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Parlamento Europeo - 20 aprile 1994
Applicazione del diritto comunitario 1993

A3-0056/94

Risoluzione sulla decima Relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario

Il Parlamento europeo,

-visti il Trattato sull'Unione europea e la Dichiarazione sull'applicazione del diritto comunitario incluse nell'Atto finale di detto Trattato, nella quale la Conferenza intergovernativa invita la Commissione a vigilare, nell'esercizio delle competenze che le sono conferite dall'articolo 155 del Trattato che istituisce la Comunità europea, affinché gli Stati membri rispettino i loro obblighi e a pubblicare periodicamente una relazione esauriente per gli Stati membri e per il Parlamento europeo,

-viste la relazione del "Gruppo Sutherland" sul funzionamento del mercato interno e la risoluzione del Consiglio dei ministri responsabili per il mercato interno del 10 novembre 1982,

-viste le dichiarazioni dei Consigli europei di Birmingham del 16 ottobre 1992 e di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992,

-viste le osservazioni formulate dai rappresentanti dei parlamenti degli Stati membri,

-vista la sua risoluzione del 17 novembre 1993 sugli accordi interistituzionali ,

-visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per le petizioni (A3-0056/94),

A.ricordando che l'articolo 5 del Trattato CE invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle Istituzioni della Comunità,

B.ricordando che l'articolo 155 del Trattato CE invita la Commissione a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato e delle disposizioni adottate dalle Istituzioni in virtù del Trattato stesso,

C.ricordando che l'articolo 7 A del Trattato CE prevede il completamento del mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992,

D.rilevando che in data 31 dicembre 1992 il Consiglio non aveva ancora adottato circa il 6% delle misure previste dal Libro bianco della Commissione sulla creazione del mercato interno,

E.rilevando altresì con rammarico che il 31 dicembre 1992 il livello medio di attuazione delle misure del "Libro bianco" era pari soltanto al 79%,

F.accogliendo con favore la decisione della Commissione di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale i programmi di lavoro e i programmi legislativi, in modo da pubblicizzare la sua azione e sensibilizzare così l'opinione pubblica sulle iniziative che essa intende adottare, e compiacendosi altresì dell'inserimento nel programma legislativo della Commissione di piani per il consolidamento della legislazione comunitaria,

1.chiede alla Commissione di avviare in via prioritaria, data la crescente estensione e complessità del corpus legislativo comunitario, una codificazione e semplificazione del diritto comunitario alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992;

2.invita la Commissione ad assicurare che tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio vengano trasposti correttamente e tempestivamente dagli Stati membri e che, una volta attuate, le disposizioni di tale legislazione siano rispettate;

3.ritiene che la Commissione, la quale, in qualità di custode dei Trattati e delle Istituzioni, è tenuta a vegliare sulla corretta applicazione del diritto comunitario, dovrebbe perseguire, nella misura del possibile, la rapida ed effettiva attuazione delle direttive relative al mercato interno, che hanno un'incidenza diretta sulla vita quotidiana dei cittadini, poiché questi ultimi sono in definitiva i beneficiari della legislazione che avrebbe dovuto stabilire, il 1· gennaio 1993, l'entrata in vigore di uno spazio comune senza frontiere;

4.ritiene che la Commissione debba accordare priorità alla trasposizione e all'attuazione della Direttiva 90/313/CEE relativa all'accesso dei cittadini all'informazione in materia ambientale, nonché all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente, due strumenti idonei ad aumentare le possibilità che essa ha per individuare le infrazioni al diritto comunitario in materia ambientale;

5.ritiene che la Commissione dovrebbe trarre le conseguenze necessarie dalla carente applicazione della Direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione dell'impatto ambientale e la invita, di conseguenza, a presentare al più presto un progetto di revisione di tale direttiva inteso a migliorarne l'efficacia;

6.prende atto con rammarico dell'eccessiva lunghezza del periodo necessario per l'avvio e la conclusione dei procedimenti d'infrazione;

7.deplora che la Relazione non fornisca informazioni sufficienti in merito ai negoziati della Commissione con le amministrazioni nazionali in tale contesto e ai motivi che la inducono a decidere sull'avvio o meno di un procedimento d'infrazione;

8.ritiene che le "riunioni pacchetto" destinate a fare il punto congiuntamente con le diverse amministrazioni di uno Stato membro sull'applicazione e il controllo delle direttive permettano alla Commissione di rafforzare la sua capacità di informazione, ma reputa che queste non potranno condurre a soluzioni negoziate sull'applicazione del diritto comunitario, che la Commissione deve far rispettare in tutti gli Stati membri e in tutti i settori;

