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Parlamento Europeo - 24 marzo 1994
Negoziati GATT

A3-0149/94

Risoluzione sui risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round del GATT

Il Parlamento europeo,

-viste le proprie risoluzioni, dell'11 ottobre 1990, del 19 novembre 1992, del 17 dicembre 1992, del 15 luglio 1993 e del 30 settembre 1993 sulla situazione dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round del GATT,

-vista la propria risoluzione del 22 gennaio 1993 sull'ambiente e il commercio,

-vista la propria risoluzione del 16 novembre 1993 sul GATT e la crisi nell'industria tessile della Comunità

-vista la propria risoluzione del 19 gennaio 1994 sui risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round del GATT,

-vista la propria risoluzione del 9 febbraio 1994 sull'introduzione della clausola sociale nel sistema unilaterale e multilaterale di commercio,

-visto l'esito dei negoziati dell'Uruguay Round del GATT sancito dall'Atto finale del 15 dicembre 1993,

-vista la proposta di risoluzione dell'on. Rossetti sui negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (B3-1249/91),

-vista la proposta di risoluzione della on. Ferrer sulla necessità di difendere l'industria conciaria europea (B3-1397/93),

-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

-visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri, della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0149/94),

A.vista la Dichiarazione di Punta del Este del settembre 1986, con cui le parti contraenti del GATT hanno stabilito i temi, gli obiettivi, le strutture istituzionali e il calendario dell'ottavo Round negoziale multilaterale del GATT,

B.visti i lavori della conferenza ministeriale del dicembre 1988 di Montreal, in cui le parti contraenti del GATT hanno tracciato una valutazione intermedia delle trattative nonché della conferenza ministeriale di Bruxelles del dicembre 1990, nella quale le parti contraenti non sono riuscite a concludere la tornata negoziale secondo il programma,

C.preso atto che, negli ultimi tre anni, le parti contraenti del GATT sono riuscite a colmare le proprie divergenze, conseguendo notevoli risultati negoziali in numerosi settori,

D.vista la decisione del Consiglio del 15 dicembre 1993 che approva i risultati dell'Uruguay Round,

per quanto attiene all'esito dei negoziati in generale

1.è lieto di constatare che le parti contraenti del GATT sono infine riuscite, dopo oltre sette anni di intense trattative, a portare a conclusione l'ottava - e finora la più ambiziosa - tornata negoziale multilaterale del GATT, il cui fallimento avrebbe comportato conseguenze imprevedibili per l'economia mondiale;

2.è persuaso che la felice conclusione e l'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round produrranno un sensibile impulso alla crescita e all'occupazione, in un momento in cui l'economia dei paesi occidentali industrializzati versa in una situazione globale di recessione;

3.constata che l'impatto dell'accordo GATT sarà diverso per ciascun paese e persino per ciascun gruppo di popolazione e che è probabile che i paesi importatori di prodotti alimentari dell'Africa subsahariana e i paesi meno sviluppati registrino una diminuzione del proprio reddito nazionale negli anni a venire; altri paesi in via di sviluppo, al contrario, dovrebbero registrare effetti positivi sulla scia dell'accordo GATT, come nel caso dei paesi in via di sviluppo produttori tessili o dei paesi in via di sviluppo produttori alimentari, e, più in generale, anche i paesi in via di sviluppo dovrebbero poter profittare di un miglior accesso ai mercati per le loro esportazioni;

4.dà atto alla Commissione nella sua veste di negoziatore dell'Unione europea, di essere riuscita per tutto il corso dei negoziati a far valere efficacemente gli interessi, talora divergenti, degli Stati membri dell'UE nei confronti degli altri partner;

5.esprime particolare soddisfazione per il fatto che la conclusione dell'Uruguay Round ha esteso il sistema commerciale multilaterale ad importanti settori come i servizi, la tutela della proprietà intellettuale e le misure di investimento in ambito commerciale, e ciò per il fatto che la progressiva globalizzazione dell'economia rende sempre più inadeguato il semplice smantellamento dei dazi e degli ostacoli non tariffari al commercio;

6.è consapevole che un giudizio definitivo sull'equilibrio generale degli accordi raggiunti sarà possibile solo quando saranno esaminati in modo approfondito i contributi definitivi di tutte le parti contraenti del GATT in materia di riduzione dei dazi doganali e di apertura del settore dei servizi;

7.constata tuttavia, sulla base degli risultati negoziali di cui attualmente dispone, come codificati nell'atto finale del 15 dicembre 1993, che gli obiettivi di Punta del Este sono stati in linea di massima conseguiti e, in alcuni settori, perfino superati, e che detti risultati si mantengono entro il mandato negoziale che il Consiglio aveva conferito alla Commissione prima dell'apertura delle trattative;

