A3-0136/94
Risoluzione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'apertura di negoziati tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nei settori dei trasporti stradali ed aerei
Il Parlamento europeo,
-vista la propria risoluzione del 24 febbraio 1994 sull'avvio di negoziati tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui trasporti stradali e aerei , in cui, fra l'altro, si esprime il parere sulle procedure da seguire per affidare alla Commissione un tale mandato negoziale,
-vista la raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'apertura di negoziati tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nei settori dei trasporti stradali e aerei,
-visto l'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia nonchè la Convenzione amministrativa sull'applicazione del sistema delle eccedenze previsto in tale Accordo entrato in vigore il 22 gennaio 1993 ,
-visto il referendum d'iniziativa popolare svoltosi in Svizzera il 20 febbraio 1994 per tutelare la regione alpina dal traffico di transito,
-visto il proprio parere del 30 ottobre 1992 su tale Accordo, nonchè le proprie risoluzioni del 16 novembre 1988 sulle relazioni fra la Comunità europea e alcuni paesi terzi nel settore dei trasporti , del 12 giugno 1991 sui danni arrecati agli habitat naturali e seminaturali delle Alpi (CE e paesi EFTA) dalla crescente espansione del turismo estivo ed invernale in tali zone , del 10 luglio 1991 sulle relazioni fra la Comunità europea e gli Stati membri dell'EFTA nel settore dei trasporti , del 18 settembre 1992 sul Libro verde relativo all'impatto dei trasporti sull'ambiente: una strategia comunitaria per uno sviluppo sostenibile dei trasporti nel pieno rispetto dell'ambiente , del 16 novembre 1993 sulle relazioni con i paesi terzi nel settor2e del trasporto aereo , del 27 maggio 1993 sul Libro bianco per lo sviluppo futuro di una politica comune dei trasporti e del 18 gennaio 1994 sullo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti ,
-visto l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) firmato a Oporto il 2 giugno 1992,
- vista la comunicazione della Commissione sulle relazioni future con la Svizzera (COM(93)0486) nonchè le conclusioni del Consiglio del 10 novembre 1993 (9830/93 EFTA 73) su tale documento,
-visto l'articolo 90, paragrafo 2, del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0136/94),
A.considerando che l'Accordo CE-Svizzera nel settore dei trasporti attualmente in vigore concerne solo il traffico di transito, non prendendo in considerazione né il trasporto aereo, né il trasporto bilaterale su strada, né i problemi in materia di accesso al mercato e di armonizzazione tecnica e sociale,
B.considerando la situazione creata dal fallimento in Svizzera del referendum del 6 dicembre 1992 sul trattato SEE di cui l'Accordo sul transito era una sua importante appendice,
C.considerando che, ai sensi dell'allegato 8 dell'Accordo in vigore, in caso di non realizzazione del SEE la Comunità e la Svizzera avvieranno negoziati per concedersi reciprocamente l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti su strada e che una dichiarazione comune a verbale sottolinea l'importanza di una liberalizzazione nel settore dei trasporti aerei,
D.considerando che il Consiglio ha sottolineato l'esigenza che le relazioni CE-Svizzera si sviluppino in settori importanti quali i trasporti, la libera circolazione delle persone, la ricerca, l'accesso al mercato dei prodotti agricoli, gli ostacoli tecnici agli scambi, l'accesso agli appalti pubblici, ecc.,
E.considerando opportuno che la trattativa, pur restando in una logica di contestualità, non condizioni reciprocamente i contenuti dei negoziati nei diversi settori,
F.considerando che un eventuale accordo con la Svizzera nel settore dei trasporti sarà con ogni probabilità sottoposto a referendum, rappresentando così una questione fondamentalmente politica in vista della futura adesione della Svizzera alla CE,
G.considerando che la soluzione delle questioni ambientali legate ai trasporti nella regione alpina va ricercata anche attraverso un riequilibrio intermodale,
H.considerando le conseguenze negative per il traffico di transito della politica dei trasporti attuata in Svizzera, paese in cui quasi il 90% delle merci in transito è stato trasferito su rotaia mediante il mantenimento del tetto di 28 t, e considerando che la situazione si aggraverà ulteriormente a seguito del referendum del 20 febbraio 1994 e del conseguente dirottamento di un maggior volume di traffico attraverso l'Austria,
I.considerando, tuttavia, che qualsiasi limite imposto al traffico in transito deve avere caratteristiche non discriminatorie e non deve mirare a compromettere il principio della libera circolazione sostenuto dalla Comunità,
