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Parlamento Europeo - 11 marzo 1994
Sicurezza stradale

A3-0067/94

Risoluzione su un programma d'azione in materia di sicurezza stradale

Il Parlamento europeo,

-vista la Comunicazione della Commissione su un programma d'azione in materia di sicurezza stradale (COM(93)0246),

-viste le proposte di risoluzione degli onn.

.McIntosh sulla sicurezza dei veicoli a motore (B3-0837/93)

.Denys sulla sicurezza stradale (B3-1676/93)

.McIntosh, a nome del gruppo PPE sulle cinture di sicurezza nei pullman (B3-1799/93),

-visti le conclusioni del Consiglio del 29 e 30 novembre 1993 sulla sicurezza stradale,

-viste

.la propria risoluzione del 15 giugno 1987 sul 1986 - Anno della sicurezza stradale: Bilancio e Prospettive

.la propria risoluzione del 12 ottobre 1988 sulla tutela del pedone e la carta europea dei diritti del pedone

.il proprio parere del 23 maggio 1989 sul tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli

.il proprio parere del 14 settembre 1990 sui limiti di velocità per determinate categorie di veicoli a motore nella Comunità

.la propria risoluzione del 12 marzo 1993 sul programma d'azione comunitario in materia di sicurezza stradale

e le proposte ivi contenute,

-vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello concernente una politica europea in materia di sicurezza stradale (cosiddetta relazione Gerondeau) del febbraio 1991,

-vista la relazione finale del gruppo di lavoro ad alto livello dei rappresentanti dei governi dell'aprile 1992, dal titolo: "Orientamenti e campi di azione prioritari per un programma d'azione comunitario in materia di sicurezza stradale",

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0067/94),

A.considerando che ogni anno sulle strade della Comunità muoiono circa 50.000 persone, e un milione e mezzo di individui riportano ferite, 500.000 vengono ricoverati in ospedale e nel 25% dei casi rimangono invalidi,

B.considerando che gli incidenti stradali rappresentano la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i 5 e i 34 anni,

C.considerando che, per la loro vulnerabilità, pedoni e ciclisti sono spesso particolarmente esposti ai rischi del traffico,

D.considerando che i costi dell'inadeguatezza della sicurezza stradale ammontano annualmente a circa 70 miliardi di ECU,

E.considerando che la sicurezza stradale deve essere presa in considerazione quale aspetto di primaria importanza della politica dei trasporti nell'ambito di tutte le iniziative in materia di mobilità,

F.considerando che i cittadini dell'Unione circolano sempre più sulle strade di Stati membri diversi dal proprio, di modo che la sicurezza stradale ha assunto un carattere sempre più internazionale,

G.considerando che, a parte la necessità di introdurre una nuova normativa integrativa, è della massima importanza che venga rispettata la normativa in vigore per quanto riguarda l'uso delle cinture di sicurezza e le norme in materia di tempi di guida e di riposo,

H.considerando che l'educazione stradale, incentrata sull'apprendimento di comportamenti stradali responsabili in giovane età, rappresenta uno strumento molto adeguato per incentivare la sicurezza sulle strade,

I.considerando che i requisiti di sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture devono essere conformi alle moderne concezioni in materia,

1.si compiace vivamente del fatto che la politica della sicurezza stradale, con la ratifica del trattato sull'Unione europea, è diventata una componente pienamente valida della politica comunitaria dei trasporti;

2.esprime il suo apprezzamento per il programma d'azione in materia di sicurezza stradale, pur rilevando nel programma alcune carenze,

3.plaude alle conclusioni del Consiglio del 29 e 30 novembre 1993 sul programma d'azione in materia di sicurezza stradale, che per la prima volta ha adottato un'impostazione integrata e ha individuato priorità, e auspica che questo mutamento della posizione del Consiglio consenta di approvare le attuali e future proposte in materia di sicurezza stradale;

4.riconosce l'applicabilità del principio di sussidiarietà nel campo della sicurezza stradale, ma ritiene che alla Comunità spetti senza dubbio il compito di procedere all'armonizzazione dei seguenti aspetti:

-caratteristiche tecniche delle automobili (compito esclusivo della Comunità alla luce del mercato unico)

-aspetti relativi alla sicurezza dei veicoli e dell'infrastruttura, comprese le relative norme di comportamento,

