A3-0207/94
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a seguito delle conclusioni del Comitato di riflessione presieduto da Onno Ruding e riguardante gli orientamenti in materia d'imposizione fiscale delle imprese nel quadro del perfezionamento del mercato interno
Il Parlamento europeo,
-vista la relazione del Comitato di esperti indipendenti sull'imposizione fiscale delle imprese,
-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento a seguito delle conclusioni del Comitato di riflessione presieduto da Onno Ruding e riguardante gli orientamenti in materia d'imposizione fiscale delle imprese nel quadro de perfezionamento del mercato interno ,
-visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0207/94),
A.considerando che l'Unione europea deve dotarsi di un mercato unico efficiente in cui le decisioni sugli investimenti non presentino distorsioni dovute ai sistemi nazionali di imposizione,
B.considerando di sostenere da lungo tempo le politiche comunitarie volte a creare un tale mercato interno,
C.considerando che i miglioramenti apportati nel settore fiscale si sono rivelati deludenti, in particolare a causa della norma relativa al voto all'unanimità vigente in seno al Consiglio,
D.considerando che varie proposte della Commissione sono bloccate da vari anni a livello di Consiglio sebbene il Parlamento abbia espresso il proprio parere in merito,
E.considerando che dal 1990 sono stati compiuti passi avanti verso l'eliminazione della doppia tassazione dei flussi di reddito transfrontalieri relativamente a gruppi di imprese e società madri-figlie, mentre nessun progresso è stato registrato relativamente ai pagamenti degli interessi e delle royalties alle compensazioni da parte di società madri per perdite registrate da filiali o controllate con sede in altri Stati membri, nonché alle ritenute alla fonte sui dividendi pagati agli azionisti,
1.accoglie favorevolmente la relazione del Comitato Ruding in quanto contributo fondamentale alla discussione sul ruolo dell'imposizione delle società e relativo impatto sui flussi trasfrontalieri finanziari e di investimento;
2.approva l'approccio pragmatico raccomandato dalla Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della sovranità statale in questioni fiscali, come previsto dai trattati;
3.sottolinea che qualunque proposta della Commissione in ordine al contributo comunitario alla riforma dell'imposizione fiscale delle società deve essere preceduta da una consultazione esaustiva degli Stati membri al fine di determinare quali questioni devono essere risolte a livello dell'Unione;
4.ritiene che qualunque richiesta di modifica debba tener conto del contesto fiscale generale legato all'attuazione dell'UEM, alle restrizioni di bilancio cui sono confrontati gli Stati membri, alle implicazioni per altre forme di tassazione di qualunque modifica della base imponibile o delle aliquote nonché del ruolo generale dell'imposizione delle società quale strumento di politica economica;
5.propone che si tenga conto dell'impatto che l'imposta sulle società ha sui flussi commerciali e di investimento, non solo tra Stati membri ma anche tra Unione europea e paesi terzi;
6.insiste per essere informato regolarmente sulla sostanza delle consultazioni tra la Commissione e il Consiglio e consultato nel debito modo sulle proposte specifiche;
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE DEI FLUSSI DI REDDITO TRANSFRONTALIERI
Ritenuta alla fonte
7.concorda tanto sull'opportunità di eliminare la doppia imposizione sui flussi di reddito transfrontalieri seguendo l'approccio della Commissione del 1990 a proposito del regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai trasferimenti d'attivo e agli scambi di azioni e sull'altra proposta concernente l'imposizione sulle società madri-figlie quanto sull'estensione della portata di entrambe tali direttive, come approvato dalla commissione economica e monetaria nella sua riunione del 16 e 17 febbraio 1994;
8.esprime perplessità in merito alla proposta del Comitato Ruding di adottare un'aliquota uniforme di ritenuta alla fonte del 30% sulla distribuzione dei dividendi da parte delle società con sede nella Comunità relativamente ai dividendi che non sono oggetto della direttiva società madri-figlie e versati agli azionisti che non sono cittadini comunitari, in quanto ritiene che tale proposta potrebbe scoraggiare gli investitori dall'impegnare fondi nell'Unione europea e indurre i cittadini comunitari a investire fuori dell'Unione; tale ritenuta potrebbe altresì ledere il principio di neutralità tra un finanziamento tramite reinvestimento degli utili o tramite prestito;
Prezzi di trasferimento
9.approva gli orientamenti proposti dal comitato Ruding per quanto concerne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri della convenzione d'arbitrato e invita in particolare i tre Stati membri che ancora non lo hanno fatto a procedere a tale ratifica con la massima urgenza; di conseguenza i prezzi fissati in condizioni di piena concorrenza ("dealing at arm's length") saranno, in linea di principio, la base dei prezzi di trasferimento; chiede alla Commissione di esaminare a livello europeo e globale se un passaggio coordinato verso un'imposizione unitaria costituisca uno strumento più efficace per affrontare i problemi dell'evasione fiscale da parte delle multinazionali e della concorrenza fiscale tra autorità tributarie;
10.ritiene inoltre auspicabile esaminare i problemi della sottocapitalizzazione, della ripartizione delle spese di direzione e ulteriori questioni sollevate dalla fatturazione di servizi di gruppo forniti a livello centrale (p. es. R&S) sotto il titolo "trasferimento di prezzi" e approva la proposta relativa allo sviluppo della prassi dei "rulings", che permette a un'impresa di ottenere dall'amministrazione tributaria una decisione preliminare sulle implicazioni fiscali della scelta economica e/o giuridica che intende operare;
11.chiede che, in attesa dell'introduzione di un sistema globale di "rulings", lo scambio di informazioni tra amministrazioni tributarie venga potenziato onde venire incontro alle imprese preoccupate per le implicazioni fiscali dei flussi di reddito transfrontalieri;