J.considerando che l'esito del referendum di iniziativa popolare svoltosi in Svizzera per tutelare la regione alpina non mette in discussione la lettera bensì lo spirito dell'accordo di transito CE/Svizzera tuttora in vigore e che sarà tuttavia necessaria una riflessione sui risultati degli studi che la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento a breve termine,
K.considerando che il Consiglio ha momentaneamente sospeso l'analisi del progetto di negoziato nel settore dei trasporti stradali e aerei a seguito dei risultati del suddetto referendum,
L.considerando che la creazione di uno spazio aereo europeo, in cui siano in vigore sane condizioni di concorrenza, è l'obiettivo cui dovrebbe tendere il futuro accordo nel settore con la Svizzera,
M.considerando infine che i trasporti in quanto servizi rientrano nell'ambito della politica comune dei trasporti nei confronti dei paesi terzi e non della politica commerciale comune,
1.approva la concessione da parte del Consiglio di un mandato negoziale alla Commissione per giungere a un accordo nei settori dei trasporti aerei e stradali con la Confederazione svizzera e auspica che esso venga concesso in tempi brevi;
2.è del parere che, vista la specificità della base giuridica riguardante i negoziati con la Confederazione svizzera contenuta negli accordi di transito la trattativa non dovrebbe essere condizionata nei contenuti dai negoziati relativi a settori differenti;
3.invita il Consiglio a tener conto, nel concedere il mandato negoziale alla Commissione, del punto di vista espresso nella presente risoluzione;
4.ritiene tuttavia che tale mandato esterno debba accompagnarsi a una stretta concertazione tra le istituzioni comunitarie, sulla base della procedura Luns -Westerterp e in conformità all'articolo 228 del trattato CE;
5.ribadisce l'opinione espressa nel summenzionato parere del 30 ottobre 1992, nella summenzionata risoluzione del 18 settembre 1992, nonché nel parere del 25 giugno 1993 sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti , secondo cui la CE è vincolata a un accordo di transito con la Svizzera sia per quanto riguarda la durata che il contenuto (pacta sunt servanda) e ricorda che gli accordi di transito facilitano la circolazione, tenendo conto della modernizzazione necessaria delle infrastrutture di trasporto, del trasporto combinato e dei fattori ecologici;
6.è del parere che l'Unione, l'Austria e la Svizzera debbano trovare in futuro un approccio comune per la soluzione dei problemi del transito alpino;
7.ritiene che in Svizzera debba esservi chiarezza sul fatto che, visto l'esito del referendum d'iniziativa popolare svoltosi in tale paese e concernente la tutela della regione alpina, si rende altresì necessaria una riflessione sul traffico pesante interno e sul traffico transfrontaliero nella regione alpina in uscita dalla Svizzera;
Trasporti stradali
8.ritiene che l'accordo relativo ai trasporti su strada debba riguardare l'"acquis communautaire" nel suo insieme, compreso il cabotaggio e l'armonizzazione dei pesi e delle dimensioni dei veicoli, in modo da garantire che i trasporti su strada vengano effettuati con maggiore efficienza e in maniera ecologicamente sostenibile;
9.è dell'avviso, pertanto, che nell'UE dovrebbero essere presi in considerazione limiti di traffico e di emissioni non discriminatori e che tali limiti debbano applicarsi in tutta la regione alpina e nelle altre aree ecologicamente sensibili;
10.invita la Commissione a elaborare criteri praticabili in ordine alla nozione di "area sensibile", nonché ad adottare misure concrete;
11.stima che tale eventuale accordo di liberalizzazione dovrebbe accompagnarsi a un approfondimento dell'equilibrio intermodale intrapreso con l'accordo di transito in vigore;
12.è dell'opinione inoltre che la liberalizzazione dovrebbe estendersi anche al trasporto effettuato da vettori comunitari fra la Svizzera e gli Stati dello SEE;
Trasporti aerei
13.prende atto con soddisfazione che i negoziati dovrebbero vertere sull'inclusione di tutto l'ordinamento comunitario vigente - incluso il terzo pacchetto di liberalizzazione del trasporto aereo, gli aiuti di stato e le norme sulla concorrenza - nonchè la concessione da parte della Svizzera ai vettori comunitari dei diritti di quinta libertà per i servizi tra la Svizzera e gli altri paesi EFTA;
14.ritiene che i meccanismi istituzionali necessari a garantire l'applicazione del diritto comunitario dovrebbero essere elaborati seguendo l'esempio del "singolo caposaldo" adottato nell'ambito dell'accordo tra Norvegia e Svezia relativo ai trasporti aerei, seppure adattato al caso specifico;
15.ritiene che è comunque importante che l'Unione europea garantisca nel corso dei negoziati i principi della reciprocità, della eliminazione di ogni discriminazione, del divieto di azioni unilaterali e del riconoscimento della libertà dell'utente di scegliere il mezzo di trasporto che ritenga più opportuno;
16.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e ai governi degli Stati membri e della Confederazione svizzera.