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Parlamento Europeo - 20 aprile 1994
Legislazione vigente e sussidiarietà

A3-0187/94

Risoluzione sull'adeguamento della legislazione vigente al principio di sussidiarietà

Il Parlamento europeo,

-visti l'articolo 3 B del trattato CEE e l'articolo B del trattato sull'Unione europea,

-visti l'articolo 12 e il preambolo del suo progetto di trattato che istituisce l'Unione europea del 14 febbraio 1984 ,

-viste le conclusioni delle Presidenze dei Consigli europei di Lisbona, Edimburgo e Bruxelles,

-vista la sua risoluzione del 16 settembre 1993 sui problemi di comitatologia connessi all'entrata in vigore del trattato di Maastricht,

-vista la dichiarazione interistituzionale su democrazia, trasparenza e sussidiarietà del 25 ottobre 1993,

-vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo sull'adeguamento della legislazione vigente al principio di sussidiarietà (COM(93) 545 - C3-0529/93),

-visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per gli affari istituzionali (A3-0187/94),

A.ricordando che, già a partire dal 1984, esso ha sviluppato la nozione di sussidiarietà, sottolineando che dovranno essere affidate alle istituzioni comunitarie soltanto le competenze necessarie per eseguire i compiti che potranno realizzare in modo più soddisfacente dei singoli Stati,

B.considerando che tale nozione di sussidiarietà costituisce un principio di opportunità politica volto a organizzare efficacemente l'attività comunitaria tenendo conto delle preoccupazioni e delle ambizioni dei cittadini,

C.considerando, in quest'ordine di idee, che il principio di sussidiarietà si inserisce, come nel passato, nell'ambito di un quadro politico evolutivo come il processo di integrazione europea, il quale viene perseguito mediante la creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa, dove le decisioni sono prese quanto più vicino possibile ai cittadini,

D.considerando che il principio di sussidiarietà è quindi un elemento di dinamismo che assicurerà una maggior chiarezza nel processo normativo comunitario del futuro ma che non deve in nessun caso essere utilizzato in modo erroneo e abusivo quale mezzo di difesa delle prerogative degli Stati membri anche nel caso in cui sia necessaria un'attività comunitaria,

A.L'applicazione del principio di sussidiarietà

1.constata che il principio di sussidiarietà, pur essendo una norma di opportunità politica, figura in un articolo del tratto CE (articolo 3 B, paragrafo 2) nel capitolo relativo ai principi della Comunità europea e che, pertanto, acquisisce il rango di norma giuridica vincolante di tipo costituzionale che impegna in particolare le istituzioni e gli Stati membri;

2.ricorda che a norma del suddetto articolo 3 B, paragrafo 2, il principio di sussidiarietà si applica alle sole competenze condivise e che non deve quindi servire da pretesto per richiamare in causa azioni per le quali la Comunità ha ricevuto il mandato per agire in determinati settori;

3.ricorda che, conformemente alla dichiarazione interistituzionale del 25 ottobre 1993, le procedure per l'applicazione del principio di sussidiarietà, nel rispetto delle realizzazioni comunitarie, non rimettono in causa le disposizioni dei trattati sul diritto di iniziativa delle istituzioni e neppure l'equilibrio istituzionale; ritiene, in seguito e in applicazione dei principi della certezza del diritto e della legittima fiducia, che la nozione di sussidiarietà non dovrebbe essere applicabile al diritto comunitario già in vigore, eccezion fatta per gli sforzi necessari per la sua semplificazione e codificazione;

4.ritiene che le istituzioni comunitarie debbano valutare in primo luogo se il principio di sussidiarietà sia contrario alla facoltà dell'Unione di legiferare in un settore concreto e che, a tal fine, esse devono tener conto soltanto della realizzazione degli obiettivi dell'Unione;

