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Parlamento Europeo - 11 marzo 1994
Politiche strutturali II

A3-0080/94

Risoluzione sulle irregolarità e il recupero delle somme indebitamente versate nel quadro del finanziamento delle politiche strutturali

Il Parlamento europeo,

-visto il progetto di regolamento della Commissione riguardante le irregolarità e il recupero delle somme indebitamente versate nel quadro del finanziamento delle politiche strutturali (C3-0030/94),

-visto l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, modificato dall'articolo 1 del regolamento 2082/93 del 20 luglio 1993,

-visto il paragrafo 4, secondo trattino, della dichiarazione della Commissione concernente il codice di condotta per l'attuazione delle politiche strutturali ,

-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci

(A3-0080/93),

A.considerando che la Commissione si è impegnata a tener conto delle osservazioni del Parlamento sul progetto di regolamentazione applicativa della disciplina del primo paragrafo dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88 sulle misure che gli Stati membri devono adottare per prevenire e sanzionare le irregolarità, ricuperare i fondi e fornire un'adeguata informazione alla Commissione,

1.chiede alla Commissione di porre in essere una regolamentazione che induca gli Stati membri ad adottare misure che consentano:

a)una precisa identificazione e responsabilizzazione degli organi nazionali (centrali e locali) ai quali spetta il controllo, sia all'interno che all'esterno delle amministrazioni che gestiscono i fondi;

b)una puntuale informazione alla Commissione in ordine alle irregolarità identificate, al mancato rispetto (per azione od omissione) della legislazione comunitaria o nazionale, sotto il profilo sia degli aspetti finanziari che della qualità dell'esecuzione (per esempio le valutazioni dell'impatto ambientale), e alle azioni amministrative e giudiziarie intraprese, così come in ordine al quadro legislativo (civile e penale) e amministrativo in cui la prevenzione e la sanzione delle irregolarità e degli illeciti si collocano, nonché agli sforzi esplicati in materia di personale e dal punto di vista finanziario dagli organismi di ricerca, di informazione, di prevenzione e disciplinari, anche in relazione con i loro ulteriori compiti;

c)una rigorosa applicazione della disposizione, contenuta nel terzo trattino del primo comma del primo paragrafo dell'art. 23, per la quale "lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate", "tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l'intermediario e/o il promotore apportano la prova che l'abuso o la negligenza non è loro imputabile";

2.chiede a questo scopo alla Commissione di completare la disciplina della regolamentazione destinata a dare attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 23 del regolamento n. 4253/88, includendo disposizioni che prevedano

a)l'esatta individuazione degli organi preposti al controllo di legittimità e di merito sugli atti di esecuzione, a livello nazionale, centrale e locale, delle misure finanziarie dei fondi, sia all'interno che all'esterno delle amministrazioni incaricate della gestione;

b)la dettagliata precisazione degli organi amministrativi e giudiziari incaricati di prevenire e sanzionare le irregolarità e gli illeciti;

c)il massimo di trasparenza e precisione nell'informazione che gli Stati membri forniscono alla Commissione, in particolare attraverso

-l'organizzazione di una cooperazione tra Commissione e Stati membri per il miglioramento delle strutture legislative e amministrative preposte alla prevenzione e sanzione delle irregolarità e al recupero dei fondi;

-la cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione in ordine alle irregolarità che possono produrre effetti o che possono verificarsi al di fuori dello Stato che realizza l'inchiesta;

-il subordino del rimborso delle spese di giustizia allo Stato membro alla condizione che la Commissione sia tenuta al corrente e, se necessario, associata secondo le forme previste nell'ordinamento dello Stato membro alle procedure disciplinari;

-la previsione della possibilità di effettuare la comunicazione di nomi di persone fisiche o giuridiche anche nel quadro dell'applicazione dell'accordo che, ai sensi dell'articolo 138C del Trattato, disciplinerà l'esercizio del potere di inchiesta del Parlamento;

d)l'efficace recupero dell'indebito, da rafforzare per mezzo di una precisa indicazione delle prove della non imputabilità dell'abuso o della negligenza allo Stato membro e dell'esplicito subordino dell'esonero di responsabilità al fatto che lo Stato membro abbia accettato l'assistenza tecnica eventualmente offerta dalla Commissione ai fini della procedura di recupero;

3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

 
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