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Parlamento Europeo - 11 marzo 1994
Nezogiati con alcuni paesi terzi in materia di trasporto su strada

A3-0100/94

Risoluzione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'apertura di negoziati tra la Comunità e alcuni paesi terzi in materia di trasporto su strada di merci e di passeggeri

Il Parlamento europeo,

-vista la raccomandazione della Commissione per una decisione del Consiglio relativa all'apertura di negoziati tra la Comunità e alcuni paesi terzi in materia di trasporto su strada di merci e di passeggeri,

-vista la propria risoluzione del 21 gennaio 1994 sull'apertura di negoziati tra la Comunità e taluni paesi terzi in materia di trasporto di viaggiatori e di merci su strada ,

-visto l'articolo 90, paragrafo 2, del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0100/94),

A.considerando che i trasporti in quanto servizi rientrano nell'ambito della politica europea nei confronti dei paesi terzi,

B.considerando che il cabotaggio non deve essere soltanto oggetto della politica comunitaria ma deve applicarsi anche altrove ai fini di un trasporto su strada più efficiente e dunque più rispettoso dell'ambiente,

C.considerando che la Commissione conduce, a nome della Comunità, sulla base delle sue competenze sia in materia di trasporti che di commercio internazionale, negoziati con paesi terzi,

D.considerando l'importanza che il Parlamento attribuisce al buon funzionamento dei trasporti interni ed esterni, allo sviluppo economico dei paesi dell'Europa centrale e orientale, ai trasporti in transito attraverso paesi terzi da e verso la Grecia e l'Italia,

E.considerando l'aumento del traffico transfrontaliero conseguente alla realizzazione del libero mercato interno e dello Spazio economico europeo,

1.approva la concessione da parte del Consiglio dei ministri di un mandato negoziale alla Commissione in materia di prestazione di servizi di trasporto, ivi compreso il cabotaggio dei trasporti su strada con paesi terzi;

2.ritiene tuttavia che questo mandato esterno debba accompagnarsi a una stretta concertazione tra le istituzioni della Comunità;

3.si compiace pertanto anche della consultazione, non obbligatoria, del Parlamento in merito alla proposta in parola;

4.non ritiene urgente un'assoluta parità per quanto riguarda l'accesso al mercato tra i trasportatori degli Stati membri e quelli dei paesi terzi con cui sono condotti i negoziati, tenuto conto del ritardo economico di questi paesi dell'Europa centrale e orientale;

5.ritiene tuttavia che nei negoziati debbano essere inserite adeguate condizioni di tutela contro il dumping sul mercato europeo dei trasporti;

6.reputa inoltre che il rigoroso rispetto delle normative concernenti i tempi di guida e di riposo nonché le misure e il tonnellaggio massimi dei veicoli costituisca una condizione irrinunciabile;

7.giudica indispensabile che il mandato negoziale includa anche il trasporto di persone e riguardi almeno la liberalizzazione reciproca in materia di viaggi non regolari a porte chiuse nonché, se possibile, la facoltà di far salire altri passeggeri durante il tragitto, senza limite di numero, in tutti i viaggi che interessino più di uno Stato membro dell'Unione e paesi terzi;

8.sollecita inoltre la Commissione perché nel contempo conformemente al mandato già richiesto in proposito nei negoziati con i paesi di transito quali Svizzera e Austria, siano stabilite condizioni analoghe per il transito dei trasportatori degli Stati membri e dei paesi con cui, nella proposta in questione, si conducono negoziati;

9.è parimenti dell'avviso che, fatti salvi gli accordi già stipulati concernenti la protezione dell'ambiente alpino, debba essere accettata la completa applicazione della politica dei trasporti comunitaria da parte dei paesi di transito Austria e Svizzera;

10.chiede alla Commissione di tener conto dell'opportunità di tutelare l'ambiente dei paesi terzi con cui sono in corso i negoziati e provvedere pertanto all'adattamento delle norme concernenti le emissioni di sostanze pericolose dei veicoli di quei paesi negli stessi termini previsti per i veicoli degli Stati membri;

Osservazioni specifiche concernenti la base negoziale

11.osserva che la Commissione al paragrafo 1, eccettuati i paesi europei, parla di alcuni paesi del Medio oriente, dell'Asia centrale e del Nordafrica; meglio sarebbe stato se la Commissione, già nell'ambito di tale paragrafo, avesse fatto una chiara distinzione tra l'intenzione attuale di condurre negoziati con paesi che sono membri della CEMT o che desiderano diventarlo in un futuro non troppo lontano e gli altri paesi con cui gli stati membri invero hanno accordi relativi al trasporto su strada, ma con i quali la Commissione adesso non pensa di dover aprire negoziati a nome della Comunità in generale;

12.rileva che, come afferma la Commissione al paragrafo 4, i negoziati con i paesi dell'EFTA, fatta eccezione per la Svizzera, saranno condotti nel quadro dell'accordo SEE;

13.ritiene che, laddove la Commissione, al paragrafo 5, secondo capoverso, fa esplicito riferimento alla causa 13/83, sarebbe stato opportuno anche un accenno all'importante ruolo svolto dal Parlamento nella realizzazione della politica comunitaria e all'esigenza che esso sia strettamente coinvolto anche nella formulazione della politica esterna;

14.reputa, in riferimento al paragrafo 6, che sarà certo noto alla Commissione che le norme concernenti il trasporto di persone su strada non si conciliano con l'esigenza sostenuta dal Parlamento di un'ulteriore liberalizzazione e semplificazione; sarebbe stato auspicabile che in tale paragrafo si fosse fatto accenno al desiderio di molti interessati di un esame più attento delle norme concernenti il trasporto di persone su strada e che pertanto sarebbe auspicabile un regolamento molto più semplice con i paesi terzi di quello concernente il trasporto di merci;

15.prende atto che al sesto capoverso del paragrafo 6 la Commissione usa l'espressione "di fatto"; ritiene che sarebbe stato opportuno aggiungervi almeno le parole "secondo la Commissione e il Parlamento";

16.stima che al paragrafo 10 sarebbe il caso di aggiungere a "politico ed economico" anche la parola "ecologico";

17.è dell'avviso che al paragrafo 13, lettera f), sarebbe il caso di aggiungere, dopo la parola "dimensioni", "e le norme tecniche in materia di sicurezza e di ambiente";

18.ritiene che al paragrafo 15 occorrerebbe aggiungere: "i negoziati dovrebbero inoltre puntare a ridurre al minimo i tempi di attesa alle frontiere di determinati paesi, inammissibilmente lunghi";

19.rileva che al paragrafo 16 bisognerebbe aggiungere, dopo "Stati membri", "e il Parlamento europeo";

20.osserva che al paragrafo 17 sarebbe opportuno aggiungere un terzo trattino:

"-la Commissione coinvolga anche i paesi di transito, membri dell'EFTA, in tali negoziati, per poter stabilire anche con questi paesi condizioni il più possibile univoche sia in senso reciproco che nei confronti di paesi terzi";

21.ritiene che al paragrafo 3 dell'allegato sia il caso di aggiungere un nuovo trattino:

-"provvedere a uno snellimento delle formalità alle frontiere, allo scopo di ridurre i tempi di attesa."

22.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, ai governi di Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Austria e Svizzera.

 
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