-norme, cartelli e segnali stradali;

5.ritiene che debba essere rafforzato il carattere operativo del programma d'azione e che, pertanto, debbano essere previste scadenze per tutti i punti del programma d'azione di cui alla tabella II, di modo che tutte le proposte siano pronte entro la fine del 1995; in una sua relazione valutativa alla fine del 1995 la Commissione deve fare il punto sullo stato di avanzamento del programma d'azione;

6.rileva con preoccupazione che non è stato dato seguito, dalle autorità competenti, a precedenti relazioni del Parlamento e richiama nuovamente l'attenzione su tali relazioni;

7.concorda sui sette campi di azione prioritari che la Commissione ha identificato, pur ritenendo di grande rilevanza anche i punti di seguito indicati;

OBIETTIVI

8.constata con soddisfazione che taluni Stati membri hanno quantificato gli obiettivi relativi alla sicurezza stradale sotto il profilo del numero di morti e feriti; raccomanda vivamente agli altri Stati membri di quantificare la riduzione percentuale del numero delle vittime di incidenti stradali che essi si prefiggono; ritiene che una riduzione del numero di morti del 20% entro l'anno 2000 rappresenti un obiettivo minimo;

9.plaude alla decisione del Consiglio del 30 novembre 1993 relativa alla creazione di una banca dati comunitaria sugli incidenti stradali e si attende per il prossimo futuro un'ulteriore armonizzazione nella classificazione di incidenti e gravità di danni a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 75 del trattato CE;

10.ritiene che, favorendo maggiormente il trasporto collettivo e l'utilizzo in comune delle autovetture private, si possa sottrarre alla circolazione un elevato numero di veicoli e dare così un notevole contributo di efficienza ai fini della sicurezza stradale;

RICERCA

11.ritiene che la sicurezza stradale debba essere oggetto di maggiore attenzione nei programmi comunitari per la ricerca e che i programmi avviati già da molto tempo, quali DRIVE e EURET, debbano essere valutati quanto prima sotto il profilo del valore aggiunto che rappresentano per la promozione della sicurezza stradale; al riguardo si dovrà anche tener conto dei risultati della ricerca condotta in materia di sicurezza stradale negli Stati membri e nei paesi terzi; occorrerà inoltre che l'allegato III, capitolo 6, del Quarto programma-quadro di ricerca (COM(93)0276) dia maggiore spazio alla ricerca sulla sicurezza stradale, secondo le indicazioni date nella presente relazione;

AUTOVEICOLI E INFRASTRUTTURE

12.constata che l'attuale legislazione sui requisiti di sicurezza per gli autoveicoli risulta in molti punti notevolmente superata e assolutamente non conforme alle attuali conoscenze in materia di sicurezza stradale; esorta pertanto la Commissione a formulare proposte al riguardo in conformità dello scadenzario di cui alla tabella II;

13.chiede a tale proposito alla Commissione di accordare particolare priorità a proposte relative agli scontri frontali e laterali e agli elementi installati sulle parti anteriori delle fiancate delle autovetture che comportano pericolo per i pedoni;

14.fa presente la necessità di formulare requisiti di qualità comunitari in materia di accessori importanti per biciclette, quali i seggiolini per bambini, nel quadro di una regolamentazione sui veicoli dal carattere sempre più internazionale;

15.ritiene che, nell'ambito della realizzazione delle reti stradali transeuropee, debba essere messo a punto un pacchetto di norme minime di sicurezza concernenti, tra l'altro, il manto stradale, il numero di corsie, i tipi di incroci, la segnaletica stradale, l'illuminazione, la riduzione della sdrucciolevolezza e i sistemi di avvertimento antinebbia;

16.ritiene necessario che, nelle decisioni concernenti grandi opere infrastrutturali, si tenga conto della sicurezza stradale quale aspetto a sé stante; prende pertanto posizione a favore dell'obbligo di formulare una valutazione delle incidenze sulla sicurezza stradale (VISS) e invita la Commissione a presentare una proposta in materia nel corso del 1994;

17.ritiene che l'erogazione di fondi comunitari a favore della costruzione di strade possa essere assoggettata a condizioni quali norme minime di sicurezza e l'obbligo per l'autorità competente di elaborare una valutazione delle incidenze sulla sicurezza stradale;