5.sottolinea, a tale riguardo, che la formulazione dell'articolo 3 B, paragrafo 2, del trattato CE, contiene, deliberatamente, espressioni di carattere impreciso ("sufficientemente realizzati", "realizzati meglio", ...), in modo da rafforzare il margine di valutazione delle istituzioni comunitarie e da adattarsi all'evoluzione della costruzione europea;

6.ritiene che la composizione delle divergenze in merito all'esecuzione del principio di sussidiarietà deve avvenire a livello politico, sulla base della dichiarazione interistituzionale del 25 ottobre 1993, ma non esclude che, all'occorrenza, la Corte di giustizia venga indotta a interpretare e ad applicare tale principio a una situazione concreta, nell'ambito delle sue competenze, in applicazione dell'articolo 164 del trattato CE;

7.invita gli altri organi che partecipano al processo legislativo e agli Stati membri, conformemente alla summenzionata dichiarazione interistituzionale del 25 ottobre 1993, ad adempiere allo stesso modo al principio di sussidiarietà, mediante un esame esauriente di ogni proposta relativa ad atti legislativi e a non strumentalizzare indebitamente tale principio - ad esempio come surrogato per il diritto di veto ormai perduto -, ciò che infine comporterebbe la sua completa svalutazione;

8.ribadisce il suo impegno, conformemente all'articolo 54 del suo regolamento, a verificare se ogni singola proposta legislativa rispetti il principio di sussidiarietà e ricorda la particolare responsabilità della sua commissione giuridica a tale riguardo;

B.Il contenuto della relazione della Commissione

9.constata con preoccupazione che nella sua relazione (pagina 4, terzo paragrafo) la Commissione esprime la propria autosoddisfazione per la riduzione delle proposte legislative nel 1993 rispetto agli anni precedenti, senza dimostrare in quale misura tale diminuzione ha comportato un aumento qualitativo del livello di integrazione comunitaria;

10.prende atto che la Commissione, in applicazione del principio di "proporzionalità", intende sottoporre a revisione la legislazione in vigore per sostituire atti giuridici vincolanti con strumenti più flessibili ("raccomandazioni", "codici di buona condotta", "accordi con le parti sociali") e desidera ricordare che la revisione della legislazione esistente deve essere situata nel contesto della procedura legislativa in vigore; deplora la tendenza che scaturisce dal testo della Commissione a seguire soluzioni facili a nome dei principi di sussidiarietà o di proporzionalità, creando atti giuridici con carattere di "soft law", a detrimento di un controllo rigoroso dell'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri;

11.esprime il proprio accordo con le azioni della Commissione volte a semplificare e codificare il diritto comunitario e la incoraggia a procedere su questa via, ma manifesta il proprio stupore sul fatto che tali questioni vengono esaminate in un documento della Commissione su "l'adattamento della legislazione esistente al principio di sussidiarietà";

12.prende atto che la Commissione nel 1993 ha proceduto al ritiro di circa 150 proposte che parevano "tecnicamente superate o politicamente obsolete" e che non esclude di annunciare nuovi ritiri e ricorda alla Commissione che tali modifiche o ritiri devono essere situati nell'ambito dello scrupoloso rispetto delle disposizioni dei trattati;

13.riconosce esplicitamente, come ha già fatto in passato, il diritto della Commissione a ritirare, se del caso, proposte già presentate come espressione del suo diritto di iniziativa; la invita tuttavia, come per il passato, a farlo solo previa consultazione del Parlamento o su richiesta dello stesso;

14.esprime il suo accordo con il parere della Commissione, la quale ritiene che la vera soluzione del problema della complessità della regolamentazione sarebbe l'introduzione di una gerarchia di norme di cui il trattato sull'Unione europea ha previsto l'esame da parte della conferenza intergovernativa che dovrà aver luogo nel 1996 e chiede pertanto che vengano presi in considerazione i suoi lavori e le sue osservazioni a tale riguardo;

15.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Consiglio delle regioni, alla Corte di giustizia e al Consiglio europeo.

 
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