8.si rammarica tuttavia che l'impegno preso a Punta del Este di effettuare una valutazione allo scopo di garantire un'applicazione efficace del promesso "trattamento differenziale e più favorevole" a vantaggio dei paesi in via di sviluppo prima del completamento formale dei negoziati non sia stato mantenuto e insiste sul fatto che tale iniziativa resta ancora valida;

9.sottolinea che l'accordo globale tiene debitamente conto sia degli interessi dell'UE e dei suoi partner commerciali più importanti sia dei paesi in via di sviluppo, che in numerosi settori hanno beneficiato di ampie deroghe e di periodi transitori più lunghi per l'esecuzione degli accordi;

10.rileva al tempo stesso che, in materia di riduzione dei dazi e di apertura del mercato dei servizi, alcuni partner hanno fatto concessioni, che si mantengono al di sotto della loro capacità economica;

11.riconosce i notevoli sforzi di numerosi paesi in via di sviluppo che, nel corso dei negoziati, si sono dichiarati pronti a consistenti e spesso unilaterali riduzioni dei dazi doganali, vincolandole in ambito GATT;

12.è persuaso che la liberalizzazione concordata in settori quali l'agricoltura e il tessile-abbigliamento apporterà benefici per lo sviluppo economico degli stessi PVS;

per quanto attiene agli aspetti istituzionali

13.si congratula per l'istituzione di una Organizzazione multilaterale del commercio (WTO) entro il cui quadro saranno ricondotti tutti gli accordi multi- e plurilaterali stipulati nel quadro del GATT;

14.vede in particolare nelle più rigorose procedure di risoluzione delle controversie nell'ambito del WTO - che configurano un inizio di giurisdizione commerciale internazionale, non più soggetta al veto da parte di un solo membro del GATT - un importante contributo per la riduzione delle dispute commerciali bilaterali;

15.si compiace che le parti contraenti si siano accordate su un sistema di composizione delle controversie più articolato ed efficace, che consente di abbandonare le misure unilaterali di difesa commerciale non compatibili con le regole del GATT;

16.si compiace per il fatto che l'UE in quanto tale diverrà parte contraente del WTO insieme agli Stati membri e vede in tale iniziativa un consolidamento della politica commerciale comune prevista all'articolo 113 del trattato CE;

17.chiede di essere informato tempestivamente circa la struttura organizzativa della WTO e dei suoi organi, i suoi metodi di lavoro e le procedure decisionali;

18.insiste, ai fini del controllo democratico della politica dell'Unione europea, sia in ordine alla realizzazione della WTO sia a livello dei lavori in seno ai suoi organi, sulla prevista consultazione del Parlamento europeo a norma della base giuridica dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo capoverso del trattato CE;

per quanto attiene alle singole materie negoziali

a)riduzione dei dazi doganali

19.constata con soddisfazione che le concessioni doganali determineranno complessivamente una riduzione degli ostacoli tariffari al commercio superiore all'obiettivo del 30% stabilito a Punta del Este;

20.esprime peraltro la propria delusione per il fatto che alcuni paesi industrializzati, come gli USA e il Giappone, non si siano mostrati disposti a una netta riduzione dei massimali tariffari, utilizzati soprattutto per proteggersi contro le importazioni di tessili, abbigliamento e pelletterie;

21.riconosce esplicitamente i contributi resi da numerosi paesi in via di sviluppo i quali, nel quadro di un nuovo approccio che abbandona il principio della sostituzione delle importazioni per privilegiare quello della strategia di sviluppo orientata alle esportazioni, si sono dichiarati pronti a una consistente riduzione dei dazi e a una loro codificazione in ambito GATT;

b)Interscambio agricolo

22.riconosce che, in materia di commercio agricolo, l'UE ha dovuto accettare di ridurre il sostegno e la protezione concessi al settore agricolo per rispettare gli obiettivi negoziali di Punta del Este; è tuttavia persuaso che ciò non abbia rimesso in questione né i principi basilari né gli strumenti principali della politica agricola comune (PAC) - riformata nel corso dell'Uruguay Round - come del resto indicato nel mandato negoziale della Commissione;

23.è lieto di constatare che gli aiuti diretti al reddito, elemento centrale della riforma della PAC, vengono riconosciuti dalle parti contraenti come conformi al GATT, per cui sono esonerati da ogni obbligo di riduzione;

24.invita il Consiglio e la Commissione a garantire a livello di bilancio, sulla base degli accordi di Edimburgo, i pagamenti diretti assicurati nell'ambito del cosiddetto "Green Box" per il periodo di validità della clausola di pace;

25.rileva in proposito l'importanza della "clausola di pace" stipulata per un periodo di nove anni, con la quale tutte le parti contraenti si sono impegnate a non contestare tali forme di aiuti di Stato nel quadro dei procedimenti di risoluzione delle controversie del GATT;