COMPORTAMENTO

18.concorda con la Commissione che l'educazione stradale costituisce un efficace strumento per il miglioramento della sicurezza stradale, soprattutto laddove sia rivolta ai giovani; ritiene pertanto che l'educazione stradale debba figurare tra le materie obbligatorie della scuola elementare; invita la Commissione a presentare una proposta in materia entro il 1· luglio 1994;

19.ritiene che talune categorie di utenti, come i pedoni, i ciclisti e i motociclisti, siano particolarmente vulnerabili e taluni gruppi siano esposti ad un elevatissimo numero di rischi nel traffico stradale, così come i bambini, gli adolescenti e i giovani conducenti; questi utenti e questi gruppi dovrebbero costituire una priorità per qualsiasi azione a livello nazionale e dell'Unione in materia di sicurezza stradale; plaude a tale proposito alla risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1993 intesa a proclamare il 1995 Anno del giovane conducente;

20.fa osservare, assieme alla Commissione, che è ampiamente riconosciuta l'incidenza negativa della velocità elevata sulla sicurezza stradale; sottolinea altresì le ripercussioni positive dei limiti di velocità, quali quelli in vigore negli Stati Uniti, per il contenimento del numero delle vittime di incidenti stradali; ricorda le sue precedenti prese di posizione sull'armonizzazione dei limiti di velocità per le varie categorie di veicoli e sollecita la rapida adozione di una decisione in proposito;

21.invita la Commissione a effettuare un'analisi dei costi e dei benefici per la società risultanti dall'introduzione di limitatori di velocità per tutte le categorie di veicoli;

22.si pronuncia a favore di una sperimentazione, nei diversi Stati membri, del divieto di sorpasso per veicoli pesanti su autostrade a quattro corsie nel corso del 1994, seguita da una valutazione dei risultati di tali esperimenti e da possibili proposte programmatiche entro il 1995;

23.è profondamente turbato per il fatto che in taluni Stati membri il 40% del totale degli incidenti stradali mortali è da riconnettere all'abuso di alcolici; ricorda che sin dal 1989 è stata presentata una proposta - su cui il Parlamento ha espresso parere favorevole (vedi il summenzionato parere del 23 maggio 1989) - concernente l'introduzione in tutta la Comunità di un tasso massimo ammissibile di alcolemia pari a 0,5 mg/ml; sollecita il Consiglio ad adottare quanto prima una decisione in materia; ritiene a questo proposito che i paesi il cui tasso massimo fissato per legge è inferiore a 0,5 mg/ml debbano poter mantenere tale valore limite inferiore;

24.rileva la necessità sempre più pressante di fornire informazioni precise sul rischio che determinati medicinali o droghe, la cui pericolosità è stata esaurientemente dimostrata, rappresentano per i conducenti di autoveicoli;

25.ritiene che si debba imputare una parziale corresponsabilità alle compagnie di assicurazione che forniscono coperture assicurative in materia di incidenti, vita, malattia e invalidità affinché contribuiscano ad una migliore sicurezza stradale penalizzando i titolari di polizze condannati per guida pericolosa in stato di ubriachezza;

26.prende posizione a favore di un sistema europeo della patente di guida a punti e raccomanda alla Commissione di costituire quanto prima un gruppo di lavoro che esamini le possibilità di un'impostazione europea in materia e presenti una relazione entro luglio 1994;

27.ritiene che le scuole guida possano fornire un maggiore contributo alla sicurezza stradale impartendo una formazione qualitativamente elevata e prende pertanto posizione a favore di una direttiva distinta concernente l'ammissione al mercato delle scuole guida, che imponga severi requisiti di qualità a tali scuole e imponga loro l'obbligo di pubblicare a scadenze regolari i risultati degli esami superati dai loro iscritti;

28.si richiama alla risoluzione del CEMT n. 56 del 22 novembre 1989 sulla pubblicità e la sicurezza stradale e insiste affinché si proceda all'applicazione di tale risoluzione nell'ambito dell'Unione e si stabilisca pertanto, mediante accordi con tutte le parti interessate, che i messaggi pubblicitari non devono contenere elementi potenzialmente dannosi per la sicurezza stradale;

29.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

 
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