A3-0074/94
Risoluzione sul potere di istruzione e di inchiesta autonomo di cui dispone l'Unione nel quadro della protezione giuridica dei propri interessi finanziari
Il Parlamento europeo,
-vista la sua risoluzione del 24 ottobre 1991 sulla protezione giuridica degli interessi finanziari della Comunità europea ,
-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci
(A3-0074/94),
A.considerando che la protezione giuridica degli interessi finanziari comunitari si avvale di strumenti legislativi ed amministrativi spesso incoerenti, frammentari e poco efficaci tanto nell'ambito dell'ordinamento comunitario che in seno ai sistemi giuridici nazionali;
B.considerando che tali lacune riguardano sia i poteri di istruzione e di inchiesta finanziaria che le sanzioni amministrative e penali applicabili nell'Unione alle irregolarità e frodi commesse ai danni del bilancio comunitario da soggetti estranei o appartenenti alle Istituzioni comunitarie;
C.considerando che un'iniziativa comunitaria si rende necessaria, per garantire l'efficacia e la omogeneità della tutela degli interessi finanziari della Comunità nell'ambito del mercato unico, conformemente ai principi consacrati negli artt. 3B e 100A del trattato CE;
1.decide di avvalersi dell'art. 138B, secondo comma del trattato CE per chiedere alla Commissione di sottoporgli quattro proposte di misure legislative, relative agli oggetti di seguito indicati;
In merito ai poteri d'istruzione e d'inchiesta:
2.domanda alla Commissione di sottoporre al Parlamento e al Consiglio, entro il 30 settembre 1994, una proposta di regolamento recante il seguente contenuto:
a)base giuridica: artt. 43, 100A e 209A del trattato CE;
b)oggetto: costituzione di una Unità di lotta alle frodi (ULAF), dotata, oltre agli attuali poteri di coordinamento dell'ULAF, di penetranti poteri di accesso all'informazione e di inchiesta in loco;
c)contenuto: disposizione volta a definire la struttura dell'ULAF (Incorporazione dei servizi d'inchiesta presenti nelle altre direzioni generali o costituzione, presso queste ultime, di cellule di coordinamento dipendenti dall'ULAF) e i suoi poteri (testo unico che disciplini sia i poteri d'inchiesta - adottando quelli volta a volta più incisivi previsti dai regolamenti attuali - sia il valore delle prove e la cooperazione con le autorità degli Stati membri, specie nel caso di frode su scala internazionale);
In merito alle sanzioni a carico di responsabili di irregolarità e frodi ai danni del bilancio comunitario
3.domanda alla Commissione di sottoporre al Parlamento e al Consiglio, entro il 30 giugno 1994, una proposta di direttiva recante il seguente contenuto:
a)base giuridica: artt. 100A e 209A del trattato CE;
b)oggetto: armonizzazione della protezione penale degli interessi finanziari dell'Unione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri;
c)contenuto: determinazione di principi comuni; identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzione e di soglie minime e massime, nel rispetto del principio del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo sancito nella sentenza resa dalla Corte di giustizia nella causa 68/88; previsione di relative fattispecie e sanzioni, nel caso in cui il soggetto attivo o passivo dell'illecito sia un funzionario comunitario;
4.domanda alla Commissione di sottoporre al Parlamento e al Consiglio, entro il 30 giugno 1994, una proposta di regolamento recante il seguente contenuto:
a)base giuridica: artt. 43, 100A e 209A del trattato CE;
b)oggetto: disciplina generale delle sanzioni amministrative previste nella legislazione comunitaria;
c)contenuto: principi e garanzie applicabili alle sanzioni amministrative comunitarie, definiti in modo da garantire il rispetto del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia;
In merito alla responsabilità di funzionari comunitari
5.domanda alla Commissione di sottoporgli, entro il 30 settembre 1994, previa valutazione e identificazione della natura e della base giuridica dell'atto, una proposta di atto legislativo recante il seguente contenuto:
a)oggetto: responsabilità dei soggetti della procedura di esecuzione del bilancio;
b)contenuto:
i)disciplina della procedura per far valere la responsabilità pecuniaria e disciplinare dell'ordinatore, del controllore finanziario e del contabile, mediante attribuzione di una funzione di giurisdizione contabile ad un organismo esterno, indipendente rispetto all'Istituzione cui appartiene il funzionario;
ii)criteri per la revoca dell'immunità giurisdizionale spettante ai funzionari, nell'ipotesi di illecito sanzionabile nell'ordinamento di uno Stato membro;
6.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.