26.ritiene che la trasformazione di tutte le limitazioni di accesso al mercato in tariffe doganali equivalenti (tarifficazione), la riduzione di tali dazi e l'abbattimento dei sussidi all'export del 36% in volume e del 21% in quantità nell'arco di sei anni, rappresentino un contributo alla razionalizzazione economica dell'interscambio agricolo;

27.considera l'accordo sui prodotti di sostituzione un obbligo vincolante a limitare i quantitativi delle importazioni di tali prodotti sulla base degli anni 1990-92;

28.invita la Commissione, qualora gli accordi dell'Uruguay Round dovessero imporre all'economia agricola dell'UE ulteriori oneri di adattamento rispetto a quelli già sostenuti con la riforma della PAC, a esaminare ulteriori misure di aiuto conformi al GATT, onde colmare tali squilibri;

29.ammette che i paesi in via di sviluppo che sono importatori netti di prodotti agrari, dovranno sostenere costi aggiuntivi a causa del prevedibile aumento dei prezzi sul mercato mondiale; valuta pertanto positivamente il fatto che a tali Stati siano stati promessi nuovi aiuti per lo sviluppo di una propria industria agraria;

c)tessile-abbigliamento

30.esprime la convinzione che, dopo 20 anni di protezione con l'accordo multifibre, all'industria europea del tessile-abbigliamento sia stato concesso un sufficiente periodo di adattamento per sostenere economicamente la progressiva riconduzione del commercio del tessile nell'ambito normativo del GATT entro l'anno 2005;

31.sottolinea inoltre che il rafforzamento dell'apparato normativo GATT per quanto riguarda non solo le clausole di salvaguardia ma anche la tutela della proprietà intellettuale, assicurerà all'industria europea una maggiore protezione contro la concorrenza estera sleale e le merci contraffatte;

32.sottolinea che la progressiva liberalizzazione del commercio dei tessili ha contribuito in modo decisivo all'accordo dei paesi in via di sviluppo sull'inclusione dei servizi e della tutela della proprietà intellettuale nelle regole del GATT e che tali paesi si sono parimenti impegnati ad una significativa apertura dei propri mercati all'importazione di prodotti del tessile-abbigliamento dai paesi industrializzati;

33.reputa invece che in fatto di accesso al mercato le offerte di svariati fornitori tra i più importanti siano insoddisfacenti; invita pertanto la Commissione a proseguire con la massima fermezza i negoziati prevedendo un ritiro dell'offerta tariffaria dell'UE limitatamente ai prodotti riguardo ai quali i principali fornitori non hanno presentato offerte significative;

d)regole del GATT

34.accoglie con soddisfazione la riformulazione dell'art. XIX del GATT relativo alle misure di salvaguardia che, con l'introduzione di una certa selettività nei confronti dei fornitori maggiormente responsabili della turbativa consente, in situazioni di brusco aumento delle esportazioni, di rinunciare in futuro agli accordi di autolimitazione non conformi al GATT;

35.si attende dalla nuova formulazione delle regole antidumping e antisovvenzione una maggiore rigorosità e incisività delle procedure, che renderà più ardui gli abusi protezionistici di tale strumento e i tentativi di eludere i dazi antidumping;

36.chiede di essere consultato dal Consiglio su ogni modifica del regolamento antidumping dell'UE volta ad adeguarlo alle nuove disposizioni GATT;

37.rileva che l'accordo sulle sovvenzioni imporrà a tutte le parti contraenti una disciplina più rigorosa che ridurrà la possibilità di distorsioni commerciali, lasciando nel contempo all'UE la possibilità di proseguire la sua politica regionale, ambientale e di ricerca, che si fonda sostanzialmente su aiuti pubblici non specifici;

e)servizi

38.vede nell'istituzione di regole multilaterali per la prestazione internazionale di servizi, sancite nel General Agreement on Trade in Services (GATS) un'integrazione quanto mai necessaria dell'ordine commerciale mondiale;

39.considera il principio della nazione più favorita, quello del trattamento nazionale e la trasparenza dei regimi normativi pubblici come basi irrinunciabili anche per l'interscambio di servizi; è peraltro consapevole che l'apertura dei mercati dei servizi, il cui accesso è di solito strettamente disciplinato da normative interne, potrà avvenire solo gradualmente;

40.ritiene pertanto oggettivamente giustificato il metodo, prescelto dalle parti contraenti, di stipulare, oltre all'accordo di base del GATS, elenchi nazionali di impegni iniziali nonché deroghe temporanee e settoriali al trattamento della nazione più favorita;

