A3-0081/94
Risoluzione sull'incompatibilità dei controlli di passaporti effettuati da talune compagnie aeree con l'articolo 7 A del trattato CE
Il Parlamento europeo,
-visti gli articoli 3, lettera c), 7 A e 100 A del trattato CE,
-visto l'articolo 8 A del trattato CE,
-vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e in particolare l'articolo 14: "Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni",
-vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compreso il Protocollo n. 4,
-vista la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo addizionale di New York del 1967, che sono stati ratificati da tutti gli Stati membri,
-visto l'allegato 9 della Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale, in base al quale non è possibile imporre sanzioni a compagnie aeree, salvo casi di grave negligenza che faciliti l'immigrazione illegale,
-visti l'Accordo e la Convenzione di Schengen, il progetto di Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne e la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo ,
-viste le sue precedenti risoluzioni sulla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità europea, sulla Convenzione di Schengen, sul progetto di Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne e sulla Convenzione di Dublino,
-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
-vista la sua risoluzione del 19 novembre 1992 sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne e sulla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità europea ,
-visto il Libro bianco della Commissione al Consiglio europeo sul completamento del mercato interno del 14 giugno 1985 (COM(85)0310) che prevede una serie di proposte di direttive concernenti la libertà di circolazione,
-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne (SEC(92)0877),
-vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0081/94),
A.considerando che l'obiettivo della libera circolazione delle persone in tutta la Comunità, oggi Unione europea, che avrebbe dovuto essere realizzato il 31 dicembre 1992, non è stato raggiunto in quanto la Commissione non ha presentato proposte legislative appropriate e a causa del mancato adempimento da parte degli Stati membri delle condizioni indicate nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo, ossia
-completamento del processo di ratifica della Convenzione di Dublino relativa all'asilo
-conclusione della Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne
-completamento dei negoziati sulla Convenzione relativa al sistema europeo di informazione,
B.considerando che i vettori che forniscono servizi da e verso taluni Stati membri, quali il Regno Unito, la Francia e l'Italia, sono tenuti, in virtù della normativa sulla responsabilità dei vettori e delle relative sanzioni, a effettuare un doppio controllo dei passaporti e dei documenti di viaggio dei passeggeri che viaggiano da e verso detti Stati membri,
C.considerando che i vettori che trasportano in detti paesi passeggeri privi dei prescritti documenti di viaggio rischiano ammende considerevoli per ciascuno di essi,
D.considerando che la Convenzione di Schengen richiede altresì ai nove Stati membri firmatari di adottare una legislazione in materia di responsabilità di vettori nel settore dei trasporti aerei, marittimi e su strada, che preveda sanzioni per i vettori che trasportano cittadini di paesi terzi sprovvisti dei necessari documenti di viaggio;
E.considerando che i vettori non dovrebbero essere posti in condizione di decidere chi possa esercitare il diritto alla libera circolazione e chiedere asilo a norma di vari trattati e convenzioni,
F.considerando che l'esercizio di tali diritti dovrebbe essere riservato esclusivamente alle competenti autorità degli Stati membri,
G.considerando che il controllo dei passaporti effettuato dai vettori ai sensi della normativa sulla responsabilità dei vettori va distinto dai controlli d'identità dettati da motivi di sicurezza, i quali dovrebbero in via di principio essere identici per i viaggi all'interno di uno Stato membro e in altri paesi dell'Unione europea,
H.considerando che l'adozione di convenzioni a livello intergovernativo non può garantire la libera circolazione delle persone o il rispetto dei diritti dell'uomo,
1.chiede alla Commissione di presentare una normativa volta al conseguimento della libera circolazione delle persone il più presto possibile;
2.invita la Commissione a esaminare le legislazioni sulla responsabilità dei vettori e le relative sanzioni, come quelle previste nel Regno Unito e negli Stati firmatari dell'Accordo di Schengen, e individuare eventuali, violazioni dell'attuale normativa comunitaria con riferimento alla circolazione all'interno dell'Unione;
3.chiede, conformemente allo spirito e agli obiettivi dei Trattati CE, che gli Stati membri che l'hanno introdotta abroghino la normativa sulla responsabilità dei vettori;
4.esorta gli Stati membri a specificare che i controlli d'identità dettati da motivi di sicurezza dovrebbero essere identici per i viaggi tanto all'interno di uno Stato quanto in altri Stati dell'Unione;
5.chiede alle compagnie aeree, come contributo minimo alla libera circolazione delle persone, che cessino di effettuare duplici controlli;
6.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.