A3-0232/94
Risoluzione sulla prevenzione e il risanamento dei danni ambientali
Il Parlamento europeo,
-vista la proposta di risoluzione presentata dell'on. Collins e altri sulla prevenzione e la correzione dei danni causati all'ambiente (B3-0473/93),
-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale: libro verde sul risarcimento dei danni all'ambiente (COM(93) 47),
-in riferimento all'audizione organizzata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, d'intesa con la Commissione, il 3 e 4 novembre 1993 ,
-visti i vari pareri trasmessi alla Commissione europea e al Parlamento europeo ,
-vista la situazione legislativa negli Stati membri e in altri Stati industrializzati, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone,
-visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ,
-vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Consiglio relativa alla responsabilità civile per i danni causati dai rifiuti (COM(89) 282) nonché il proprio parere in merito in prima lettura, approvato il 22 novembre 1990 ,
-visti il IV e V programma di azione ambientale della Comunità europea e le proprie risoluzioni in materia, approvate rispettivamente nelle sedute del 14 maggio 1987 e del 17 novembre 1992 ,
-viste le richieste del Consiglio dei ministri dei trasporti e dell'ambiente del 25 gennaio 1993 sulla valutazione della fattibilità dello sviluppo di un sistema di norme penali e di responsabilità civile per l'inquinamento dell'ambiente,
-vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per i danni provocati da attività pericolose per l'ambiente ,
-visto l'elenco dei vari accordi internazionali sulla responsabilità e il risarcimento civile contenuto nell'Allegato III del Libro verde della Commissione sul risarcimento dei danni all'ambiente ,
-vista la risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993 relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria ,
-visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
-vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0232/94),
A.considerando che il principio basilare della politica ambientale comunitaria è quello di impedire l'inquinamento ambientale alla fonte presso gli eventuali responsabili,
B.consapevole che l'eliminazione non solo delle conseguenze delle catastrofi ambientali provocate dall'uomo ma anche degli effetti di un continuo sfruttamento eccessivo dell'ambiente possono comportare notevoli oneri finanziari transnazionali se negli Stati membri le norme sulla responsabilità esistono ma possono essere facilmente eluse oppure il o i responsabili non possono essere accertati oppure sono insolvibili,
C.fermamente intenzionato a garantire in primo luogo che i danni vengano rimborsati e che non sorgano nuovi accumuli inquinanti,
D.considerando che lo strumento della responsabilità ambientale dovrebbe contenere determinati incentivi a favore di misure preventive di protezione ambientale e per una migliore gestione dei rischi nonché controlli più rigorosi dei rischi,
E.nella consapevolezza che la responsabilità ambientale rappresenta un elemento essenziale per la prevenzione e il risanamento di danni ambientali nell'ambito di una "gamma più ampia di strumenti",
F.impegnandosi onde evitare oneri differenziati per le industrie nazionali attraverso una regolamentazione legislativa, affinché non sorgano ulteriori svantaggi in termini di localizzazione delle attività produttive,
G.considerando che una responsabilità ambientale comunitaria non deve comportare oneri eccessivi per le piccole e medie imprese,
H.alla luce della considerazione che nella maggior parte degli Stati membri non esiste una legislazione specifica in materia di responsabilità ambientale e che, d'altra parte, normative esclusivamente nazionali, a causa dei requisiti diversi, porterebbero a oneri finanziari diversi e quindi a distorsioni della concorrenza e a ostacoli commerciali,
1.rileva che, anche tenendo conto della sussidiarietà, la competenza dell'Unione europea in materia di regolamentazione della responsabilità ambientale rimane e risulta quindi necessario intervenire in detto settore;
2.invita la Commissione a presentare, ai sensi dell'articolo 138 B, secondo comma, del trattato CE, una proposta di direttiva relativa alla regolamentazione della responsabilità per futuri danni ambientali;
3.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato economico e sociale.