9.invita la Commissione a vigilare affinché l'esame dei reclami e delle petizioni sia più rapido, esercitando una sorveglianza più attenta sui termini di risposta degli Stati membri e restando in contatto regolare con gli autori delle petizioni, e desidera essere informato in maniera molto regolare sul seguito dato a tali petizioni;

10.invita la Commissione a dedicare più di due riunioni all'anno ai ricorsi e alle petizioni concernenti infrazioni del tipo "A" e "B" menzionati nella prefazione alla relazione annuale e, in ogni caso, a riservare assoluta priorità ai casi in cui rischia di prodursi un danno irreversibile;

11.si compiace del fatto che la Commissione abbia presentato quest'anno una tabella in cui sono indicate le fonti che hanno consentito di accertare le infrazioni (allegato 1), ma rinnova le richieste fatte nelle sue precedenti risoluzioni sullo stesso argomento, in particolare sulla valutazione della durata, della natura e delle gravità delle infrazioni, nonché sui casi precisi in cui essa ha deciso di sospendere il versamento di fondi;

12.chiede alla Corte di giustizia di avvalersi appieno dei poteri conferitile dall'articolo 171 del Trattato CE, così come modificato dal Trattato sull'Unione europea, per comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità agli Stati membri che non si conformino alle sue sentenze;

13.esorta la Commissione a proseguire nei suoi sforzi volti a promuovere e a incoraggiare l'insegnamento del diritto comunitario in tutta la Comunità, dato il ruolo centrale riservato alle giurisdizioni nazionali e ai giuristi specializzati in diritto comunitario e considerate le implicazioni della sentenza della Corte di giustizia nella causa Francovich e Bonifaci; raccomanda che il diritto comunitario diventi materia obbligatoria nelle facoltà di giurisprudenza delle università di tutti gli Stati membri e un requisito per l'accesso a tutti i rami della professione giuridica;

14.ricorda la necessità che la Commissione e la Corte di giustizia intensifichino l'organizzazione di seminari sul diritto comunitario sovvenzionati dalla Comunità e destinati ai giudici e agli avvocati degli Stati membri;

15.chiede alla Commissione, in collaborazione con la Corte di giustizia, di allegare alla sua relazione annuale una lista dei seminari organizzati indicandone l'obiettivo, la durata e il numero di partecipanti per Stato membro;

16.invita i servizi competenti della Commissione a elaborare una nota interpretativa sulle implicazioni della sentenza della Corte europea nella causa Francovich e Bonifaci;

17.invita la Commissione a intraprendere uno studio sui problemi esistenti a livello nazionale per quanto riguarda la difesa dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni della normativa comunitaria, in modo da consentire ai cittadini dell'Unione di far valere tali diritti a livello nazionale;

18.chiede la pubblicazione settimanale sulla Gazzetta Ufficiale di liste di documenti concernenti temi generali e un più vasto accesso del pubblico ai fascicoli relativi a questioni specifiche, nonché la tempestiva pubblicazione dei documenti della Commissione in tutte le lingue ufficiali della Comunità;

19.chiede l'adozione di misure per una migliore informazione sulle basi di dati esistenti e sulle relative possibilità di accesso, ivi compreso un miglioramento dell'attuale rete di collegamento;

20.invita la Commissione a creare una base di dati su particolari gruppi di interesse quale strumento a disposizione del pubblico e dei funzionari della Comunità;

21.chiede alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri di avviare una stretta collaborazione, impegnandosi a parteciparvi, che consenta di assicurare un'efficace applicazione del diritto comunitario;

22.ricorda l'importanza attribuita alla trasmissione del programma legislativo annuale, quale stabilito di comune accordo fra la Commissione e il Parlamento europeo, ai parlamenti degli Stati, affinché questi possano seguire più agevolmente l'evoluzione del processo legislativo nella Comunità;

23.è consapevole del fatto che l'informazione dei parlamenti degli Stati in merito agli atti legislativi comunitari è di competenza dei governi dei singoli Stati membri, ma chiede alla Commissione di dare immediatamente seguito a qualunque richiesta particolare di aiuto tecnico onde agevolare e sostenere tale informazione;

24.si propone, in virtù delle disposizioni dell'articolo 138 C del Trattato CE sull'Unione europea, di istituire, ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno, commissioni temporanee d'inchiesta incaricate di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, specialmente per quanto riguarda il mercato interno e l'ambiente;

25.incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione a ai parlamenti degli Stati membri.

 
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