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Parlamento Europeo - 11 marzo 1994
Accesso ai mercati dei paesi terzi

A3-0023/94

Risoluzione sui negoziati sull'accesso ai mercati dei paesi terzi nei settori contemplati dalla direttiva 90/531/CEE (direttiva sugli appalti in determinati settori di pubblica utilità)

Il Parlamento europeo,

-vista la direttiva 90/531/CEE, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni ,

-vista la relazione della Commissione sui negoziati sull'accesso ai mercati dei paesi terzi nei settori contemplati dalla direttiva 90/531/CEE (direttiva sugli appalti in determinati settori di pubblica utilità) (COM(93)0080),

-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

-vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0023/94),

A.rilevando che l'accordo sullo Spazio economico europeo prevede all'articolo 65 e nell'allegato XVI che le disposizioni della direttiva sugli appalti in determinati settori di pubblica utilità saranno applicate nei paesi dell'EFTA,

B.constatando che gli accordi europei, firmati il 16 dicembre 1991 dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dall'Ungheria, dalla Cecoslovacchia e dalla Polonia, prevedono che alla fine dei periodi di transizione convenuti il trattamento nazionale sarà concesso a ogni impresa comunitaria, indipendentemente dalla sua forma, e che l'accesso integrale agli appalti pubblici sarà istituito su una base di reciprocità,

C.constatando che nella richiesta del 2 agosto 1990 la Comunità sollecitava, nell'ambito del GATT, ai sensi delle disposizioni dell'articolo XIV, paragrafo 6, lettera b) dell'accordo del GATT sugli appalti pubblici , che il campo di applicazione dell'accordo fosse esteso agli enti pubblici o privati delle parti contraenti che esercitano le loro attività sulla base di diritti speciali o esclusivi nei settori delle telecomunicazioni, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti urbani, dei porti e degli aeroporti,

D.deplorando che le offerte delle altre parti nell'ambito dell'accordo del GATT sugli appalti pubblici siano molto più timide rispetto alle offerte dell'Unione europea,

E.sottolineando l'importanza che rappresenta per l'industria europea l'accesso delle apparecchiature di reti telefoniche ai mercati americani e giapponesi,

F.considerando che il Trattato di Roma non pregiudica in alcun modo il regime di proprietà esistente negli Stati membri (articolo 222),

1.si congratula per il fatto che le imprese dell'Unione possano accedere agli appalti pubblici in determinati settori di pubblica utilità della Svezia, della Finlandia, dell'Islanda e dell'Austria;

2.auspica che l'Unione europea abbia accesso al mercato degli idrocarburi della Norvegia e che a tal fine sia definita una formula conforme alle regole dell'Unione;

3.deplora il ritiro della Svizzera dallo SEE e le conseguenze di tale ritiro in materia di appalti pubblici in determinati settori di pubblica utilità e ritiene importante che i negoziati bilaterali sulle future relazioni tra l'Unione europea e la Svizzera mirino ad applicare le disposizioni di tale direttiva;

4.approva le disposizioni degli accordi europei firmati il 16 dicembre 1991 insieme all'Ungheria, alla Cecoslovacchia e alla Polonia che prevedono, dopo una fase di transizione, il pieno accesso agli appalti pubblici in determinati settori di pubblica utilità istituito su base di reciprocità;

5.sostiene la richiesta della Commissione del 2 agosto 1990 volta ad ampliare a nuovi settori il campo di applicazione dell'accordo GATT sugli appalti pubblici;

6.sottolinea le divergenze dei partner dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo GATT sugli appalti pubblici;

7.insiste affinché i mercati americani siano aperti all'Unione europea in condizioni identiche - possibilità reali di ricorso incluse - a quelle relative all'apertura del mercato europeo ai produttori americani per determinati settori di pubblica utilità e che pertanto la nozione di appalto pubblico sia definita insieme agli Stati Uniti, in modo non restrittivo, comprendendo appalti a livello federale, subfederale e comunale e che i cosiddetti appalti "privati" siano sottoposti a una rigorosa trasparenza; disapprova qualsiasi accordo la cui applicazione dipenderebbe dalla natura pubblica o privata della proprietà dell'ente aggiudicatore in questione;

8.auspica che venga maggiormente chiarita la portata dell'offerta canadese;

9.auspica che sul mercato giapponese siano attuate condizioni tali da consentire una reale concorrenza con i produttori giapponesi, in particolare in considerazione della domanda che si prevede a seguito della prossima introduzione della RNIS (Rete digitale di servizi integrati) a banda larga e della nuova generazione di apparecchiature di comunicazione mobili portatili;

10.ritiene che l'offerta coreana presenti numerose lacune che dovrebbero costituire l'oggetto di negoziati in vista dell'ampliamento di un mercato per ora limitato, e chiede che sia abrogata la nuova legislazione concernente gli acquisti di attrezzature di reti di telecomunicazione da parte della Korea Telecom; ritiene inoltre che la Corea dovrebbe rivedere la sua posizione per quanto riguarda le ferrovie, i trasporti urbani, gli aeroporti e i servizi idrici;

11.approva le proposte di Israele;

12.attende che Hong Kong e Singapore formulino in futuro proposte di cui potranno beneficiare gli imprenditori europei;

13.prende atto delle dichiarazioni sugli appalti pubblici contenute nell'Atto finale dell'Uruguay Round e incoraggia la Commissione a portare avanti i negoziati in corso, in base al principio di un'autentica reciprocità e di una reale trasparenza, e a vigilare affinché la legittima richiesta di un reciproco accesso al mercato non conduca alla cosiddetta "reciprocità aggressiva" che comprometterebbe inevitabilmente la logica economica e il raziocinio;

14.ritiene assolutamente necessario concludere un accordo soddisfacente sugli appalti pubblici, tenuto conto del carattere a volte politico dell'aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori in questione e delle difficoltà della loro apertura per l'insieme dei partner commerciali interessati;

15.richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di salvaguardare altresì gli interessi dell'Unione europea relativi ai propri appalti pubblici (appalti in determinati settori di pubblica utilità), tenuto conto di condizioni di concorrenza che non sono favorevoli all'Unione europea; a tal fine:

-la Commissione deve presentare nei termini richiesti le relazioni che essa si è impegnata a redigere periodicamente;

-la Commissione dovrebbe costituire un osservatorio europeo degli appalti in determinati settori di pubblica utilità concernente l'insieme dei paesi terzi, con un regolare aggiornamento dell'accesso reciproco agli appalti;

-dovrebbero essere migliorati gli strumenti di politica commerciale dell'Unione in modo che quest'ultima possa reagire in modo migliore alle prassi commerciali sleali sul piano internazionale;

16.invita la Commissione a tener presente, nei negoziati con altri Stati, che gli atteggiamenti protezionistici hanno un effetto negativo anche per il paese importatore, in quanto quest'ultimo dovrà sostenere i cosiddetti "costi di produzione della protezione" e i "costi di consumo";

17.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri nonché ai Segretariati dell'EFTA e del GATT.

 
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