Convenzioni bilaterali
12.appoggia il Comitato nel richiedere che gli Stati membri completino la rete di convenzioni bilaterali in materia tributaria all'interno dell'Unione e raccomanda nel contempo che la Commissione, dopo aver esaustivamente consultato gli Stati membri, definisca la politica comune in materia di convenzioni bilaterali nell'ambito della doppia imposizione per quanto concerne sia le reciproche relazioni che quelle con i paesi terzi;
13.ritiene che una tale azione comunitaria debba essere strettamente limitata a settori di particolare interesse per l'Unione e, soprattutto, a convenzioni regolamentate dal diritto comunitario;
14.è inoltre favorevole a che la Commissione intervenga per garantire che le convenzioni fiscali bilaterali rispondano al principio della non discriminazione e alle direttive fiscali in vigore nell'Unione;
Compensazioni delle perdite
15.prende atto delle osservazioni del Comitato Ruding sull'assenza di mezzi che permettano a gruppi di imprese con sede nell'Unione di compensare perdite subite in uno Stato membro con profitti realizzati in un altro Stato;
16.invita gli Stati membri ad adottare, in una prima fase, il progetto di direttiva COM(90) 595 relativa alla contabilizzazione, da parte delle imprese, delle perdite subite dalle loro organizzazioni e affiliate situate in altri Stati membri;
17.riconosce che la suddetta proposta di direttiva non prevede una compensazione delle perdite tra società figlie di una stessa società madre;
18.ritiene che, non essendo in generale disponibili tali compensazioni orizzontali all'interno degli Stati membri, sarebbe prematuro cercare di introdurre compensazioni integrali, verticali e orizzontali, a livello di Unione;
IMPOSTE SULLE SOCIETA'
Aliquote
19.condivide il parere dell Commissione in base al quale la proposta del Comitato Ruding volta a istituire un'aliquota minima del 30% per l'imposta sulle società potrebbe far insorgere problemi, in quanto avrebbe come conseguenza, tra l'altro, di
-rendere gli Stati membri più vulnerabili a una concorrenza fiscale da parte di paesi terzi,
-porre difficoltà alle piccole e medie imprese in quanto in alcuni Stati membri esse beneficiano di sgravi fiscali,
e non può essere presa in considerazione prescindendo dai rapporti tra la struttura e le definizioni di aliquota e di base imponibile;
Base imponibile
20.condivide il parere della Commissione in base al quale l'entità dell'armonizzazione della base imponibile contemplata dal Comitato Ruding lede il principio dell'armonizzazione minima approvato dal Comitato stesso;
21.prende nota delle conclusioni del Comitato Ruding in ordine al fatto che in generale le differenze nelle regole di determinazione dell'imponibile hanno un impatto relativamente limitato sulle differenze di costo del capitale tra i vari Stati membri;
22.osserva che molte delle proposte di armonizzazione avrebbero l'effetto di ridurre la base imponibile con il rischio di dar luogo a un aumento delle aliquote ovvero allo spostamento dell'onere fiscale su altri elementi della base imponibile;
23.accoglie con particolare favore l'impegno della Commissione di esaminare l'opportunità di misure comunitarie concernenti la definizione degli utili imponibili, il riporto delle perdite all'estero e la deducibilità dei contributi da o per i lavoratori espatriati nonché la deducibilità dei premi assicurativi, ricordando d'altronde che questi ultimi due punti contribuirebbero alla libera circolazione dei lavoratori;
Piccole e medie imprese
24.si compiace del fatto che la Commissione sia favorevole all'estensione dell'opzione offerta alle imprese non costituite in società di capitali di essere assoggettate all'imposta sulle società e sollecita la presentazione di proposte in tal senso;
Neutralità di trattamento dei dividendi di fonte estera rispetto a quelli di fonte nazionale
25.accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di avviare dibattiti con gli Stati membri sui mezzi per realizzare le raccomandazioni del Comitato Ruding ma osserva che l'abbandono della regola della reciprocità implicherebbe che il paese di residenza degli azionisti che percepiscono dividendi provenienti da un altro Stato sarebbe costretto a sostenere unilateralmente il costo del rimborso dell'imposta pagata nel paese dal quale i dividendi provengono;
INCENTIVI FISCALI
26.appoggia l'argomentazione del Comitato Ruding con la quale si sostiene che data la crescente mobilità dei capitali e dei servizi finanziari, vi è il rischio che gli incentivi fiscali diano luogo a condizioni sleali di concorrenza, che tali incentivi dovrebbero essere svincolati dalla base imponibile nonché trasparenti e che gli aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 92 dovrebbero essere oggetto di controlli più severi che in passato;
27.riconosce l'esigenza di una maggiore trasparenza relativamente a tali aiuti e sollecita la Commissione ad applicare criteri più severi in materia nonché a perseguire un miglior equilibrio tra le politiche dell'Unione in materia regionale, ambientale e industriale;
28.riconosce tuttavia che un trattamento fiscale favorevole in talune circostanze svolge un ruolo legittimo, in particolare in quanto elemento di una politica di sviluppo regionale coerente;
CONCLUSIONI
29.riconosce che l'imposizione delle società pone certamente problemi per la piena realizzazione del mercato unico e dell'Unione economica e monetaria;
30.rileva che la regola dell'unanimità in seno al Consiglio costituisce il principale freno allo sviluppo di una legislazione comunitaria;
31.ritiene che il principio della sussidiarietà debba essere rigorosamente rispettato;
32.è del parere che un'azione a livello dell'Unione in materia d'imposizione delle società debba limitarsi al minimo necessario per il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento dell'obiettivo finale di una piena unione economica e monetaria; rileva in particolare la necessità di eliminare la doppia imposizione dei flussi di reddito transfrontaliero quale priorità fondamentale;
33.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.