del relativo commento e a riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito ai progressi compiuti grazie al CEVMA ai fini della realizzazione del suddetto obiettivo, in particolare fornendo gli elementi relativi all'elaborazione di direttive comunitarie;

7.chiede che la Commissione presenti, qualora i risultati del lavori del CEVMA ne dimostrassero l'opportunità, proposte legislative nel settore dei metodi di sperimentazione;

8.ritiene che le attività del CEVMA vadano considerate come integrative e non sostitutive rispetto a quelle svolte nel settore in parola dagli Stati membri, dalle imprese e dai ricercatori universitari;

9.riconosce che, oltre ai problemi dello sviluppo, della convalida e dell'adozione di nuovi metodi negli Stati membri, la Comunità si trova di fronte a un'ulteriore sfida, segnatamente ottenere la loro accettazione da parte dei paesi terzi; ritiene pertanto essenziale che la Comunità faccia corrispondere al suo impegno sul piano tecnico un impegno a livello politico onde assicurare il rapido sviluppo e l'accettazione dei metodi sperimentali alternativi;

10.ritiene che il CEVMA debba dedicarsi in via del tutto prioritaria alla messa a punto di metodi sperimentali alternativi nel settore dei prodotti cosmetici, in considerazione della scadenza specifica del 1· gennaio 1998 fissata dalla direttiva 93/35/CEE; fa presente che il mancato rispetto di tale scadenza o l'assenza di progressi significativi costituirebbero motivo di grave preoccupazione per il Parlamento europeo, i cittadini della Comunità e le numerose associazioni per la protezione degli animali che hanno sollecitato un'azione in questo settore; ritiene che la mancata realizzazione di progressi significativi indebolirà la fiducia nel più ampio impegno della Comunità a sviluppare e adottare metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali;

11.ritiene che, tenuto conto dei progressi tecnici già compiuti, le attività del CEVMA debbano ricollegarsi strettamente anche con il conseguimento dell'obiettivo di una riduzione complessiva del 50% delle sperimentazioni sugli animali entro il 2000; ritiene che a tal fine il Centro debba concentrare prioritariamente i propri sforzi su quei settori ed esperimenti che utilizzano un grande numero di animali, e in particolare quelli che causano gravi sofferenze o che concludono la procedura con la morte;

12.ritiene, pur riconoscendo l'importanza di creare una gamma completa di strutture all'interno del CEVMA, che il Centro potrà in molti casi raggiungere il massimo dell'efficacia nella promozione e nel coordinamento delle attività di sviluppo e convalida da parte di terzi nonché attraverso attività quali la costituzione di banche di dati e la messa a punto di definizioni di convalida che facilitino progressi più rapidi in futuro;

13.osserva che buona parte dei dati concernenti sia i metodi di sperimentazione sugli animali che quelli alternativi è detenuta da imprese commerciali e che, allo stato attuale, molti di questi dati non sono pubblicati ovvero non sono accessibili; ritiene che la piena cooperazione dell'industria relativamente sia all'accesso ai dati che alla partecipazione agli studi di convalida e di altro genere sarà essenziale per compiere rapidamente dei progressi ed evitare i doppioni;

14.riconosce il potenziale che lo studio di altri aspetti dell'attuazione della direttiva 86/609/CEE presenta ai fini del miglioramento del benessere degli animali, ma vedrebbe con preoccupazione un'estensione del mandato del CEVMA a tali aspetti al momento attuale, in particolare se non si rendono disponibili considerevoli risorse supplementari;

15.osserva con preoccupazione che le strutture del CEVMA non saranno completate e pienamente operative fino all'estate del 1994 e che la maggioranza del suo organico, peraltro inizialmente modesto, ancora non è stata nominata; ritiene che l'adozione del bilancio 1994, come è stato modificato dal Parlamento, dovrebbe consentire non soltanto di colmare tale lacuna ma anche di potenziare sensibilmente l'organico affinché il centro possa apportare un valido contributo nel settore;

16.chiede che si adotti un approccio equo ed equilibrato in sede di convalida dei nuovi metodi e in particolare che questi ultimi vengano accettati ove presentino livelli di efficacia almeno comparabili a quelli dei metodi esistenti; ritiene che l'accettazione non debba essere subordinata all'introduzione di uno standard più elevato o di una esatta correlazione;

17.invita la Commissione a riesaminare con urgenza le risorse attualmente assegnate al CEVMA, conformemente alle decisioni delle autorità di bilancio relative all'articolo B6-421 del bilancio 1994, e a presentare delle proposte intese ad aumentare le capacità del Centro, tenendo conto delle priorità formulate nella presente risoluzione nonché delle suddette decisioni; ritiene che tali proposte debbano entrare in vigore entro e non oltre il 1· gennaio 1995;

18.invita gli Stati membri e la Commissione a mantenere una posizione di punta per quanto concerne lo sviluppo, la convalida e l'applicazione di metodi alternativi di sperimentazione; ritiene che, ove necessario, vi debba essere anche una disponibilità a dare l'esempio rispetto alle nazioni che si dimostrano meno inclini ad accettare i metodi alternativi;

19.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

 
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