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Parlamento Europeo - 11 marzo 1994
Reti di trasporto intracomunitarie

A3-0017/94

Risoluzione sulla libera circolazione sulle reti di trasporto intracomunitarie

Il Parlamento europeo,

-viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.

a)Wijsenbeek sul blocco delle frontiere tra la Spagna e la Francia e sulle difficoltà del traffico transalpino (B3-1955/90),

b)Romera i Alcazar sulla crisi nel settore dei trasporti di merci su strada in Spagna (B3-1970/90),

c)Sapena Granell e Coimbra Martins sulla libera circolazione sulla rete stradale intracomunitaria (B3-1553/92),

-visto l'articolo 7A del Trattato CE,

-viste le proprie risoluzioni del 9 luglio 1992 sulle conseguenze dei blocchi stradali in Francia e del 15 luglio 1993 sui gravi fatti avvenuti nel sud della Francia ,

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0017/94),

A.considerando i sempre più frequenti attacchi contro veicoli e merci - generalmente prodotti agricoli - da parte di settori estremamente minoritari, quale forma di protesta per le conseguenze della libera circolazione nello spazio comunitario,

B.considerando che tali azioni sono caratterizzate dalla violenza con cui vengono distrutti i beni e intimidite le persone a causa della loro provenienza d'origine,

C.considerando che questi atti vandalici rappresentano un attacco frontale in particolare nei confronti di una delle quattro libertà su cui è basata la realizzazione del mercato unico e cioè la libera circolazione delle merci,

D.considerando che il settore europeo dei trasporti soffre già di abbastanza problemi in merito al suo sviluppo senza dover servire da capro espiatorio per i conflitti di interesse commerciale generati dall'abolizione delle frontiere interne,

E.considerando che il rapporto tra libera circolazione, politica comune dei trasporti e mercato interno non può essere messa in discussione come si desume dalla formulazione letterale dell'articolo 7A del trattato CE, visto che la libera circolazione non potrà essere assicurata nello spazio comunitario senza la garanzia preliminare di un sistema di trasporti non coartato mediante attacchi ingiustificati e discriminatori,

F.considerando che in alcuni Stati membri l'opinione pubblica in generale e gli addetti al settore dei trasporti e i produttori in particolare si mostrano ogni volta più indignati di fronte all'impunità di cui godono gli aggressori in alcuni Stati,

G.considerando che in tali circostanze gli eventi possono raggiungere dimensioni tali da suscitare il rischio di una spirale di rappresaglie inammissibili nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e che tale problematica ha importanti ripercussioni nell'ambito dell'Unione europea,

1.chiede agli Stati membri interessati da questo genere di incidenti di garantire nei rispettivi territori, in virtù di quanto stabilito nei trattati in merito alle quattro libertà, l'esercizio effettivo della libera circolazione delle merci;

2.invita i governi dell'Unione europea, secondo il loro ordinamento costituzionale interno che garantisce in ogni caso i diritti democratici e le libertà fondamentali, a lottare energicamente contro la sensazione di impunità che normalmente accompagna questo tipo di azioni, adottando le misure preliminari che si impongono;

3.ritiene che le perdite economiche derivanti da azioni di questo tipo meritino una compensazione urgente e adeguata;

4.chiede alla Commissione di

a)invitare gli Stati membri, se del caso, sulla base del disposto dell'articolo 169 del trattato CE, al più rigoroso rispetto degli obblighi che a essi incombono in materia di libera circolazione a norma dell'articolo 7 A del trattato CE relativo alla realizzazione effettiva del mercato interno;

b)perseguire, a norma dell'articolo 6 del trattato CE, qualsiasi discriminazione per motivi di cittadinanza, tenendo conto che in questo genere di casi la discriminazione avviene di fatto per omissione, in quanto l'autorità governativa non interviene in tempo nel caso di attacchi a veicoli e/o merci di origine non nazionale;

c)proporre un nuovo strumento comunitario allo scopo di compensare sufficientemente le perdite dirette subite dalle vittime di questi attacchi discriminatori; tale meccanismo di compensazione dovrebbe essere alimentato dai contributi della Comunità, degli Stati membri e delle società di assicurazioni;

5.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.

 
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