A3-0320/93
Risoluzione sulle relazioni tra gli organi responsabili del controllo del bilancio comunitario
Il Parlamento europeo,
-visto l'articolo 148 del regolamento,
-vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0320/93),
Relazioni tra Corte dei conti e Parlamento
1.si compiace per la volontà espressa dalla Corte dei conti di contribuire al miglioramento delle relazioni e della collaborazione con il Parlamento sulla base del ruolo delle due istituzioni, rispettivamente di difensore degli interessi dei contribuenti comunitari e di loro rappresentante; in particolare, valuta positivamente le procedure decise per quanto riguarda la reciproca concertazione nell'elaborazione dei programmi di lavoro, per garantire che il Parlamento riceva le relazioni della Corte prima dei mezzi di informazione e per fornire assistenza al Parlamento nell'esercizio dei poteri di indagine riconosciutigli ai sensi del trattato UE;
2.si attende, sempre su questa linea, che la Corte dei conti:
.trovi soluzioni, conformemente all'articolo 188C, paragrafo 4, quarto comma del Trattato CE, per rispondere sollecitamente alle richieste ad hoc di assistenza da parte del Parlamento;
.intervenga autonomamente con riferimento alle informazioni che potrebbero giungere in suo possesso circa un eventuale uso irregolare del denaro dei contribuenti;
.riprenda la prassi di trasmettere alla commissione per il controllo dei bilanci i progetti di relazione e le relazioni da essa preparati e destinati ad altre istituzioni, cui va applicata la procedura stabilita dal Parlamento per l'esame dei documenti confidenziali;
3.invita nuovamente la Corte dei conti ad inserire nella sua relazione annuale, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del regolamento finanziario, una sezione concernente la Corte stessa;
Relazioni tra controllori finanziari e Parlamento
4.sottolinea il ruolo fondamentale dei controllori finanziari delle istituzioni comunitarie per la tutela del denaro dei contribuenti;
5.chiede che ciascuna delle istituzioni comunitarie adempia al disposto dell'articolo 24 del regolamento finanziario, volto a garantire l'indipendenza delle funzioni dei controllori finanziari, ricordando in particolare che i contratti a breve termine non contribuiscono a tale indipendenza;
6.invita il controllore finanziario della Commissione a tenere informato il Parlamento circa i risultati dei propri sforzi tesi a (i) istituzionalizzare la cooperazione con i suoi omologhi a livello di Stati membri in quanto ad essi spetta la responsabilità primaria del controllo della spesa comunitaria, (ii) contribuire alla messa a punto di validi sistemi locali per il controllo della spesa comunitaria in paesi terzi e (iii) chiarire la situazione per quanto riguarda il controllo finanziario delle risorse CE destinate alle organizzazioni internazionali;
7.sollecita l'autorità superiore di ciascuna istituzione ad inserire, in ogni decisione di non tener conto del rifiuto del visto da parte del controllore finanziario, misure volte ad ovviare alle difficoltà di gestione alla base del rifiuto della concessione del visto, ed a far esaminare la questione di un'eventuale responsabilità dell'ordinatore, in mancanza di che le decisioni di non tener conto del visto stesso rischierebbero semplicemente di incoraggiare una gestione poco accurata;
8.insiste ancora una volta sul fatto che l'autorità superiore del Parlamento, che prende simili decisioni di non tener conto del rifiuto di visto sotto la sua sola responsabilità, in quanto istituzione che rappresenta i contribuenti comunitari dovrebbe fornire l'esempio dimostrando dovuta cautela e consultare la commissione per il controllo dei bilanci prima di decidere eventualmente di non tener conto del rifiuto di visto;
9.incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di studiare le possibilità per dare attuazione all'articolo 73 del regolamento finanziario, concernente la responsabilità disciplinare e pecuniaria degli ordinatori;
Lotta contro le frodi
10.sottolinea che la responsabilità di prevenire, individuare e perseguire le frodi a danno del bilancio comunitario, come pure di recuperare gli importi indebitamente versati, incombe in primo luogo agli Stati membri e ricorda agli Stati membri che essi hanno l'obbligo di dare piena attuazione ai regolamenti comunitari in materia di controllo;
11.invita gli Stati membri a impostare la lotta contro le frodi a danno del bilancio comunitario sul principio di un'azione mirata in funzione dei rischi;
12.chiede al Consiglio:
a)di pronunciarsi senza indugio sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo ai controlli e alle sanzioni nelle politiche comuni dell'agricoltura e della pesca;
b)di istituire con il Parlamento una task force comune permanente contro le frodi;
13.invita la Commissione:
a)a presentare sollecitamente proposte di modifica degli attuali regolamenti in materia di controllo per rendere obbligatorio a livello di controlli nazionali, un approccio mirato in funzione dei rischi;
b)a fornire nel frattempo agli Stati membri tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione di controlli mirati sulla base dell'analisi dei rischi;
c)a fare pienamente uso dei suoi poteri per quanto riguarda la messa a punto di programmi di controllo nazionali ed a insistere per ottenere le informazioni che le sono necessarie per controllare, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, l'applicazione di tali programmi;
d)a riferire trimestralmente alla commissione per il controllo dei bilanci sull'utilizzo degli stanziamenti del bilancio comunitario destinati alla lotta contro le frodi e ai controlli nazionali sulla spesa nel quadro della PAC, ivi compresi gli stanziamenti riportati;
e)a presentare proposte volte a subordinare l'erogazione di fondi comunitari agli Stati membri alla corretta applicazione dei regolamenti comunitari in materia di controlli, incluso un soddisfacente livello di utilizzazione dei fondi comunitari destinati al rafforzamento dei controlli nazionali;
f)a presentare al Parlamento un'analisi comparativa del rapporto costi-benefici dei controlli fisici rispetto alle verifiche documentali;
g)a presentare proposte per l'imposizione di ammende agli Stati membri che omettano di notificare frodi e irregolarità;
h)a commissionare uno studio che valuti in che misura ciascuno Stato membro pone in condizioni ed incoraggia i singoli, in qualità di cittadini, dipendenti o funzionari, a riferire casi noti o presunti di frode a danno del bilancio comunitario;
i)ad attivare non appena possibile, in via sperimentale, un "numero verde contro le frodi" e a riferire al Parlamento i risultati ottenuti;
j)a tenere informato il Parlamento sulle misure adottate o previste per intensificare la lotta della Commissione contro le frodi, con particolare riferimento alla crescente importanza dei Fondi strutturali e all'espansione della criminalità internazionale;
k)a presentare una relazione sui problemi attinenti al recupero delle somme versate indebitamente o oggetto di evasione, che tratti in particolare delle procedure atte a:
i)stabilire la sussistenza del fatto fraudolento, con la partecipazione della Commissione in tali accertamenti;
ii)determinare le rispettive responsabilità finanziarie degli Stati membri e della Commissione, in caso di frode accertata;
iii)recuperare le somme versate indebitamente o oggetto di evasione;
iv)imputare le ripercussioni finanziarie dell'eventuale mancato recupero;
14.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.