A3-0167/94
Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Roth
Il Parlamento europeo,
-ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Claudia Roth, trasmessa dal Procuratore generale della Repubblica federale di Germania in data 16 novembre 1993,
-visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
-viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ,
-visto l'articolo 46, paragrafo 2, della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,
-visto l'articolo 6 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0167/94),
1.decide di non revocare l'immunità parlamentare della on. Roth;
2.incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione a essa attinente alle competenti autorità della Repubblica federale di Germania.