41.esprime peraltro la propria delusione per il fatto che, soprattutto gli Stati Uniti, non si siano mostrati disposti a dare un contributo significativo nei settori dei servizi finanziari, del trasporto marittimo e delle telecomunicazioni, che avrebbero offerto agli operatori dell'UE condizioni comparabili a quelle di cui beneficiano gli operatori esteri sul mercato interno dell'Unione; rileva tuttavia con soddisfazione che le trattative su tali temi sono tuttora in corso e invita tutte le Parti a proseguire tali negoziati per conseguire gli obiettivi prefissati nei tempi proposti;

42.ritiene che gli accordi conclusi per il settore dei servizi non ostino alla prosecuzione degli aiuti statali al settore audiovisivo, ritenuti indispensabili per preservare l'identità culturale dell'Europa;

f)tutela della proprietà intellettuale

43.considera l'accordo sulla tutela della proprietà intellettuale (TRIP) un decisivo passo in avanti verso il completamento del sistema commerciale mondiale, che ridurrà nettamente le distorsioni commerciali provocate dalla disparità o, come sovente avviene, dalla totale assenza di norme nazionali;

44.riconosce che il raggiungimento di tale accordo è stato possibile solo per le ampie concessioni fatte dai paesi in via di sviluppo; rileva tuttavia che una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale determinerebbe nei PVS un clima migliore per gli investimenti esteri;

45.esorta le parti contraenti del GATT a trasporre senza indugio nel diritto interno gli impegni assunti con l'accordo TRIP, prevedendo anche sanzioni efficaci in caso di violazione dei diritti di proprietà garantiti da tutela;

g)misure di investimento in ambito commerciale (TRIM)

46.si attende dall'attuazione dell'accordo TRIM un ulteriore miglioramento della propensione agli investimenti, innanzitutto nei paesi in via di sviluppo, ma anche in quelli emergenti, che finora hanno seguito una politica discriminatoria nei confronti degli investitori esteri;

h)paesi in via di sviluppo

47.esprime soddisfazione per il fatto che anche i paesi in via di sviluppo trarranno vantaggi dai risultati dell'Uruguay Round e si integreranno meglio nel mercato mondiale; considera peraltro necessari ulteriori sforzi per l'instaurazione di un equo ordine economico globale che consenta ai PVS di ottenere prezzi più remunerativi per i propri prodotti;

48.considera che i risultati dell'Uruguay Round nel settore agricolo finiranno per penalizzare i paesi meno sviluppati (PMS), che sono oltretutto importatori netti di generi alimentari, e chiede, oltre agli aiuti annunciati, un incremento degli aiuti allo sviluppo da parte dei paesi industrializzati, fino a raggiungere almeno l'aliquota dello 0,7% del PIL indicata dall'ONU;

49.si compiace del fatto che, nell'ambito del WTO, ai paesi in via di sviluppo sia stato concesso di non sottostare a tutte le regole in egual misura; ritiene peraltro che permangano debolezze nella struttura di tale organismo, che non appare in grado di far valere gli interessi dei PVS; considera quanto mai modeste le possibilità per tali paesi di ricorrere a misure di ritorsione come strumento di politica commerciale; giudica assolutamente necessaria l'instaurazione di meccanismi decisionali aperti in seno al WTO;

Conclusioni

50.auspica che, dopo la conferenza ministeriale di Marrakech, tutte le parti contraenti del GATT pongano immediatamente in essere le procedure di ratifica a conclusione dell'Uruguay Round, in modo che gli accordi raggiunti possano essere attuati a partire dal 1995 e il WTO possa iniziare ad operare;

51.ribadisce la richiesta di essere consultato dal Consiglio, a conclusione dell'intero Round negoziale a nome dell'UE, conformemente alla procedura del parere conforme di cui all'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE, immediatamente dopo la firma dell'accordo;

52.deciderà in merito alla sua approvazione dopo essere stato compiutamente informato sui contenuti dell'accordo, dal Consiglio e dalla Commissione anche e nel quadro della consultazione prevista dal trattato;

53.si rammarica che le trattative dell'Uruguay Round non abbiano preso in esame una clausola sociale fondata sugli standard minimi elaborati nel quadro dell'OIL; invita pertanto la Commissione a pronunciarsi in modo chiaro ed univoco a favore dell'iscrizione prioritaria di tale punto nell'ordine del giorno del WTO;

54.auspica che le parti contraenti del GATT si accordino su un programma di attività del WTO in materia di commercio e ambiente, che consenta di tener maggiormente conto in futuro delle considerazioni ambientali nei sistemi multilaterali di commercio;

55.si attende dalla prevista inclusione di elementi relativi al settore della concorrenza, un'ulteriore importante integrazione dell'ordine commerciale mondiale che, dopo l'ampia rimozione delle barriere tariffarie commerciali, acquisterà sempre maggiore importanza ai fini di un'efficace apertura dei mercati;

56.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri, al Segretariato generale del GATT nonché alle Parti contraenti del GATT riunite nella conferenza ministeriale del 12-15 aprile a Marrakech.

 
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